Circolare numero 10 del 05-03-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in applicazione dell’art. 14 della legge n. 448/1998 e considerato il tasso ufficiale di sconto fissato al 3%, dal 1° gennaio 1999 l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è pari al 9% annuo. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da tale data. Contestualmente, sempre dal 1° gennaio 1999, vengono ridotte le somme aggiuntive a titolo di sanzione civile previste dalla legge n. 662/1996, con distinte misure per i casi richiamati dal comma 217, lettera a), e dal comma 218. In allegato è fornito il prontuario per il calcolo della rata mensile di ammortamento al tasso annuo del 9%.
Determinazione al 9% del tasso di interesse per dilazioni/rateazioni dei debiti contributivi dal 1° gennaio 1999 e riduzione delle sanzioni civili
Interesse di differimento e dilazione sui debiti contributivi
La circolare aggiorna la misura dell’interesse applicabile alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Il documento richiama la successione delle fonti normative che hanno disciplinato la materia e, in particolare, l’intervento dell’art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha modificato il criterio di determinazione del tasso di riferimento.
Quadro normativo richiamato
Viene ricordato che l’art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, prevedeva un interesse di differimento e dilazione pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, con determinazione tramite decreto ministeriale. Successivamente:
- il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ha elevato la maggiorazione da 5 a 8,50 punti;
- il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha innalzato la maggiorazione da 8,50 a 12 punti;
- il D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, comma 4, ha fissato dal 1° luglio 1996 la maggiorazione in 6 punti;
- l’art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 1999, che per il calcolo del tasso di interesse di differimento e dilazione si prenda a base il tasso ufficiale di sconto.
Nuova misura del tasso
La circolare precisa che, poiché il tasso ufficiale di sconto è stato fissato nella misura del 3%, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è determinato nel 9% annuo a decorrere dal 1° gennaio 1999.
La nuova misura deve essere applicata:
- a tutte le istanze di dilazione presentate dal 1° gennaio 1999;
- a tutte le istanze di rateazione presentate dal 1° gennaio 1999;
- a tutte le istanze di differimento presentate dal 1° gennaio 1999.
Sanzioni civili
La circolare comunica inoltre una riduzione, sempre con decorrenza 1° gennaio 1999, della somma aggiuntiva dovuta a titolo di sanzione civile ai sensi dell’art. 1, comma 217, punto a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le nuove misure sono:
- dal 16,25% annuo al 12% annuo per i casi di cui al comma 217, punto a);
- dal 13,25% annuo al 9% annuo per i casi di cui al comma 218 del medesimo art. 1.
Supporto operativo per il calcolo delle rate
In allegato è inserito un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9%, articolato in coefficienti in funzione del numero di rate. Il prospetto costituisce lo strumento operativo per il calcolo delle quote mensili nelle pratiche di regolarizzazione rateale.
Punti principali
Base normativa dell’interesse di differimento e dilazione
La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa del tasso di interesse applicabile alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori dovuti ai datori di lavoro agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Vengono richiamati l’art. 13 del D.L. n. 402/1981, il D.L. n. 688/1985, il D.L. n. 338/1989 e il D.L. n. 318/1996, fino all’art. 14 della legge n. 448/1998, che ha previsto, dal 1° gennaio 1999, l’utilizzo del tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse di differimento e dilazione.
Fissazione del tasso al 9% dal 1° gennaio 1999
Poiché il tasso ufficiale di sconto è stato fissato al 3%, la circolare stabilisce che l’interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi è pari al 9% annuo a decorrere dal 1° gennaio 1999. La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 1° gennaio 1999 in poi.
Riduzione delle sanzioni civili
Sempre dal 1° gennaio 1999, la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dall’art. 1, comma 217, lettera a), della legge n. 662/1996 è ridotta dal 16,25% annuo al 12% annuo; per il caso di cui al comma 218 del medesimo articolo, la misura scende dal 13,25% annuo al 9% annuo.
Prontuario di ammortamento mensile
In allegato alla circolare è riportato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9%, con coefficienti riferiti al numero di rate. Il prontuario serve come supporto operativo per il calcolo delle rate nelle domande di dilazione e rateazione.
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