Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/465

Regolamento delegato (UE) 2026/465 della Commissione, del 17 novembre 2025, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità

Normativa europea32026R0465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra la direttiva 2011/61/UE definendo in modo dettagliato le caratteristiche operative degli strumenti di gestione della liquidità nei fondi di investimento alternativi. L’obiettivo è garantire un trattamento equo degli investitori, attenuare gli effetti di diluizione e contenere i rischi di liquidità e di contagio nei periodi di stress di mercato. Il testo chiarisce quando e come possono essere attivati sospensioni, gates, proroghe dei preavvisi, meccanismi antidiluizione, rimborsi in natura e side pocket. Introduce inoltre un periodo transitorio per i FIA costituiti prima del 16 aprile 2026.

Norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità applicabili ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA)

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di fondi di investimento alternativi soggetti alla direttiva 2011/61/UE, con riguardo agli strumenti di gestione della liquidità utilizzabili dai FIA da essi gestiti. Disciplina, in particolare, sospensione di sottoscrizioni/riacquisti/rimborsi, restrizioni al rimborso, proroga dei termini di preavviso, commissioni di rimborso, swing pricing, dual pricing, prelievi antidiluizione, rimborsi in natura e conti side pocket. Si applica dal 16 aprile 2026; per i FIA costituiti prima di tale data è previsto un regime transitorio fino al 16 aprile 2027, salvo adesione anticipata con notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine del GEFIA. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2026/465 della Commissione sulle caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità nei FIA

Il regolamento integra la direttiva 2011/61/UE fissando norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti di gestione della liquidità che i GEFIA possono attivare per i fondi di investimento alternativi. La disciplina è orientata a rafforzare la tutela degli investitori, ridurre gli effetti di diluizione e contenere i rischi di liquidità e contagio nei periodi di stress di mercato, in coerenza con gli orientamenti IOSCO richiamati nei considerando.

Ambito e finalità

Il testo si applica ai GEFIA e ai FIA da essi gestiti, in relazione a strumenti utilizzabili in contesti di sottoscrizione, rimborso e gestione della liquidità. Le misure disciplinate comprendono la sospensione delle operazioni, le restrizioni al rimborso, la proroga dei termini di preavviso, le commissioni di rimborso, lo swing pricing, la doppia tariffazione, i prelievi antidiluizione, i rimborsi in natura e i conti side pocket.

Sospensione di sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi

Il GEFIA può sospendere le operazioni solo in modo congiunto: sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi devono essere sospesi contemporaneamente, per lo stesso periodo e verso tutti gli investitori del FIA. La sospensione deve essere temporanea, giustificata da circostanze eccezionali e limitata allo stretto necessario; nei FIA con più classi di azioni, essa si estende a tutte le classi.

Restrizioni al rimborso (gates)

Le restrizioni al rimborso devono essere applicate in modo uniforme e possono operare a livello del fondo, dell’investitore o in forma combinata. La soglia di attivazione può essere parametrata sul NAV, su un importo monetario, sulle attività liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, oppure — se impostata a livello di investitore — sulle partecipazioni o sul NAV rispetto al singolo ordine di rimborso. Quando la soglia è superata, il GEFIA esegue gli ordini in modo proporzionale almeno fino al livello soglia.

Proroga dei termini di preavviso

La proroga copre il lasso temporale tra la ricezione dell’ordine e la sua esecuzione, ma non il regolamento tecnico dell’operazione. La proroga non può alterare la frequenza di rimborso prevista per il FIA. I considerando chiariscono che il periodo minimo di preavviso può anche essere pari a zero, restando però ferma la possibilità di estenderlo.

