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Legge

L.R. Marche 27/2021

Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)

Normativa regionaleL.R. Marche 27/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge apporta modifiche puntuali alla l.r. 9/2004 sulle associazioni di promozione sociale e alla l.r. 15/2012 sul volontariato. Prevede inoltre l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore urgente dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche alle norme regionali su associazioni di promozione sociale e volontariato

Modifiche alle discipline regionali su associazioni di promozione sociale e volontariato

La legge regionale interviene su due testi normativi della Regione relativi al terzo settore: la l.r. 28 aprile 2004, n. 9, sulle associazioni di promozione sociale, e la l.r. 30 maggio 2012, n. 15, sul volontariato. Il provvedimento ha carattere puntuale e aggiorna specifiche disposizioni dei due atti regionali.

Ambito delle modifiche

La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione interessata e consiste in modifiche mirate a:

  • l’articolo 5 della l.r. 9/2004, mediante sostituzione del comma 1;
  • l’articolo 3 della l.r. 15/2012, mediante sostituzione del comma 2.

Il testo fornito non riporta il contenuto sostitutivo dei nuovi commi, per cui non è possibile desumere ulteriori regole sostanziali oltre al dato che tali disposizioni sono state aggiornate dalla presente legge.

Regime finanziario

La legge stabilisce espressamente l’invarianza finanziaria. Dalla sua applicazione non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione deve quindi avvenire con le risorse umane e strumentali già previste dalla normativa vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rilievo pratico

Si tratta di un atto di modifica normativa senza contenuto autonomo dettagliato nel testo disponibile. Per la concreta applicazione occorre fare riferimento ai commi sostitutivi introdotti nelle due leggi regionali richiamate, secondo il testo vigente risultante dalle modifiche.

Testo integrale

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