Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29015/2020 del 17/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva riconosciuto a Giancarlo Rosica il diritto all'indennita di buonuscita/indennita di anzianita prevista dall'art. 13 della legge n. 70/1975, in ragione del fatto che l'E.N.A.C. non era stato trasformato in ente pubblico economico. ENAC e INPS hanno censurato l'interpretazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 250/1997 sostenendo che il comma 3 dispone chiaramente l'applicazione della legge n. 297/1982 per il trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile, indipendentemente dall'eventuale trasformazione dell'Ente, e che il maturato dell'indennità di buonuscita costituisce solo la quota iniziale da trasferire all'Ente; INPS ha inoltre rilevato la coerenza con l'evoluzione normativa in materia previdenziale (anche con riferimento alla legge n. 335/1995).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di ENAC e INPS, cassando la sentenza della Corte d'Appello e decidendo nel merito. Ha ritenuto che l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 250/1997 imponga l'applicazione della legge n. 297/1982 al trattamento di fine rapporto del personale della Direzione Generale dell'Aviazione Civile a decorrere dall'inquadramento definitivo, indipendentemente dal fatto che l'E.N.A.C. sia poi divenuto ente pubblico economico. Ne consegue che il maturato dell'indennità di buonuscita va considerato come quota iniziale da trasferire e non giustifica il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 13 della legge n. 70/1975. L'originaria domanda di Rosica è stata quindi rigettata. Le spese sono state integralmente compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 250/1997

    art. 10, comma 3; art. 1, comma 3

    Il comma 3 di art. 10 è norma speciale che impone l'applicazione della legge n. 297/1982 al TFR del personale proveniente dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile a decorrere dall'inquadramento definitivo; la sua efficacia è indipendente dalla trasformazione dell'ENAC in ente pubblico economico

  • legge n. 297/1982

    legge 29 maggio 1982, n. 297

    Norma che disciplina il trattamento di fine rapporto (TFR) applicabile al personale indicato dall'art. 10 del d.lgs. n. 250/1997

  • legge n. 70/1975

    Prevvede indennità di anzianità/buonuscita per dipendenti di enti pubblici non economici; la Corte ha escluso la sua applicazione per il trattamento post-inquadramento disciplinato dall'art. 10 del d.lgs. 250/1997

  • legge n. 1032/1973

    Disciplina previgente dell'indennità di buonuscita che aveva effetto prima del regime introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 250/1997; il maturato è stato riconosciuto come quota iniziale trasferibile

  • legge n. 335/1995

    Ha introdotto principi di armonizzazione del TFR nell'impiego pubblico contrattualizzato; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale di art. 10 prevalga sulla generale norma del 1995

  • legge n. 449/1997

    Riconosce opzioni e regolazioni successive in tema di TFR, ma non abroga né modifica implicitamente la norma speciale di art. 10 del d.lgs. 250/1997

  • d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    Atto di attuazione e disciplina delle opzioni individuali per il trattamento di fine rapporto; non incide sulla portata della disposizione speciale del d.lgs. n. 250/1997

  • d.lgs. n. 165/2001

    Richiama la disciplina speciale dell'ENAC ma non modifica la portata dell'art. 10 del d.lgs. n. 250/1997

  • codice civile

    Norma generale sul trattamento di fine rapporto nei rapporti di lavoro subordinato; la Corte ha evidenziato che la speciale disciplina normativa prevista per l'ENAC si sostituisce alla generale per il personale interessato

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 79/2019 (richiamata)

    Riferimento in tema di limiti della delega legislativa e della legittimità delle scelte normative del Governo; la Corte ha ritenuto che non vi sia eccesso di delega nella disciplina impugnata

Massime di principio

  • Una norma speciale introdotta al momento dell'istituzione di un nuovo ente prevale sulla disciplina generale applicabile in seguito, salvo espressa abrogazione o incompatibilità manifesta
  • Per valutare l'applicabilità di un regime giuridico economico a personale trasferito, occorre leggere i termini e gli eventi temporali previsti dalla norma (ad esempio la data di inquadramento) e non collegare abusivamente disposizioni successive salvo che il testo lo richieda espressamente
  • Il maturato di indennità pregresse può essere considerato quota iniziale di un nuovo trattamento (salvaguardia dei diritti acquisiti) senza che ciò implichi l'applicazione retroattiva della disciplina successiva al periodo già maturato
  • Le disposizioni successive di carattere generale (es. riforme del TFR o opzioni collettive/individuali) non incidono sulla disciplina speciale vigente al momento dell'istituzione dell'ente, a meno che non vi sia chiara volontà legislativa di modificare quella disciplina speciale
  • Differenziazioni di trattamento fra categorie di dipendenti non violano automaticamente il principio di uguaglianza costituzionale se giustificate dalla storia, funzione e composizione dell'ente e se i diritti già acquisiti sono preservati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.