Sentenza del 13/01/2017 n. 62 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il rigetto del rimborso tacito relativo a IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006. Dopo aver impugnato gli avvisi di accertamento, le parti avevano raggiunto una conciliazione giudiziale, con ridefinizione degli imponibili e pagamento integrale delle somme concordate. La contribuente sosteneva però che alcuni ricavi e costi fossero stati imputati a esercizi errati e che ciò avesse prodotto una doppia imposizione, chiedendo quindi il rimborso delle imposte indebitamente versate. Invocava il principio di competenza, il divieto di doppia imposizione e l’articolo 163 del TUIR. L’Ufficio sosteneva invece che la conciliazione avesse natura novativa e contenesse una rinuncia generale a ulteriori pretese connesse al rapporto fiscale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la clausola dell’accordo secondo cui venivano definite tutte le vertenze, con preclusione per entrambe le parti di avanzare ulteriori pretese, comprendesse anche le richieste di rimborso collegate al rapporto fiscale oggetto della conciliazione. L’accordo è stato qualificato come transazione novativa: l’unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti era il contratto di conciliazione, che aveva sostituito il rapporto originario. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.500 euro a favore dell’Ufficio.
Norme richiamate
Articolo 19, comma 1, lettera g), D.lgs. 546/1992
rifiuto tacito di restituzione di tributi
La disposizione consente di impugnare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione su un’istanza di rimborso; tuttavia, l’ammissibilità dell’impugnazione non implica necessariamente la fondatezza della pretesa restitutoria.
Articolo 163 TUIR
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi
La norma sancisce il divieto di doppia imposizione. Nel caso concreto, però, la Commissione ha ritenuto che l’eventuale pretesa restitutoria fosse stata rinunciata e comunque assorbita dalla conciliazione novativa.
Articolo 1230 c.c.
L’accordo conciliativo è stato ricondotto alla novazione oggettiva, poiché avrebbe sostituito l’obbligazione tributaria originaria con una nuova obbligazione autonoma, avente come unica fonte l’accordo transattivo.
Cassazione, sentenza n. 14300/2009
È stata richiamata per sostenere che la definizione dell’accertamento sostituisce l’obbligazione originaria e preclude successive richieste di rimborso riferite alla medesima annualità o al rapporto fiscale definito.
Massime di principio
- Una conciliazione tributaria deve essere interpretata in base al testo concreto dell’accordo: una clausola ampia che definisca tutte le controversie e vieti ulteriori pretese può impedire anche successive richieste di rimborso collegate alle medesime annualità.
- Quando l’accordo ha natura transattiva novativa, gli obblighi delle parti derivano dall’accordo e non più direttamente dal rapporto tributario originario; ciò può precludere la riliquidazione delle imposte o il recupero di somme riferite a componenti reddituali imputate a esercizi diversi.
- Il divieto di doppia imposizione non opera automaticamente quando il contribuente ha sottoscritto una conciliazione con rinuncia generale a ulteriori pretese: la tutela contro la doppia tassazione può essere limitata dagli effetti vincolanti dell’accordo.
- Prima di concludere una conciliazione è essenziale verificare se l’accordo disciplini espressamente o implicitamente ricavi, costi e imposte relativi ad altre annualità, nonché se contenga rinunce generali a rimborsi o altre pretese.
- La definitività dell’accertamento non costituisce sempre, da sola, il presupposto sufficiente per ottenere un rimborso: l’esistenza di un accordo conciliativo novativo può prevalere e impedire nuove pretese del contribuente.
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