Ordinanza n. 130/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Latina, provvedimento-OMISSIS-, del 2 ottobre 2025 con il quale veniva decretato, nei confronti del sig.-OMISSIS-, la revoca della licenza di porto di fucile -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato PS di -OMISSIS- di Latina il 16.04.2021, provvedimento notificato all'istante a cura dei Carabinieri di -OMISSIS- di Latina in data 03.10.2025, nonché avverso il silenzio - rigetto del Prefetto di Latina intervenuto sul ricorso gerarchico avverso il predetto decreto, ricorso presentato dal ricorrente in data 29.10.2025. nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Latina di revoca della licenza di porto di fucile e silenzio-rigetto del Prefetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Questore di Latina del 2 ottobre 2025 con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile rilasciata nel 2021, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di ricorso; in sede cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca e ne ha chiesto la sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il potere del Questore di revocare la licenza di porto d'armi ai sensi degli artt. 39, 42 e 43, ultimo comma, r.d. n. 773/1931 abbia elevato contenuto discrezionale. In applicazione del giudizio sommario proprio della fase cautelare, il provvedimento non è apparso prima facie affetto da manifesta illogicità, incongruenza o contraddittorietà, considerando l'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché la licenza revocata aveva finalità meramente ludico-sportive e la sua perdita non comportava un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e i presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
artt. 39, 42 e 43, ultimo comma, r.d. n. 773/1931
Attribuiscono al Questore il potere di valutare discrezionalmente l'affidabilità del titolare e di revocare la licenza di porto d'armi.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La pendenza di un procedimento penale per il reato previsto dalla norma è stata ritenuta elemento idoneo, in sede cautelare, a escludere la manifesta illogicità, incongruenza o contraddittorietà della revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della revoca di una licenza di porto d'armi, il giudice deve considerare l'elevato contenuto discrezionale del potere questorile e può concedere la sospensione solo in presenza di una manifesta illogicità, incongruenza o contraddittorietà dell'atto, ravvisabile prima facie.
- La pendenza di un procedimento penale per un reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 può costituire, in sede cautelare, un elemento idoneo a escludere la manifesta illogicità, incongruenza o contraddittorietà della revoca della licenza di porto d'armi.
- Il periculum in mora non sussiste quando la revoca riguarda una licenza di porto d'armi utilizzata per finalità meramente ludico-sportive e la sua efficacia nelle more del giudizio non determina un danno grave e irreparabile.
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