Regolamento (UE) 2026/466
Regolamento delegato (UE) 2026/466 della Commissione, del 17 novembre 2025, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento precisa le caratteristiche operative e le condizioni di utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità degli OICVM, per garantire parità di trattamento degli investitori e stabilità del mercato. Distingue tra strumenti di sospensione, restrizione dei rimborsi, dilazione dei preavvisi, meccanismi antidiluizione e soluzioni straordinarie come i side pocket. Stabilisce inoltre criteri tecnici su base proporzionale, soglie, calcolo dei costi di liquidità e modalità di applicazione, con un regime transitorio fino al 16 aprile 2027 per gli OICVM già esistenti.
Norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità degli OICVM.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE, in particolare agli OICVM che intendono utilizzare strumenti di gestione della liquidità quali sospensione, restrizioni al rimborso, proroga dei termini di preavviso, commissioni di rimborso, swing pricing, doppia tariffazione, prelievi antidiluizione, rimborsi in natura e conti side pocket. Le regole riguardano gli OICVM e, indirettamente, le relative società di gestione e la documentazione/infrastruttura operativa necessaria per attivarle. Sono previste esclusioni o precisazioni per la soft closure, che non è considerata strumento di gestione della liquidità, e per le ordinarie operazioni di negoziazione degli OICVM indicizzati quotati nei rapporti con partecipanti autorizzati e market maker. Il regolamento si applica dal 16 aprile 2026; gli OICVM costituiti prima di tale data beneficiano di un regime transitorio fino al 16 aprile 2027, salvo scelta volontaria di applicarlo anticipatamente con notifica all'autorità competente nazionale.
Strumenti di gestione della liquidità degli OICVM
Il regolamento delegato (UE) 2026/466 integra la direttiva 2009/65/CE specificando, in chiave tecnica, le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità utilizzabili dagli OICVM. La ratio emerge dai considerando: protezione degli investitori, prevenzione degli effetti di contagio e di diluizione, e rafforzamento della stabilità del mercato nei periodi di stress o di riscatti anomali.
Ambito e impostazione generale
Il regolamento riguarda gli OICVM e le loro società di gestione nella predisposizione e nell'uso di strumenti come sospensione, gates, proroga dei termini di preavviso, commissioni di rimborso, swing pricing, dual pricing, prelievi antidiluizione, rimborsi in natura e side pocket. Il testo chiarisce anche che la c.d. soft closure, cioè la limitazione delle nuove sottoscrizioni con mantenimento di rimborsi e riacquisti, non è considerata uno strumento di gestione della liquidità ai sensi dell'allegato II bis della direttiva 2009/65/CE.
Sospensione di sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi
L'articolo 1 impone una sospensione simultanea di sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi, applicabile a tutti gli investitori e a tutte le categorie di azioni, ove presenti. La sospensione deve essere temporanea, limitata al tempo strettamente necessario a far fronte a circostanze eccezionali e giustificata tenendo conto del migliore interesse degli investitori. È espressamente vietato sospendere i soli rimborsi senza sospendere anche sottoscrizioni e riacquisti.
Restrizioni al rimborso e criteri di attivazione
L'articolo 2 disciplina i c.d. gates. L'OICVM che li attiva deve applicarli uniformemente a tutti gli investitori e solo oltre una soglia di attivazione fissata a livello del fondo. La soglia si determina sulla base degli ordini di rimborso netti o lordi ricevuti per una specifica data di negoziazione o per un determinato periodo ed è espressa come percentuale del valore patrimoniale netto. Se la soglia è superata, gli ordini di rimborso devono essere eseguiti in modo proporzionale almeno fino al livello della soglia.
Proroga dei termini di preavviso
L'articolo 3 consente di dilatare il periodo compreso tra la ricezione dell'ordine di rimborso e la sua esecuzione. Il tempo del regolamento non rientra nella proroga e la frequenza di rimborso dell'OICVM non può essere alterata. Si tratta quindi di uno strumento di gestione temporale della liquidità, non idoneo a modificare la periodicità strutturale dei rimborsi prevista dal fondo.
