L.R. Marche 28/2021
Esercizio dellattività enoturistica nelle Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nelle Marche l’enoturismo, definendone attività, soggetti abilitati, requisiti minimi, SCIA, controlli e sanzioni. Prevede un adeguamento per le aziende già attive entro 12 mesi dall’entrata in vigore e rinvia, per quanto non previsto, alla normativa statale e al decreto ministeriale 12 marzo 2019.
Disciplina dell’attività enoturistica nelle Marche
Disciplina dell’attività enoturistica nelle Marche
La legge regionale delle Marche regola l’esercizio dell’attività enoturistica sul territorio regionale, in coerenza con la normativa statale e con gli indirizzi ministeriali sui requisiti minimi di qualità. L’obiettivo è valorizzare i territori vitivinicoli, ampliare l’offerta turistica e favorire lo sviluppo delle imprese del vino.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si applica all’attività enoturistica svolta nelle Marche e si colloca nel quadro dei programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea e delle disposizioni vigenti. La legge mira in particolare a:
- valorizzare le aree a forte vocazione vitivinicola;
- valorizzare le produzioni vitivinicole tipiche dei diversi territori;
- integrare l’offerta turistica regionale con attività di conoscenza del vino e dei luoghi di produzione;
- consentire alle imprese produttrici di vino di ampliare le proprie attività economiche, anche in prospettiva nazionale e internazionale.
Definizione di attività enoturistiche
Sono considerate attività enoturistiche:
- le attività formative e informative rivolte al pubblico e ai consumatori sulle produzioni vitivinicole del territorio e sulla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle denominazioni DOP e IGP dell’area di svolgimento;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.
La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente, individua le attività che rientrano nell’enoturismo e che restano assoggettate alla legge, anche se svolte separatamente tra quelle informative/formative e quelle di degustazione/commercializzazione.
Soggetti legittimati e divieti
Possono svolgere attività enoturistiche esclusivamente:
- imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano attività vitivinicola e trasformano in proprio o fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
- imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
- enoteche regionali riconosciute;
- polo enogastronomico regionale riconosciuto.
Non possono esercitare l’attività i soggetti che:
- abbiano riportato, negli ultimi cinque anni, condanne definitive per i delitti indicati dalla legge, salvo riabilitazione;
- siano sottoposti a misure di prevenzione o siano stati dichiarati delinquenti abituali, salvo riabilitazione;
- ricadano nelle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia.
È inoltre vietato usare le denominazioni “enoturismo”, “enoturistico” e simili come marchio, insegna o ragione sociale da parte di soggetti che non siano operatori enoturistici ai sensi della legge.
Requisiti professionali e standard minimi di qualità
Per svolgere l’attività è richiesta la presenza di personale qualificato tra titolare, soci, familiari coadiuvanti, dipendenti o collaboratori esterni, con competenza e formazione anche sul territorio, e in possesso di almeno uno di questi requisiti:
- diploma o laurea ad indirizzo agrario o comunque attinente;
- esperienza lavorativa di almeno tre anni presso imprese vitivinicole;
- attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 50 ore con verifica finale delle conoscenze.
Restano fermi i requisiti generali igienico-sanitari e di sicurezza. Gli operatori devono inoltre garantire:
- apertura annuale o stagionale per almeno tre giorni alla settimana;
- sito o pagina web in almeno tre lingue, compreso l’italiano, con strumenti di prenotazione;
- cartello all’ingresso con dati dell’accoglienza, orari, servizio offerto, lingue parlate e logo regionale dell’attività;
- disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze, adeguatamente indicati;
- materiale informativo sull’azienda e sui prodotti, in formato digitale o cartaceo, in almeno tre lingue;
- materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e sulle attrazioni del territorio;
- ambienti dedicati e attrezzati per l’accoglienza e per le attività svolte.
L’attività può essere svolta anche con il supporto di operatori specializzati nel settore turistico.
Attività nei vigneti
Per le attività da svolgere nei vigneti, i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli devono fare riferimento ai viticoltori dai quali provengono le uve utilizzate per i vini oggetto dell’attività.