Strumenti antidiluizione

Il regolamento disciplina tre strumenti principali. Le commissioni di rimborso trasferiscono sul riscattante i costi di liquidità, con base di calcolo ancorata ai costi espliciti e, se rilevante per la strategia del fondo, anche ai costi impliciti. Lo swing pricing rettifica il NAV mediante un fattore di oscillazione che può essere applicato in modo pieno o parziale, con effetto positivo o negativo a seconda che prevalgano sottoscrizioni o rimborsi netti. La doppia tariffazione consente, in alternativa, il calcolo di due NAV separati o di un unico NAV per sottoscrittori e riscattanti, con incorporazione dei costi di liquidità. I prelievi antidiluizione possono essere applicati sia in caso di rimborsi netti sia di sottoscrizioni nette, gravando rispettivamente sui riscattanti o sui sottoscrittori.

Rimborsi in natura e FIA indicizzati quotati

Il rimborso in natura è definito come trasferimento di attività anziché di contanti. Per i FIA indicizzati quotati, la consegna ai partecipanti autorizzati o ai market maker dei titoli sottostanti, nell’ambito della negoziazione ordinaria, non è qualificata come attivazione dello strumento di rimborso in natura ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Side pocket

Il side pocket può essere attuato con separazione contabile, tramite una classe di azioni dedicata, oppure con separazione fisica, mediante costituzione di un FIA separato. L’operazione serve a segregare attività diventate significativamente alterate o incerte per circostanze eccezionali. Le attività o la classe dedicata sono chiuse a sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi; le quote del side pocket sono attribuite agli investitori in proporzione alla loro partecipazione nel fondo originario. Il gestore può cedere o liquidare il side pocket e distribuire i proventi pro quota.

Disposizioni transitorie e applicazione

I FIA costituiti prima del 16 aprile 2026 sono considerati conformi fino al 16 aprile 2027. È però consentita l’adesione anticipata dal 16 aprile 2026, con notifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 aprile 2026, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sospensione congiunta di sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi

Il GEFIA deve sospendere contemporaneamente sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi, per lo stesso periodo e nei confronti di tutti gli investitori del FIA. Non è ammessa la sospensione dei soli rimborsi senza la contestuale sospensione di sottoscrizioni e riacquisti. La sospensione deve essere temporanea, strettamente limitata al periodo necessario a fronteggiare circostanze eccezionali e giustificata nel migliore interesse degli investitori. Nei FIA con più classi di azioni la sospensione si applica a tutte le classi.

Restrizioni al rimborso (gates)

Le restrizioni al rimborso devono essere applicate in modo uniforme a tutti gli investitori e possono essere attivate solo al superamento di una soglia predeterminata. La soglia può essere fissata a livello di FIA, a livello di singolo investitore o con combinazione dei due livelli. A livello di fondo si basa sugli ordini di rimborso netti o lordi ricevuti in una data o periodo di negoziazione ed è espressa come percentuale del NAV, come valore monetario, come percentuale delle attività liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, o come combinazione di tali criteri. A livello di investitore si basa sui singoli ordini lordi di ciascun detentore di quote o azionista ed è espressa come percentuale delle partecipazioni o come percentuale del NAV. Se la soglia è superata, il GEFIA esegue gli ordini di rimborso in modo proporzionale almeno fino al livello della soglia.

Proroga dei termini di preavviso

La proroga copre il periodo tra la ricezione dell’ordine di rimborso da parte del GEFIA e la sua esecuzione; non comprende il tempo del regolamento. Essa non incide in alcun modo sulla frequenza di rimborso del FIA. Il considerando precisa che può essere espressa in giorni, settimane, mesi o come data fissa e che il periodo minimo di preavviso può anche essere pari a zero, fermo restando il potere del GEFIA di estenderlo oltre tale soglia.

Commissioni di rimborso

Le commissioni di rimborso devono tener conto dei costi dell’operazione espliciti e, se appropriato rispetto alla strategia del FIA, anche dei costi impliciti, inclusi eventuali impatti significativi sul mercato. Tali commissioni possono essere espresse come percentuale degli ordini di rimborso lordi, come valore monetario o come combinazione dei due criteri, con possibilità di differenziazione in base all’entità dell’ordine. I costi espliciti sono i costi direttamente sostenuti per l’acquisizione o cessione di attività e comprendono, a titolo esemplificativo, commissioni di intermediazione, oneri di negoziazione, imposte e commissioni di regolamento; i costi impliciti derivano soprattutto dallo spread denaro-lettera e dall’impatto sul mercato.

