Regolamento (UE) 2025/2314
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314 della Commissione, del 17 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione istituisce un dazio antidumping provvisorio del 122,8 % sulle importazioni di acido fosforoso originario della RPC, a seguito di un’inchiesta aperta il 19 marzo 2025. L’istruttoria ha accertato dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e il deterioramento della situazione economica del settore. La Commissione ha inoltre applicato il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, scegliendo il Brasile come paese rappresentativo e ricostruendo il valore normale su basi esenti da distorsioni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore e chiedere un’audizione entro 5 giorni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, classificato attualmente al codice NC ex 2811 19 80 e al codice TARIC 2811 19 80 60, originario della Repubblica popolare cinese. Le misure incidono sugli operatori che immettono in libera pratica tale prodotto nell’UE; è richiesta la costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Restano ferme, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314: dazio antidumping provvisorio sull’acido fosforoso originario della RPC
Il regolamento interviene nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione contro importazioni di acido fosforoso dalla Repubblica popolare cinese ritenute oggetto di dumping. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1036, ha concluso in via provvisoria che le importazioni cinesi hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e ha ritenuto appropriato un dazio provvisorio pari al margine di dumping.
Procedura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 19 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, a seguito di una denuncia del 3 febbraio 2025 presentata da ICL Europe Coöperatief U.A. per conto dell’industria dell’Unione. Successivamente la Commissione ha disposto, con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334, la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
Nel corso del procedimento la Commissione ha informato le parti interessate e le autorità cinesi, ha offerto la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere audizioni, e ha valutato il ricorso al campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Tra i produttori esportatori cinesi inizialmente collaboranti, la Commissione ha esaminato la posizione di cinque società; all’esito dell’istruttoria ha tuttavia ritenuto che tre società svolgessero soltanto operazioni di trasformazione di limitata entità e non dovessero essere considerate produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’unico produttore esportatore residuo non era sufficientemente rappresentativo per risultati a livello nazionale, con conseguente ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
La Commissione ha inoltre utilizzato questionari e visite di verifica, incluso un controllo presso la sede del denunciante ad Amsterdam e controlli a distanza su Italmatch Chemicals SpA. Il periodo dell’inchiesta ha coperto il 1o gennaio 2024 - 31 dicembre 2024; il periodo in esame ai fini del pregiudizio è andato dal 1o gennaio 2021 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, classificato al codice NC ex 2811 19 80 (TARIC 2811 19 80 60). Il prodotto è impiegato come materia prima per fosfonati e altre specialità chimiche, con usi in numerosi settori: trattamento delle acque, detergenti, agricoltura, petrolio e gas, edilizia, tessile, carta e cellulosa, farmaceutico, cura della persona, alimenti e bevande.
La Commissione ha qualificato come prodotti simili il prodotto esportato nell’Unione dalla RPC, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione, in quanto aventi caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e impieghi di base analoghi. È stata respinta la richiesta di esclusione avanzata da Linyi Chunming, relativa all’acido fosforoso ottenuto mediante processi produttivi alternativi.
Determinazione del dumping e valore normale
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina esistano distorsioni significative tali da rendere inappropriato l’uso dei prezzi e dei costi interni. A sostegno di tale valutazione ha richiamato sia precedenti inchieste nel settore chimico sia elementi di prova relativi all’intervento pubblico in Cina, al ruolo delle imprese statali e del PCC, alle politiche industriali e alle distorsioni nei mercati delle materie prime, del lavoro, dell’energia e del finanziamento.
Come paese rappresentativo è stato selezionato il Brasile, dopo avere preso in considerazione anche Indonesia, Malaysia e Serbia. La scelta si è basata sulla presenza di un livello di sviluppo economico analogo, sulla disponibilità di dati prontamente accessibili e sull’idoneità dei prezzi all’importazione delle principali materie prime. Per il calcolo del valore normale la Commissione ha utilizzato valori esenti da distorsioni tratti da fonti brasiliane e internazionali, incluso il Global Trade Atlas, statistiche del Ministero delle Miniere e dell’Energia brasiliano, IBGE e ILOSTAT.
Sono stati identificati come fattori produttivi principali il fosforo giallo, il cloro, la soda caustica, il lavoro, l’energia elettrica e il vapore; è stato inoltre considerato l’acido cloridrico come sottoprodotto. Il valore normale costruito è stato determinato a 28 850,04 CNY/tonnellata. Il prezzo all’esportazione, ricostruito sulla base delle statistiche Surveillance 3 e adeguato per nolo marittimo e assicurazione, è risultato pari a 12 195,27 CNY/tonnellata franco fabbrica. Il margine di dumping provvisorio per tutte le importazioni originarie della RPC è stato fissato al 122,8 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è costituita da due produttori, uno dei quali ha fornito la denuncia e vende sul mercato libero; l’altro, Italmatch Chemicals SpA, ha collaborato ma senza vendite sul libero mercato, con conseguente limitazione di alcuni dati microeconomici al solo denunciante.
