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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2312

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2312 della Commissione, del 17 novembre 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2025 fino al 30 dicembre 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

Normativa europea32025R2312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fornisce le informazioni tecniche periodiche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per i calcoli prudenziali previsti da Solvibilità II. In particolare, aggiorna le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. Le tabelle allegate fissano i valori per numerose valute e mercati assicurativi nazionali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica retroattivamente dal 30 settembre 2025 per assicurare uniformità e coerenza nelle segnalazioni.

Stabilisce le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2025 al 30 dicembre 2025, ai sensi di Solvibilità II.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità, nonché dei fondi propri di base, con riferimento alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2025 al 30 dicembre 2025. Le informazioni tecniche si applicano per ciascuna valuta e per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2312 della Commissione

Il regolamento aggiorna, per un periodo limitato, le informazioni tecniche necessarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per i calcoli previsti da Solvibilità II. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire condizioni uniformi di calcolo, certezza giuridica e uso di parametri comuni basati sui dati di mercato di fine settembre 2025.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sulla direttiva 2009/138/CE, in particolare sull’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. La Commissione sottolinea che le informazioni tecniche devono essere rese disponibili immediatamente e che, per motivi prudenziali, tutte le imprese devono usare gli stessi parametri per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.

Ambito di applicazione temporale e soggettivo

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva Solvibilità II. Riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2025 fino al 30 dicembre 2025. L’effetto è quindi circoscritto a un intervallo temporale definito, entro il quale devono essere utilizzati gli stessi dati tecnici in tutti gli Stati membri.

Contenuto delle informazioni tecniche

Ai fini del calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità, il regolamento rinvia a tre allegati tecnici:

  • allegato I: strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, per numerose valute;
  • allegato II: spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità;
  • allegato III: aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali interessati.

Le tabelle sono molto dettagliate e riportano valori per diverse durate residuali e per una pluralità di valute, tra cui euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lev bulgaro, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, dollaro canadese, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan, dollaro USA e yen.

Allegato I: tassi privi di rischio

L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. I valori sono forniti per ciascuna valuta e per durate da 1 a 150 anni. Il documento presenta le curve in forma tabellare, con tassi che variano per scadenza e valuta e che devono essere applicati direttamente nel calcolo prudenziale.

Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II riporta gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Il testo precisa che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

La tabella è articolata in tre grandi categorie di esposizioni:

  • esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, con valori differenziati per Paese e durata; per le durate da 11 a 30 anni gli spread coincidono con quelli della durata di 10 anni;
  • esposizioni verso enti finanziari, con sotto-sezioni per valuta (nel testo sono riportate, tra le altre, euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, dollaro canadese, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan, dollaro USA e yen), ciascuna distinta per classe di merito di credito da 0 a 6 e per durate da 1 a 30 anni;
  • altre esposizioni, anch’esse suddivise per valuta e classi di merito di credito da 0 a 6, con durate da 1 a 30 anni.

Allegato III: aggiustamento per la volatilità

L’allegato III stabilisce gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espressi in punti base, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato. Tra i valori riportati figurano, ad esempio, 17 punti base per tutti i mercati dell’area euro elencati, 14 per la Cechia, 21 per la Danimarca, 8 per l’Ungheria, -1 per la Svezia, 3 per la Bulgaria, 37 per il Regno Unito, 4 per la Romania, 8 per la Polonia, 42 per l’Islanda, 34 per la Norvegia, -4 per Liechtenstein e Svizzera, 22 per l’Australia, 14 per il Canada, 0 per la Cina, 4 per Hong Kong, 40 per gli Stati Uniti e 11 per il Giappone.

Entrata in vigore, applicazione e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 settembre 2025. La Commissione precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli intermediari e i consulenti che assistono imprese assicurative e riassicurative, il punto essenziale è che i parametri tecnici da usare nel periodo indicato non sono discrezionali: essi devono essere applicati in modo uniforme e immediato nei calcoli di solvibilità. In pratica, le funzioni attuariali e i presidi di reporting devono allineare modelli e segnalazioni agli allegati del regolamento, verificando la corretta combinazione tra valuta, durata, classe di merito di credito e mercato assicurativo nazionale.

Disposizioni principali

Informazioni tecniche per il calcolo prudenziale

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2025 al 30 dicembre 2025 (articolo 1, paragrafo 1).

Componenti delle informazioni tecniche

Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima, di cui all’allegato I; gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II; gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III (articolo 1, paragrafo 2).

Riferimenti alla direttiva Solvibilità II

Il regolamento si innesta sugli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE e richiama l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, come base giuridica per l’adozione delle informazioni tecniche annuali/periodiche.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 settembre 2025 (articolo 2). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto e urgenza dell’adozione

La Commissione motiva l’adozione urgente con la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, garantire condizioni uniformi di calcolo e fare in modo che tutte le imprese utilizzino le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti. Le informazioni tecniche sono basate sui dati di mercato di fine settembre 2025, trasmessi dall’EIOPA e pubblicati il 6 ottobre 2025.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionisolvibilitàvigilanza prudenziale

Testo integrale

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