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Legge

L.R. Sardegna 14/2006

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Normativa regionaleL.R. Sardegna 14/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, organizzando un sistema regionale di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici. Prevede Piano regionale triennale, sistemi di rete, osservatori tecnici, albo dei soggetti riconosciuti, contributi e finanziamenti regionali. È in parte superata dalle riforme successive su province e finanziamenti.

Norme regionali sarde su beni culturali, musei, biblioteche e istituti della cultura

Norme regionali sarde su beni culturali, musei, biblioteche e istituti della cultura

La legge definisce la disciplina della Regione autonoma della Sardegna in materia di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. L’impianto è rivolto esclusivamente al territorio regionale sardo e organizza un sistema integrato di istituti e luoghi della cultura, con strumenti di programmazione, riconoscimento, finanziamento e coordinamento.

Finalità e principi generali

La Regione persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale come fattore di crescita civile, sociale ed economica e come componente dell’identità del popolo sardo. La legge valorizza l’arte contemporanea e promuove l’integrazione fra beni culturali, paesaggio, istruzione, ricerca e turismo.

Gli interventi regionali si fondano su cooperazione tra soggetti pubblici e privati, coordinamento, qualità dei progetti, sostegno alla ricerca e autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura. È inoltre valorizzato il rapporto tra beni culturali e contesto territoriale, con attenzione alla dimensione sociale ed economica dell’innovazione e della conoscenza.

Rapporti istituzionali e cooperazione

La Regione opera con enti locali, Stato, università, istituzioni di ricerca e soggetti privati secondo leale collaborazione e sussidiarietà. Può promuovere intese e accordi con lo Stato per:

  • ulteriori funzioni di tutela;
  • organizzazione e sviluppo della fruizione e della valorizzazione, anche di istituti statali;
  • coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali nelle funzioni di tutela;
  • istituzione di un centro di ricerca e conservazione dei beni culturali con funzioni di alta formazione per il restauro.

La Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione del rapporto tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale. Può inoltre partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi culturali, e riconosce il ruolo degli operatori pubblici e privati, promuovendone la crescita professionale e imprenditoriale.

Funzioni della Regione

La Regione esercita le funzioni di tutela, valorizzazione, indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura di competenza locale o affidati agli enti locali. Tra i principali compiti rientrano:

  • predisposizione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura;
  • censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali e sviluppo delle banche dati regionali;
  • collaborazione con lo Stato per la tutela dei beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale;
  • promozione e coordinamento di progetti di valorizzazione, anche dell’arte contemporanea;
  • coordinamento degli interventi di restauro;
  • recupero di beni culturali trafugati e acquisto di beni culturali anche tramite prelazione;
  • promozione della ricerca archeologica e paleontologica;
  • espressione del parere per l’esportazione di opere d’arte;
  • funzioni di soprintendenza dei beni librari tramite il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;
  • predisposizione e aggiornamento dell’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura;
  • definizione degli standard di qualità dei servizi e verifica periodica;
  • linee guida per profili professionali e formazione del personale;
  • rilevazione dati, supporto tecnico-amministrativo e giuridico agli enti locali;
  • azioni per l’integrazione sociale e multiculturale e per servizi rivolti a utenti svantaggiati;
  • sviluppo della dimensione europea ed extraeuropea dei servizi culturali.

La Regione può anche stipulare convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti o raccolte di interesse culturale, con obbligo di accesso pubblico al patrimonio e ai servizi.

Unioni di comuni e comuni

Alle unioni di comuni è affidata la gestione associata dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura, con compiti di garanzia del buon funzionamento e della fruizione. Possono creare sistemi museali e bibliotecari territoriali, promuovere la didattica dei beni culturali, valorizzare il patrimonio ai fini turistici e coordinare la pubblicazione di calendari delle attività.

I comuni sono individuati come primi custodi della cultura e dell’identità locale. Concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali, gestendo e valorizzando gli istituti e luoghi della cultura di cui hanno titolarità o affidamento, curando aree e parchi archeologici, integrandosi nei sistemi territoriali, organizzando servizi diffusi di lettura e informazione e monitorando i servizi culturali locali. Devono avvalersi di personale professionalizzato.

Pianificazione regionale e programmazione locale

Il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura è il principale strumento di programmazione. È predisposto dalla Regione sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali, approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente e intesa in Conferenza permanente Regione-enti locali.

Di norma ha durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza. In sede di prima applicazione, gli enti locali dovevano trasmettere le proposte entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; successivamente le proposte confluiscono nei programmi annuali provinciali. Il Piano definisce, tra l’altro:

  • riparto delle risorse e criteri di assegnazione dei contributi;
  • standard minimi di qualità per il riconoscimento regionale;
  • criteri per istituire musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici;
  • metodologie di inventariazione e catalogazione;
  • requisiti professionali del personale;
  • linee dell’intervento finanziario per conservazione, ricerca archeologica e arte contemporanea;
  • orientamenti per attività didattiche, scientifiche, di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione;
  • direttive per statuti, regolamenti e forme di cooperazione;
  • indirizzi per promozione e comunicazione dei sistemi;
  • criteri di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia nell’uso delle risorse.

