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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2313

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2313 della Commissione, del 17 novembre 2025, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acido gibberellico come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32025R2313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’acido gibberellico ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualificandolo anche come sostanza attiva a basso rischio. La Commissione modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando l’elenco delle sostanze approvate e inserendo condizioni specifiche di impiego e di valutazione del rischio. L’approvazione rinnovata decorre dal 1o gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2040.

Rinnovo dell’approvazione dell’acido gibberellico come sostanza attiva a basso rischio e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva acido gibberellico utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 1o gennaio 2026. Le condizioni fissate riguardano l’approvazione della sostanza, le specifiche tecniche e le modalità di valutazione da parte degli Stati membri nell’autorizzazione dei prodotti che la contengono.

Rinnovo dell’approvazione dell’acido gibberellico come sostanza attiva a basso rischio

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e rinnova l’approvazione dell’acido gibberellico. La Commissione fonda la decisione sulle risultanze della procedura di rinnovo, sulle conclusioni dell’EFSA e sul fatto che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, risultano soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Viene inoltre confermato che la sostanza può essere qualificata come sostanza attiva a basso rischio.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata alla Slovenia, quale Stato membro relatore, e alla Slovacchia, quale Stato membro correlatore, nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha trasmesso i fascicoli supplementari richiesti e la domanda è stata dichiarata ammissibile.

Lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha predisposto un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, poi aggiornato nell’aprile 2023 anche alla luce delle informazioni supplementari sulle proprietà di interferente endocrino. L’EFSA ha quindi formulato le proprie conclusioni il 16 ottobre 2024, ritenendo prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti acido gibberellico soddisfino i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Esito del rinnovo e qualificazione come sostanza a basso rischio

La Commissione conclude che è opportuno rinnovare l’approvazione dell’acido gibberellico come sostanza attiva a basso rischio. Viene precisato che la valutazione del rischio si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza potranno essere autorizzati. Per tale ragione, non viene mantenuta la precedente restrizione che ne consentiva l’uso soltanto come fitoregolatore.

Condizioni di approvazione e requisiti tecnici

L’allegato I stabilisce le condizioni della nuova approvazione. L’acido gibberellico, identificato con numero CAS 77-06-5 e numero CIPAC 307, deve avere una purezza pari o superiore a 850 g/kg. Nel materiale tecnico, le impurità fumonisine B1 e B2 devono rispettare il limite massimo di 200 μg/kg per la somma delle due sostanze.

L’approvazione decorre dal 1o gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2040. È inoltre previsto che, ai fini dell’attuazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II.

Prescrizioni per la valutazione dei prodotti fitosanitari

Nell’ambito della valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio al di fuori della superficie coltivata. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. La formulazione dell’allegato segnala quindi un obbligo di cautela specifico in sede di autorizzazione nazionale dei prodotti contenenti la sostanza.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare, la voce 232 relativa all’acido gibberellico è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte D con la voce 55, recependo il nuovo regime di approvazione e le relative condizioni specifiche.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2026. Il considerando finale chiarisce che la misura interviene prima della scadenza prorogata al 31 ottobre 2026 prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/787, proprio perché la procedura di rinnovo è stata conclusa in anticipo rispetto a tale termine.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva acido gibberellico è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo vale alle condizioni indicate nell’allegato I del regolamento.

Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio

La Commissione considera l’acido gibberellico una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo che non sia sostanza potenzialmente pericolosa e che soddisfi le condizioni dell’allegato II, punto 5, del medesimo regolamento.

Durata dell’approvazione e condizioni specifiche

L’approvazione decorre dal 1o gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2040. La sostanza deve presentare una purezza pari o superiore a 850 g/kg; nel materiale tecnico, la somma delle impurità fumonisine B1 e B2 non deve superare 200 μg/kg.

Prescrizioni per gli Stati membri nella valutazione dei prodotti

Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Deve essere prestata particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio al di fuori della superficie coltivata, prevedendo se del caso misure di mitigazione del rischio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La voce relativa all’acido gibberellico è soppressa dalla parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 e reinserita nella parte D con la nuova numerazione 55, recependo il rinnovo e le nuove condizioni di approvazione.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2026, anticipando di fatto la scadenza prorogata al 31 ottobre 2026 prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/787.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagricolturasalute e ambiente

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