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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2316

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316 della Commissione, del 17 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, fosfonato di disodio, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, fosfonati di potassio e triclopir

Normativa europea32025R2316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i periodi di approvazione di tredici sostanze attive fitosanitarie, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga serve a consentire il completamento delle procedure di rinnovo ancora pendenti, alla luce di ritardi nelle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, degli Stati membri relatori e del comitato permanente competente. Le nuove scadenze variano in funzione della sostanza, da marzo 2027 a luglio 2029.

Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento: silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, fosfonato di disodio, estratto di Melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, fosfonati di potassio e triclopir. Incide sui relativi termini di approvazione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A e parte B, nel quadro della normativa UE sui prodotti fitosanitari; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina nuove autorizzazioni all’immissione sul mercato, ma solo la proroga temporanea delle approvazioni in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo.

Proroga dei periodi di approvazione di determinate sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316 interviene sul regime di approvazione delle sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed è motivata dalla necessità di evitare vuoti di approvazione mentre sono ancora pendenti le procedure di rinnovo.

Ambito e finalità della proroga

Il provvedimento riguarda tredici sostanze attive: silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, fosfonato di disodio, estratto di Melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, fosfonati di potassio e triclopir. La Commissione rileva che le rispettive domande di rinnovo sono state presentate e giudicate ammissibili, ma le valutazioni tecniche e le successive decisioni di gestione del rischio non sono ancora state completate.

Procedimenti di rinnovo richiamati nei considerando

Per le sostanze soggette al regime del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, gli Stati membri relatori hanno trasmesso i progetti di rapporto valutativo e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha chiesto, in alcuni casi, informazioni supplementari. Per difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone e acido indolilbutirrico la valutazione relativa alle proprietà di interferente endocrino, ai sensi dei criteri introdotti dal regolamento (UE) 2018/605, richiede ulteriore tempo. Per silicato di alluminio, maltodestrina, fosfano e triclopir l’Autorità ha già adottato le proprie conclusioni, ma occorre ancora il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Per fosfonato di disodio e fosfonati di potassio si applica invece il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740: le domande sono ammissibili, ma la valutazione del rischio non è stata ancora completata.

Nuove scadenze di approvazione

L’allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A e parte B. Le nuove date sono le seguenti:

  • triclopir e silicato di alluminio: 31 marzo 2027;
  • fosfano: 15 marzo 2027;
  • maltodestrina: 28 febbraio 2027;
  • diflufenican: 31 agosto 2027;
  • flurocloridone: 31 ottobre 2027;
  • estratto di melaleuca alternifolia: 15 dicembre 2027;
  • difenoconazolo e acido indolilbutirrico: 31 gennaio 2028;
  • oli vegetali/olio di menta verde: 15 gennaio 2028;
  • oli vegetali/olio di chiodi di garofano: 30 giugno 2028;
  • fosfonato di disodio e fosfonati di potassio: 31 luglio 2029.

Durata differenziata della proroga

La Commissione giustifica la diversa durata delle proroghe in funzione dello stato di avanzamento delle singole procedure. Per fosfonato di disodio e fosfonati di potassio la proroga è fissata a 42 mesi; per difenoconazolo, estratto di melaleuca alternifolia e acido indolilbutirrico a 22 mesi e 15 giorni; per diflufenican e flurocloridone a 19 mesi e 15 giorni; per oli vegetali/olio di menta verde a 23 mesi e 15 giorni; per oli vegetali/olio di chiodi di garofano a 29 mesi; per silicato di alluminio, maltodestrina, fosfano e triclopir a 12 mesi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sul calendario regolatorio delle sostanze attive interessate.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento, con aggiornamento delle date di scadenza dell’approvazione per le sostanze interessate.

Proroga dei termini di approvazione

L’allegato stabilisce le nuove scadenze: triclopir e silicato di alluminio al 31 marzo 2027; fosfano al 15 marzo 2027; maltodestrina al 28 febbraio 2027; diflufenican al 31 agosto 2027; flurocloridone al 31 ottobre 2027; estratto di melaleuca alternifolia al 15 dicembre 2027; difenoconazolo e acido indolilbutirrico al 31 gennaio 2028; oli vegetali/olio di menta verde al 15 gennaio 2028; oli vegetali/olio di chiodi di garofano al 30 giugno 2028; fosfonato di disodio e fosfonati di potassio al 31 luglio 2029.

Contesto procedurale dei rinnovi

I considerando richiamano le domande di rinnovo presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per le sostanze soggette al vecchio regime procedurale, e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 per fosfonato di disodio e fosfonati di potassio. Sono richiamate anche le attività svolte dagli Stati membri relatori, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ragioni della proroga

La Commissione rileva che, per nessuna delle sostanze considerate, è prevedibile una decisione di rinnovo prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2026. I ritardi dipendono da fasi procedurali non ancora concluse, tra cui valutazioni del rischio, richieste di informazioni supplementari, conclusioni dell’Autorità e parere del comitato permanente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariregolamentazione delle sostanze attivesicurezza alimentareagricoltura

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