Meccanismi antidiluizione: commissioni di rimborso, swing pricing, dual pricing e prelievi antidiluizione
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano gli strumenti che trasferiscono il costo della liquidità sugli investitori che generano il flusso in entrata o in uscita. Il regolamento distingue tra costi di transazione espliciti, direttamente sostenuti e quantificabili prima dell'operazione, e costi impliciti, che derivano soprattutto dallo spread denaro-lettera e dall'impatto di mercato e che, quando non disponibili o affidabili, devono essere stimati con la massima diligenza possibile.
Per le commissioni di rimborso, l'intervallo predeterminato deve riflettere questi costi e può essere espresso come percentuale, importo monetario o combinazione dei due, con possibile variabilità in funzione della dimensione dell'ordine.
Per lo swing pricing, il fattore di oscillazione rettifica il valore patrimoniale netto in percentuale e può operare in modalità piena o parziale. In caso di rimborsi netti il NAV è rettificato al ribasso; in caso di sottoscrizioni nette, al rialzo. Sono ammessi fattori diversi per soglie diverse.
Per la doppia tariffazione, l'OICVM può adottare due NAV distinti, uno per sottoscrizioni e uno per rimborsi, basati rispettivamente sui prezzi lettera e sui prezzi denaro, oppure un unico NAV per entrambi.
Per i prelievi antidiluizione, il prelievo si applica alle sottoscrizioni nette o ai rimborsi netti ed è rispettivamente addebitato ai sottoscrittori o detratto dai rimborsanti.
Rimborsi in natura e OICVM indicizzati quotati
L'articolo 8 definisce il rimborso in natura come trasferimento di attività invece che di contanti. Per gli OICVM indicizzati quotati, la consegna di titoli sottostanti a partecipanti autorizzati o market maker per soddisfare ordini di rimborso nell'attività ordinaria di negoziazione non costituisce attivazione dello strumento di rimborso in natura ai sensi della direttiva 2009/65/CE. Questa precisazione esclude dalla disciplina straordinaria le ordinarie operazioni funzionali alla liquidità del mercato secondario.
Conti side pocket
L'articolo 9 ammette due modelli. Con la separazione contabile, le attività divenute significativamente incerte o mutate per circostanze eccezionali sono allocate a una categoria di azioni dedicata, mentre le altre categorie proseguono sulla base di un NAV che esclude tali attività. Con la separazione fisica, le attività problematiche restano nell'OICVM originario, che viene chiuso e liquidato, mentre le altre attività sono trasferite a un nuovo OICVM o a uno esistente mediante fusione ai sensi del capo VI della direttiva 2009/65/CE. In entrambi i casi il side pocket è chiuso a sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi, ma può essere ceduto o liquidato con distribuzione dei proventi agli investitori in proporzione alle loro partecipazioni originarie.
Regime transitorio e applicazione nel tempo
L'articolo 10 prevede un regime transitorio per gli OICVM costituiti prima del 16 aprile 2026: essi sono considerati conformi fino al 16 aprile 2027. Tali OICVM possono tuttavia optare per l'applicazione anticipata dal 16 aprile 2026, con notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 16 aprile 2026, in quanto atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione di sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi
L'articolo 1 impone che la sospensione avvenga contemporaneamente per sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi, per lo stesso periodo e per tutti gli investitori. La sospensione non può riguardare solo i rimborsi. Essa deve essere temporanea, limitata al periodo necessario a fronteggiare circostanze eccezionali e giustificata nell'interesse migliore degli investitori. Per gli OICVM con più categorie di azioni, la sospensione si applica a tutte le categorie.
Restrizioni al rimborso (gates)
L'articolo 2 prevede che le restrizioni al rimborso siano applicate in modo uniforme a tutti gli investitori e solo oltre una soglia di attivazione fissata a livello dell'OICVM. La soglia si basa sul totale degli ordini di rimborso netti o lordi ricevuti per una determinata data di negoziazione o periodo ed è espressa come percentuale del valore patrimoniale netto dell'OICVM. Se la soglia è superata, gli ordini di rimborso devono essere eseguiti su base proporzionale almeno fino al livello della soglia.
