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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Genova

IVA - agevolazione "prima casa" - trasferimento residenza nel termine - impossibilità - fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del contribuente - irrilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il mancato trasferimento della residenza non fosse a lui imputabile, poiché l'impresa incaricata dei lavori sull'immobile, individuata già nel preliminare di compravendita, era fallita. Chiedeva quindi di considerare tale fatto sopravvenuto come causa impeditiva idonea a conservare il beneficio "prima casa".

La decisione

La contestazione del contribuente è stata respinta. Il trasferimento della residenza entro 18 mesi costituisce un onere posto a carico dell'acquirente, il cui mancato adempimento comporta la decadenza dall'agevolazione. Secondo il principio richiamato da Cass. n. 2616/2016, gli impedimenti sopravvenuti, anche se indipendenti dalla volontà e non imputabili al contribuente, non incidono sul decorso del termine né giustificano il mancato adempimento. Il fallimento dell'impresa incaricata dei lavori, pertanto, non è stato ritenuto decisivo.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'agevolazione IVA "prima casa"

    L'acquirente deve impegnarsi a stabilire la propria residenza nel territorio del Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.

    Il trasferimento della residenza entro il termine previsto è un onere essenziale per conservare il beneficio. Il termine opera a pena di decadenza e non è prorogato da impedimenti sopravvenuti, anche non imputabili al contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 2616/2016

    Il trasferimento è onere che conforma un potere dell'acquirente e va esercitato nel termine previsto a pena di decadenza, senza rilevanza degli impedimenti sopravvenuti.

    La giurisprudenza considera il termine per il trasferimento della residenza perentorio e non suscettibile di deroga in presenza di difficoltà oggettive successive all'acquisto.

Massime di principio

  • Chi acquista un immobile usufruendo dell'agevolazione "prima casa" deve verificare e rispettare rigorosamente il termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune dell'immobile.
  • Il mancato rispetto del termine comporta normalmente la decadenza dall'agevolazione, anche quando l'inadempimento dipende da eventi sopravvenuti non imputabili al contribuente.
  • Problemi di ristrutturazione, ritardi dell'impresa, fallimenti dell'appaltatore o altre difficoltà relative all'immobile non costituiscono, di regola, una causa valida per prorogare il termine.
  • Prima di assumere l'impegno, è opportuno valutare concretamente la possibilità di rendere abitabile l'immobile e di trasferire tempestivamente la residenza, poiché l'impegno produce conseguenze fiscali anche se l'acquisto è seguito da eventi imprevedibili.

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