Cassazione Penale, Ordinanza n. 11433/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero aderito acriticamente alla decisione di primo grado, senza rispondere alle doglianze difensive. In particolare, la difesa ha sostenuto che gli elementi valorizzati in sentenza sarebbero stati compatibili con il piccolo spaccio e che la valutazione di gravità sarebbe stata fondata solo sul dato ponderale della sostanza, senza considerare i criteri giurisprudenziali che valorizzano il ridimensionamento e la rudimentalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo riproponesse censure già esaminate e disattese in appello, senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata, e che fosse comunque manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza d'appello, che aveva escluso l'ipotesi lieve valorizzando la natura della sostanza (cocaina e crack), il numero delle dosi ricavabili, pari a 926, e il comportamento dell'imputato che, alla vista degli operanti, aveva tentato di disfarsi della busta e di fuggire. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
L'ipotesi di lieve entità è configurabile solo in presenza di minima offensività della condotta, da desumere complessivamente da dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici risulta negativamente assorbente, gli altri non incidono sul giudizio.
art. 73, comma 5, TU Stup.
Norma invocata dalla difesa per ottenere la riqualificazione del fatto nel piccolo spaccio; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, perché la Corte di cassazione controlla solo la tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti della plausibile opinabilità.
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza indicare specifiche lacune, contraddizioni o manifeste illogicità della decisione impugnata.
- L'ipotesi del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della minima offensività; un solo indice di segno contrario, se assorbente, può legittimamente escludere la riqualificazione.
- La consistenza quantitativa della sostanza, la tipologia dello stupefacente e la condotta dell'agente possono concorrere a escludere la qualificazione del fatto come lieve entità, specie quando denotino una disponibilità di dosi significativamente elevata e un comportamento incompatibile con il piccolo spaccio.
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