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Legge

L.R. Marche 26/2021

Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano

Normativa regionaleL.R. Marche 26/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce misure regionali per promuovere, tutelare e valorizzare il saltarello marchigiano come bene culturale identitario. Prevede un elenco regionale di artisti e associazioni, interventi formativi e culturali, criteri attuativi demandati alla Giunta e una relazione biennale sull’attuazione. La copertura finanziaria iniziale è prevista per il solo 2021.

Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano

Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano

La legge disciplina interventi della Regione Marche per riconoscere il saltarello come elemento identitario della comunità marchigiana e sostenerne la trasmissione, la pratica e la diffusione. La normativa si concentra su promozione culturale, formazione, ricerca, valorizzazione del patrimonio tradizionale e sostegno alle iniziative collegate.

Finalità e ambito dell’intervento regionale

La Regione riconosce il saltarello come espressione della cultura e della tradizione popolare musicale marchigiana, da promuovere come bene culturale di rilevante valore sociale e formativo. L’azione regionale mira a:

  • diffondere conoscenza e pratica musicale e coreutica del saltarello;
  • recuperare musica, canti, danze, abiti e strumenti tradizionali;
  • sostenere iniziative culturali legate alla tradizione del saltarello;
  • promuovere studio, ricerca, gemellaggi e scambi con artisti nazionali e internazionali;
  • favorire attività che attualizzino il repertorio nel panorama musicale italiano e internazionale;
  • sostenere iniziative didattiche dedicate alla danza e alla pratica strumentale.

Elenco regionale degli artisti, gruppi e associazioni folkloriche

Presso la struttura amministrativa competente è istituito l’elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello delle Marche. L’iscrizione, la revoca e la decadenza dall’elenco sono regolate da criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Interventi promossi dalla Regione

La Regione promuove una pluralità di interventi finalizzati alla diffusione e alla tutela del saltarello, tra cui:

  • corsi di orientamento musicale e coreutico;
  • corsi di formazione e perfezionamento per musicisti e danzatori, con attenzione agli strumenti antichi e tradizionali;
  • manifestazioni, incontri e gemellaggi con artisti nazionali e internazionali;
  • partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati;
  • organizzazione di festival dal vivo inerenti il saltarello;
  • convegni e seminari sui temi del saltarello marchigiano;
  • raccordo con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio di tradizioni, usi, costumi e strumenti tradizionali;
  • recupero e valorizzazione del patrimonio tramite acquisto di libri, creazione di archivi, tecniche di produzione e conservazione videografica, restauro e conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;
  • interscambio con i cittadini marchigiani emigrati nel mondo, anche attraverso la partecipazione di artisti e musicisti del saltarello a manifestazioni all’estero e la presenza di gruppi marchigiani in eventi regionali e nazionali;
  • produzioni discografiche e cinematografiche dedicate al saltarello.

Attuazione e criteri di finanziamento

Le modalità e i criteri per il finanziamento degli interventi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio atto, previo parere della Commissione assembleare competente. La disciplina attuativa è quindi rimessa alla programmazione amministrativa regionale.

Monitoraggio e clausola valutativa

La Giunta regionale deve trasmettere all’Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione sui risultati dell’attuazione della legge. La relazione deve indicare:

  • numero e tipologia degli interventi realizzati in ciascun anno;
  • ammontare delle risorse stanziate, loro ripartizione e numero/tipologia dei soggetti beneficiari;
  • eventuali criticità attuative e proposte per superarle.

La relazione deve inoltre contenere l’aggiornamento degli aderenti all’elenco regionale. Consiglio regionale-Assemblea legislativa e Giunta regionale pubblicano sui propri siti istituzionali i dati e i documenti relativi alle attività valutative.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di euro 20.000 per l’anno 2021. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio. La copertura del 2021 avviene mediante riduzione del Fondo di riserva e contestuale incremento degli stanziamenti nella Missione 5, Programma 2, del bilancio 2021/2023. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie alla gestione nel rispetto dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011.

Limiti temporali e attualità della disciplina

La norma non contiene un termine finale di efficacia, ma la previsione finanziaria iniziale riguarda il solo esercizio 2021 e rinvia agli esercizi successivi alle leggi di bilancio. La disciplina resta quindi riferita alla promozione culturale del saltarello nelle Marche e continua a essere applicabile nei limiti della programmazione e delle risorse regionali.

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