Proroga dei termini di preavviso
L'articolo 3 definisce la proroga del termine di preavviso come il periodo tra il ricevimento dell'ordine di rimborso e la sua esecuzione, escludendo il tempo del regolamento. La proroga non deve incidere sulla frequenza di rimborso dell'OICVM.
Commissioni di rimborso e definizione dei costi di transazione
L'articolo 4 stabilisce che l'intervallo predeterminato delle commissioni di rimborso deve tener conto dei costi di transazione espliciti e, se appropriato rispetto alla strategia dell'OICVM, anche dei costi di transazione impliciti, inclusi gli impatti significativi sul mercato, stimati con la massima diligenza. Le commissioni possono essere espresse come percentuale degli ordini di rimborso lordi, come importo monetario o in combinazione, e possono variare in funzione dell'entità dell'ordine. L'articolo definisce inoltre i costi espliciti e impliciti, includendo tra i primi commissioni di intermediazione, oneri di negoziazione, imposte e commissioni di regolamento.
Swing pricing
L'articolo 5 richiede che il fattore di oscillazione incorpori i costi di transazione espliciti e, se opportuno, anche quelli impliciti e gli impatti di mercato. Il fattore è espresso in percentuale del valore patrimoniale netto per quota o azione. Il meccanismo può essere applicato in forma di oscillazione piena o parziale, quando la differenza tra sottoscrizioni e rimborsi supera una soglia predefinita; in caso di rimborsi netti il fattore si detrae, in caso di sottoscrizioni nette si aggiunge. Sono ammessi fattori diversi per soglie diverse.
Dual pricing
L'articolo 6 consente all'OICVM che attiva la doppia tariffazione di adottare uno tra due metodi: calcolare due valori patrimoniali netti distinti, uno per le sottoscrizioni basato sui prezzi lettera e uno per i rimborsi basato sui prezzi denaro; oppure calcolare un unico valore patrimoniale netto per entrambi. In ogni caso, i costi di liquidità riflessi nella rettifica del NAV comprendono i costi di transazione espliciti e, se appropriato, quelli impliciti, stimati con la massima diligenza.
Prelievo antidiluizione
L'articolo 7 prevede che i prelievi antidiluizione coprano i costi di transazione espliciti e, ove opportuno, quelli impliciti. Possono essere espressi come percentuale degli ordini di sottoscrizione o di rimborso oppure come valore monetario. Possono essere attivati sia in presenza di rimborsi netti sia di sottoscrizioni nette: nel primo caso il prelievo è detratto dall'importo corrisposto agli investitori che riscattano, nel secondo è addebitato agli investitori che sottoscrivono.
Rimborsi in natura
L'articolo 8 definisce il rimborso in natura come il trasferimento di attività dell'OICVM agli investitori anziché di contanti, anche tramite intermediari. Per gli OICVM indicizzati quotati, la consegna di titoli sottostanti a partecipanti autorizzati o market maker nell'ambito dell'attività ordinaria di negoziazione non è considerata attivazione del rimborso in natura ai sensi della direttiva 2009/65/CE.
Conti side pocket
L'articolo 9 consente due forme di side pocket: separazione contabile, mediante categoria specifica di azioni dedicata alle attività divenute significativamente incerte o mutate per circostanze eccezionali; e separazione fisica, mediante creazione di un OICVM separato. Nella separazione contabile, le altre categorie continuano a operare su un NAV calcolato escludendo le attività segregate, mentre la categoria del side pocket è chiusa a sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi. Nella separazione fisica, le attività problematiche restano nell'OICVM originario, le altre sono trasferite a un nuovo OICVM o mediante fusione a un OICVM esistente; l'OICVM originario è chiuso e messo in liquidazione. In entrambi i casi le quote o azioni del side pocket sono assegnate agli investitori in proporzione alla loro partecipazione originaria.
Regime transitorio per gli OICVM preesistenti
L'articolo 10 prevede che fino al 16 aprile 2027 gli OICVM costituiti prima del 16 aprile 2026 siano considerati conformi al regolamento. Tali OICVM possono tuttavia scegliere di applicarlo dal 16 aprile 2026, previa notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 16 aprile 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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