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Sentenza

Sentenza del 17/01/2019 n. 283 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 19/2019 ACCERTAMENTO - TRUST - IRROGAZIONE SANZIONI - Monitoraggio fiscale quadro rw - Obbligo di compilazione - Trust non interposto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato le sanzioni complessive di 643.267,58 euro, irrogate per l'omessa compilazione del quadro RW nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2007-2011. Secondo l'Ufficio, il trust denominato "M. Trust", istituito dalla contribuente con un patrimonio di circa 23 milioni di euro, avrebbe avuto natura meramente interposta, rendendo la disponente effettiva titolare delle attività estere e quindi obbligata al monitoraggio fiscale. La contribuente sosteneva invece che il trust fosse effettivo, destinato esclusivamente alle figlie e ai discendenti, e che non sussistesse né l'obbligo di compilare il quadro RW né la natura interposta del trust.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza favorevole alla contribuente. Il Collegio ha ritenuto inoltre formato il giudicato sull'autonoma statuizione relativa all'inesistenza dell'obbligo di compilazione del quadro RW per i beneficiari del trust. Nel merito, ha escluso la natura interposta del trust sulla base dell'interpretazione complessiva degli atti istitutivi e della documentazione prodotta: la disponente non era effettivamente inclusa tra i beneficiari, la volontà era quella di destinare il patrimonio esclusivamente alle figlie e ai discendenti, con esclusione dei coniugi, e non risultavano ingerenze nella gestione né attribuzioni patrimoniali a favore della disponente. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 4

    deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione

    La contribuente aveva presentato deduzioni difensive contro l'atto di contestazione delle sanzioni.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 7

    obbligo di motivazione in ordine alle deduzioni difensive

    La contribuente aveva contestato la validità dell'atto sanzionatorio per omessa motivazione sulle deduzioni presentate.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4

    obblighi di monitoraggio fiscale e compilazione del quadro RW

    La controversia riguardava l'applicabilità dell'obbligo di indicare nel quadro RW attività estere detenute direttamente o tramite un trust. La Commissione ha escluso l'obbligo nel caso concreto.

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2-ter

    raddoppio dei termini di decadenza

    La contribuente aveva contestato l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini, ma la questione è rimasta assorbita dal riconoscimento dell'inesistenza dell'obbligo di monitoraggio.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    termini per la contestazione delle violazioni

    La contribuente aveva eccepito la tardività dell'atto di contestazione delle sanzioni; anche tale questione non è stata esaminata in quanto assorbita.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 3

    recidiva e graduazione delle sanzioni

    La contribuente aveva contestato l'applicazione della recidiva e chiesto la riduzione delle sanzioni; le relative questioni sono rimaste assorbite.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    responsabilità aggravata per lite temeraria

    La contribuente aveva chiesto il risarcimento o un indennizzo per responsabilità aggravata, ma la richiesta non è stata accolta; le spese sono state compensate.

  • Cassazione civile, sentenza n. 18713/2016

    formazione del giudicato sui capi autonomi della sentenza

    Il giudicato può formarsi su un capo non impugnato quando esso sia autonomo e fondato su presupposti distinti rispetto agli altri capi della decisione.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 2010

    indicazioni sul monitoraggio fiscale e sui trust interposti

    L'Agenzia aveva richiamato la prassi per sostenere che determinate clausole del trust rendessero il trust fiscalmente interposto; il giudice ha però escluso l'interposizione sulla base della concreta documentazione e del comportamento della disponente.

Massime di principio

  • La natura interposta di un trust non può essere desunta automaticamente dalla sola qualifica formale di disponente o da clausole astrattamente interpretabili come attributive di benefici. Occorre valutare complessivamente l'atto istitutivo, le lettere interpretative, la posizione dei beneficiari e la gestione concreta del trust.
  • L'interposizione può essere esclusa quando il disponente non sia sostanzialmente beneficiario, non mantenga poteri di gestione o controllo, non riceva attribuzioni patrimoniali e risulti una destinazione effettiva del patrimonio a favore di discendenti determinati.
  • L'età avanzata del disponente, se coerente con la finalità di passaggio generazionale, può costituire un elemento indiziario a favore dell'effettività del trust e contro la tesi della segregazione patrimoniale a vantaggio personale.
  • L'obbligo di compilazione del quadro RW dipende dalla disponibilità effettiva o dalla titolarità sostanziale delle attività estere. Se il trust è effettivo e non interposto, il disponente non è automaticamente tenuto al monitoraggio per il solo fatto di aver istituito il trust.
  • In presenza di più autonome ragioni decisorie, l'impugnazione deve contestarle tutte: una statuizione autonoma non impugnata può formare giudicato e risultare sufficiente a mantenere ferma la decisione favorevole.
  • La documentazione sulla concreta amministrazione del trust è decisiva: atti istitutivi, lettere di desideri, corrispondenza con i trustee, assenza di ingerenze e tracciabilità delle attribuzioni possono prevalere su interpretazioni meramente formali dell'Amministrazione finanziaria.

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