La Commissione ha rilevato che il consumo dell’Unione, dopo il picco del 2021, è diminuito nel 2022 e nel 2023, per poi risalire nel periodo dell’inchiesta, pur restando inferiore rispetto al 2021. Nel frattempo le importazioni dalla RPC sono rimaste elevate in termini di quota di mercato, pur diminuendo in volume assoluto; i prezzi medi cinesi sono scesi e hanno determinato un undercutting medio ponderato compreso tra il 23 % e il 27 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione.
Sul piano industriale, la produzione dell’Unione è calata fortemente nel 2023, la capacità produttiva è rimasta stabile e l’utilizzo degli impianti è sceso significativamente prima di recuperare parzialmente. Anche le vendite sul mercato dell’Unione e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono diminuite. La redditività è passata da perdite nel 2021 a utili elevati nel 2022 e 2023, influenzati da circostanze eccezionali, per poi tornare a un livello appena superiore al pareggio nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha quindi concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità e fattori diversi
La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Ha osservato che la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione è stata accompagnata dall’aumento della quota delle importazioni cinesi e da prezzi inferiori di oltre il 25 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, generando una forte pressione al ribasso sui prezzi e un deterioramento dei volumi venduti, della produzione e della redditività.
Sono stati esaminati anche altri possibili fattori: l’aumento del costo del fosforo giallo, le importazioni da paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e il calo del consumo. La Commissione ha concluso che tali elementi non interrompono il nesso causale principale, anche perché le importazioni da paesi terzi sono rimaste marginali e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha avuto un impatto determinante.
Livello della misura e distorsioni sulle materie prime
Poiché erano state dedotte distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, la Commissione ha esaminato anche il livello della misura necessario a eliminare il pregiudizio. Il margine di pregiudizio è stato calcolato sulla base di un prezzo non pregiudizievole che assicuri all’industria dell’Unione un profitto di riferimento del 9,96 %, determinato in base alla redditività del periodo 2017-2019. Il prezzo non pregiudizievole è stato stimato tra 2 400 e 2 800 EUR/tonnellata e il margine di underselling tra il 39,7 %.
Quanto alle distorsioni sulle materie prime, la Commissione ha individuato nel fosforo giallo la principale materia prima, rappresentativa di oltre il 50 % del costo di produzione. Ha verificato l’esistenza in Cina di una tassa all’esportazione del 20 % sul fosforo giallo, ritenendola una distorsione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis. Ha inoltre concluso che il fosforo giallo costituisce una materia prima principale e che la distorsione rilevata giustifica l’applicazione del livello del dazio corrispondente al margine di dumping, anziché a un livello inferiore.
La Commissione ha infine esaminato l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, considerando capacità inutilizzate in Cina, concorrenza per le materie prime e impatto sulle catene di approvvigionamento. Ha concluso che l’adozione delle misure è nell’interesse dell’Unione.
Interesse dell’Unione in senso generale
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato anche l’interesse di industria dell’Unione, importatori e utilizzatori. Ha ritenuto che le misure consentirebbero di ripristinare condizioni commerciali eque, favorire il recupero di volumi, quota di mercato e redditività dell’industria dell’Unione, senza compromettere in modo significativo la catena di approvvigionamento. Le obiezioni di importatori e utilizzatori non sono state giudicate sufficienti a escludere l’adozione del dazio.
Disposizioni finali e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario e chiedere audizioni entro 5 giorni. Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334; i dati raccolti sulle importazioni immesse in consumo negli ultimi 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino all’eventuale adozione di misure definitive o alla chiusura del procedimento. Il provvedimento è espressamente qualificato come provvisorio e suscettibile di modifica nella fase definitiva.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio del 122,8 % sulle importazioni di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), originario della Repubblica popolare cinese, classificato al codice NC ex 2811 19 80 (TARIC 2811 19 80 60). Il dazio si applica al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Garanzia per l’immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio antidumping provvisorio.
Termini per osservazioni e audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. La richiesta di audizione con la Commissione deve essere presentata entro 5 giorni di calendario; la richiesta di audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale va presentata entro 5 giorni, con possibilità di esame delle domande tardive.
Cessazione della registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono invitate a porre fine alla registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334. I dati raccolti per i prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento sono conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o fino alla chiusura del procedimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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