La disciplina dei piani provinciali è stata poi superata dalle modifiche successive che hanno inciso sul ruolo delle province.

Musei e sistema museale della Sardegna

Il museo è definito come istituzione permanente, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali a fini di studio, educazione e diletto. Ai fini della legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale anche raccolte museali, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, ecomusei, siti di interesse naturalistico e altri beni pubblici o privati integrabili nel sistema museale.

I musei devono conservare, catalogare, incrementare ed esporre le collezioni, garantire fruizione e valorizzazione, svolgere attività didattica e di ricerca, collaborare con altri musei e istituti, sensibilizzare sulla tutela del patrimonio e creare rapporti con l’imprenditoria locale per servizi aggiuntivi e iniziative comuni. Devono disporre di personale qualificato, di statuto o regolamento e rilevare i dati su servizi, attività e utenti.

La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna come rete territoriale per fruizione, qualità dei servizi, conoscenza del patrimonio e turismo culturale. Possono aderire i musei regionali, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi territoriali; possono aderire anche musei pubblici e privati presenti nel territorio, se provvisti degli standard minimi e previa intesa.

I sistemi museali coordinano programmazione, servizi comuni, collaborazione con il sistema informativo regionale, attività di tutela e valorizzazione, rilevazione dati e rapporti con strutture sociali, culturali e scolastiche. Sono istituiti mediante accordo formale tra enti e regolati da un atto approvato dagli enti titolari. La legge prevede anche reti museali tematiche, con specifico riferimento alla rete museale dell’emigrazione.

Parchi archeologici

Il parco archeologico è un ambito territoriale con rilevanti testimonianze archeologiche e valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per la fruizione e valorizzazione scientifica e culturale. Sono equiparati i complessi monumentali, compresi santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera.

I parchi archeologici devono salvaguardare e conservare il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico e svolgere attività di tutela, didattica, ricerca, catalogazione, informazione al pubblico, promozione territoriale e coordinamento con musei, biblioteche e progetti di sviluppo locale. Devono avvalersi di personale qualificato e dotarsi di statuto o regolamento.

Sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le soprintendenze competenti, secondo i criteri del Piano regionale. L’istituzione richiede la presenza di risorse di rilevante interesse regionale e la predisposizione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale. Il parco può essere suddiviso in zone con prescrizioni differenziate, nel rispetto del Piano paesaggistico regionale.

Ecomusei

L’ecomuseo è un’istituzione culturale che rappresenta e valorizza il carattere, il paesaggio, la memoria e l’identità di un territorio e della sua popolazione, anche in chiave di sviluppo sostenibile e partecipazione della comunità.

Gli ecomusei devono documentare e conservare la memoria storica, predisporre percorsi nel paesaggio, promuovere ricerca e progetti educativi, catalogare il patrimonio, cooperare con altri ecomusei, integrarsi nei programmi turistici e con i progetti di sviluppo locale. Svolgono un ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa.

Sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni interessate, sulla base di requisiti che comprendono:

  • risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche o storiche di particolare rilievo;
  • disponibilità di almeno un edificio caratteristico di interesse storico;
  • coinvolgimento di associazioni locali con accordi di programma;
  • piano di gestione e progetto pluriennale;
  • partecipazione attiva dei residenti e delle realtà economiche locali.

Ogni ecomuseo ha una denominazione e un marchio esclusivo coerenti con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale regionale.

Sistema bibliotecario della Sardegna

La biblioteca è definita come struttura informativa permanente aperta al pubblico. L’archivio storico è una struttura permanente per la raccolta e conservazione della documentazione originale di interesse storico locale. Ai fini della legge sono equiparati alle biblioteche anche archivi storici, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione integrabili nel sistema regionale.

Le biblioteche devono acquisire, organizzare e mettere a disposizione documenti e informazioni, promuovere la lettura, offrire servizi informativi e documentari, organizzare spazi e servizi per diverse fasce di utenti, catalogare secondo standard nazionali e internazionali, garantire servizi per utenti svantaggiati, assistere nella ricerca di informazioni, promuovere i propri servizi, valorizzare la documentazione locale e collaborare con altre biblioteche e istituti della cultura. Devono impiegare personale qualificato, adottare statuto o regolamento e rilevare annualmente i dati sui servizi.

I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti, salvo le spese per servizi aggiuntivi che comportano costi supplementari. Le province e i comuni devono depositare copie delle proprie pubblicazioni nelle biblioteche territoriali e nella biblioteca regionale, secondo le modalità previste.

Il Sistema bibliotecario della Sardegna è una rete territoriale per acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e per la qualità dei servizi al pubblico. Possono aderire biblioteche regionali, di enti regionali, di ente e interesse locale e sistemi territoriali; possono aderire anche biblioteche statali e private se provviste degli standard minimi e previa intesa.

I sistemi bibliotecari territoriali coordinano servizi, programmi, incremento delle collezioni, catalogazione partecipata, prestito interbibliotecario, promozione della lettura, assistenza biblioteconomica e tecnologica, raccolta dati e collaborazione con scuole e servizi sociali. Sono istituiti mediante accordo formale e atto approvato dagli enti titolari.

