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Ordinanza

Ordinanza n. 1200/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del silenzio Rigetto del Prefetto di Torino conseguente alla mancata risposta al Ricorso Gerarchico notificato in data 14.11.2025 avverso il decreto di rigetto prot. n. 1731/2025 emesso dal Questore di Torino in data 11.09.2025 e notificato in data 16.10.2025 avente ad oggetto il rigetto per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per residenza elettiva a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis legge 241/90 emessa in data 9.10.2024 dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino.

Giustizia amministrativa202600828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto del Prefetto di Torino sul ricorso gerarchico avverso il diniego del Questore di Torino di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per residenza elettiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico notificato al Prefetto di Torino, proposto contro il decreto del Questore di Torino con cui era stata respinta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per residenza elettiva. Il diniego era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di censura, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire dall'amministrazione documentati chiarimenti per comprendere la posizione della ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ritenuta indispensabile l'acquisizione di documentati chiarimenti da parte dell'amministrazione, ha ordinato alle amministrazioni resistenti di depositare presso la segreteria del TAR, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la documentazione indicata in motivazione. Ha fissato una nuova camera di consiglio per il 28 ottobre 2026. In via interinale ha sospeso il provvedimento impugnato, esclusivamente per consentire la decisione della controversia re adhuc integra. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi adottata prima del diniego del titolo di soggiorno; l'ordinanza non formula una specifica valutazione sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo non dispone di elementi sufficienti per comprendere la posizione sostanziale del ricorrente, può ordinare all'amministrazione il deposito di documentati chiarimenti e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
  • In presenza dell'esigenza di preservare la possibilità di una decisione ancora integra, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente il provvedimento impugnato nelle more dell'acquisizione istruttoria e della successiva trattazione cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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