Oscillazione del prezzo (swing pricing)

Il fattore di oscillazione deve incorporare i costi dell’operazione espliciti e, se appropriato, anche quelli impliciti, stimati con la massima diligenza possibile. Il fattore è espresso come percentuale del NAV delle quote o azioni. Il meccanismo può operare in modalità piena, quando vi è una differenza tra sottoscrizioni e rimborsi, oppure in modalità parziale, quando tale differenza supera una soglia di attivazione predefinita. In caso di rimborsi netti il fattore è detratto dal NAV; in caso di sottoscrizioni nette è aggiunto al NAV. Sono ammessi fattori diversi in funzione di soglie differenti.

Doppia tariffazione (dual pricing)

Il GEFIA può applicare la doppia tariffazione mediante due modelli: calcolo di due NAV distinti, uno per le sottoscrizioni basato sui prezzi lettera e uno per i rimborsi basato sui prezzi denaro; oppure calcolo di un unico NAV per sottoscrittori e riscattanti. In entrambi i casi i costi di liquidità rettificano il valore per quota o azione e comprendono i costi espliciti e, se appropriato, quelli impliciti, con stima effettuata con la massima diligenza possibile.

Prelievo antidiluizione

I prelievi antidiluizione devono includere i costi dell’operazione espliciti e, se appropriato, quelli impliciti. Possono essere espressi come percentuale degli ordini di sottoscrizione o rimborso oppure come valore monetario. Il GEFIA può attivarli quando, in una determinata data di negoziazione, i rimborsi netti superano le sottoscrizioni oppure quando le sottoscrizioni nette superano i rimborsi. Nel primo caso il prelievo è detratto dall’importo corrisposto ai riscattanti; nel secondo è addebitato ai sottoscrittori.

Rimborsi in natura

Il rimborso in natura consiste nel trasferimento agli investitori di attività del FIA anziché di contanti, direttamente o tramite intermediari. Per i FIA indicizzati quotati, la consegna totale o parziale dei titoli sottostanti a partecipanti autorizzati o market maker, nell’ambito dell’operatività ordinaria di negoziazione, non è considerata attivazione dello strumento di rimborso in natura previsto dalla direttiva 2011/61/UE.

Conti side pocket

Il side pocket può essere creato come separazione contabile, mediante una categoria di azioni dedicata, oppure come separazione fisica, mediante costituzione di un FIA separato. In entrambi i casi riguarda attività le cui caratteristiche economiche o giuridiche sono cambiate in modo significativo o sono divenute incerte a causa di circostanze eccezionali. La categoria dedicata o il side pocket sono chiusi a sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi. In caso di separazione contabile, il NAV delle altre categorie è calcolato escludendo le attività segregate; in caso di separazione fisica, le attività possono restare nel FIA originario o essere trasferite a un nuovo FIA, mentre il gestore continua a operare secondo la strategia originaria o, se crea il nuovo FIA, secondo la strategia del fondo originario. Al momento della creazione, le quote o azioni del side pocket sono assegnate agli investitori in proporzione alla loro partecipazione nel FIA originario. Il gestore può cedere o liquidare il side pocket e distribuire i proventi pro quota.

Regime transitorio e adesione anticipata

I FIA costituiti anteriormente al 16 aprile 2026 si considerano conformi fino al 16 aprile 2027. Essi possono tuttavia scegliere di applicare il regolamento dal 16 aprile 2026, purché il GEFIA notifichi tale scelta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 aprile 2026.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarifondi di investimentogestione della liquiditàtutela degli investitorimercati finanziari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.