Sistema informativo e identità visiva

La Regione organizza e aggiorna un sistema informativo del patrimonio culturale per rilevare dati sui beni culturali e sul paesaggio, valorizzare conoscenze già presenti sul territorio, mettere in rete l’offerta culturale e contribuire ai sistemi informativi nazionali. Il sistema comprende in particolare:

  • catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici;
  • catalogo regionale dei beni librari e documentali;
  • portale del patrimonio culturale della Sardegna.

Il sistema favorisce trasparenza e pubblicità dell’intervento pubblico e consente l’accesso ai dati nei limiti di legge. La Regione concorre alla definizione di metodologie comuni di raccolta e scambio dati. Per la promozione del patrimonio culturale è inoltre istituito un sistema di identità visiva, con caratteristiche e modalità di utilizzo stabilite dalla Giunta regionale.

Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura

È istituito l’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale sulla base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni previsti dal Piano regionale. L’Albo è predisposto dall’Assessorato competente, suddiviso per settori e aggiornato annualmente.

Enti e istituzioni culturali

La Regione concede contributi annuali, anche con il concorso di enti pubblici territoriali, a sostegno di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in Sardegna. Per accedervi occorre, tra l’altro:

  • essere istituiti con legge regionale o avere personalità giuridica;
  • svolgere attività continuativa da almeno cinque anni;
  • disporre di sede e attrezzature adeguate;
  • non avere fini di lucro;
  • svolgere attività di ricerca e elaborazione documentata e fruibile;
  • offrire servizi di valore collegati alla ricerca;
  • pubblicare i risultati dell’attività;
  • predisporre e attuare programmi triennali;
  • documentare l’attività del triennio precedente e presentare i rendiconti annuali.

Gli enti operanti sulle medesime tematiche devono coordinare la programmazione. La Regione istituisce un fondo unico. In sede di prima applicazione, gli enti già finanziati con leggi regionali dovevano adeguarsi ai requisiti entro venti mesi dall’entrata in vigore.

La Regione può inoltre finanziare manifestazioni celebrative di figure di rilievo della storia e cultura sarda e, per gli enti beneficiari, può disporre anticipazioni finanziarie fino all’80% del contributo concesso.

Finanziamenti regionali e trasferimenti agli enti locali

La legge individua gli interventi finanziari regionali annuali per la gestione del sistema informativo, il funzionamento di musei regionali e istituti etnografici e di restauro, il restauro di beni culturali, la ricerca archeologica e paleontologica, l’acquisizione di beni culturali, l’arte contemporanea, le convenzioni e gli accordi istituzionali, la formazione degli operatori, i distretti culturali, i cataloghi librari, la promozione della lettura, la soprintendenza dei beni librari, la biblioteca e archivio regionale, i centri per i servizi culturali, il sostegno a enti e istituzioni culturali, le manifestazioni celebrative, i monumenti celebrativi, gli elaborati in lingua sarda, il volontariato culturale e altri interventi regionali, nonché il funzionamento di centri e istituzioni bibliografiche private.

La Regione può inoltre trasferire risorse ordinarie agli enti locali per:

  • musei di ente locale e di interesse locale;
  • servizi relativi a musei, parchi archeologici ed ecomusei;
  • funzionamento dei sistemi museali;
  • biblioteche e archivi storici di ente locale;
  • funzionamento dei sistemi bibliotecari;
  • servizi relativi a biblioteche e archivi storici;
  • ulteriori strutture bibliografiche e centri culturali previsti dalla normativa richiamata.

Le risorse devono essere utilizzate secondo gli indirizzi del Piano regionale.

Controllo, monitoraggio e osservatori

L’Osservatorio regionale dei musei e l’Osservatorio regionale delle biblioteche sono organismi tecnico-scientifici consultivi e propositivi istituiti entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Entrambi collaborano alla predisposizione e attuazione del Piano regionale, valutano la qualità dei rispettivi sistemi regionali e la nascita di nuovi istituti.

Gli osservatori sono composti da rappresentanti dei direttori o responsabili dei sistemi, degli enti locali, di esperti, delle associazioni di categoria, delle università e dell’amministrazione regionale. Restano in carica per la legislatura, si riuniscono almeno due volte l’anno e presentano ogni anno, entro ottobre, una relazione sullo stato dei sistemi e una valutazione sull’efficienza e sull’efficacia delle risorse erogate. Tali valutazioni incidono sulla successiva ripartizione dei finanziamenti.

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

I procedimenti amministrativi in corso all’entrata in vigore della legge si completano secondo la normativa previgente. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS.

La disciplina ha abrogato numerose disposizioni regionali precedenti in materia di biblioteche, musei, archeologia e finanziamenti culturali. Inoltre, alcune parti della legge sono state successivamente modificate o superate, in particolare con riferimento al ruolo delle province e ad alcune modalità di finanziamento. Oggi restano centrali i meccanismi di programmazione regionale, i sistemi di rete e i contributi per istituti, enti e servizi culturali.

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