Degustazione e abbinamento di alimenti
La Giunta regionale disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti. L’abbinamento è consentito solo con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e conformi ai requisiti igienico-sanitari.
Gli alimenti devono essere legati alle produzioni locali e tipiche delle Marche, valorizzando stagionalità e provenienza territoriale; possono provenire anche da una rete di aziende. La Giunta approva l’elenco delle tipologie di alimenti abbinabili. Sono comunque escluse le attività e gli alimenti che configurano un servizio di ristorazione.
Formazione professionale
La Regione promuove iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per operatori enoturistici e collaboratori. I corsi sono svolti da enti di formazione accreditati e devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
L’attuazione degli interventi è subordinata alle procedure e alle condizioni di ammissibilità del Programma di Sviluppo Rurale Marche e ai relativi limiti di disponibilità finanziaria.
Procedura di avvio e SCIA
Chi intende avviare l’attività deve presentare al Comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione.
La SCIA deve indicare:
- le attività che si intendono svolgere;
- i periodi di apertura.
Il Comune trasmette copia della SCIA alla struttura organizzativa regionale competente.
Elenco regionale degli operatori enoturistici
Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco regionale degli operatori enoturistici. Vi sono iscritti soltanto gli operatori che abbiano presentato la SCIA. Le modalità di iscrizione sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita l’ANCI.
Vigilanza, controlli e flussi informativi
La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata ai Comuni, ferme restando le competenze di altri soggetti previste dalla normativa statale e regionale, soprattutto in materia di igiene, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro.
I Comuni devono effettuare ogni anno un controllo a campione su almeno il 10% delle strutture presenti nel territorio comunale, rispettando un intervallo minimo di tre anni tra due controlli sullo stesso esercizio, salvo segnalazioni. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente. Le modalità operative sono definite con delibera di Giunta.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni previste sono:
- da 1.500 a 10.000 euro per l’uso improprio delle denominazioni “enoturismo”, “enoturistico” e simili da parte di soggetti non legittimati;
- da 2.500 a 15.000 euro per l’esercizio dell’attività senza SCIA, con chiusura dell’attività da parte del Comune e divieto di iniziare nuovamente l’attività per i successivi 12 mesi per l’imprenditore responsabile;
- da 500 a 3.000 euro per esercizio senza i requisiti e gli standard minimi di qualità;
- da 250 a 1.500 euro per mancato rispetto delle modalità indicate nella SCIA, mancata esposizione al pubblico della SCIA o uso di prodotti non conformi alla disciplina sulla degustazione.
Per accertamento e contestazione si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative. Per le sanzioni del comma relativo alle violazioni minori si applica anche l’istituto della diffida previsto dalla normativa statale richiamata.
Sospensione e cessazione dell’attività
Se viene accertata una violazione tra quelle punite con la sanzione più lieve, il Comune dispone la sospensione dell’attività per 10-30 giorni. Se nei due anni successivi l’operatore commette un’ulteriore violazione della stessa tipologia, la sospensione va da 15 a 40 giorni.
In caso di reiterazione della stessa violazione, il Comune dispone la cessazione dell’attività. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati al Prefetto e alla struttura regionale competente.
Disposizioni transitorie e decorrenza pratica
Le aziende già in attività al momento dell’entrata in vigore della legge non devono presentare una nuova SCIA, ma devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall’entrata in vigore. La previsione ha quindi rilievo transitorio e si riferisce al solo periodo di adeguamento iniziale.
Aspetti finanziari e norma di rinvio
La legge è dichiarata a invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e viene attuata con le risorse già disponibili.
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano le disposizioni statali sui commi 502-505 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 e il decreto ministeriale 12 marzo 2019 sui requisiti e standard minimi dell’attività enoturistica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 nov 2021L.R. Marche 29/2021
- Legge · 23 nov 2021L.R. Marche 31/2021
- Legge · 23 nov 2021L.R. Marche 30/2021
- Legge · 28 ott 2021L.R. Marche 27/2021
- Legge · 21 ott 2021L.R. Marche 26/2021
- Legge · 2 dic 2021L.R. Marche 32/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →