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Circolare

Circolare numero 08 del 04-03-1999 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative sulla proroga della sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Liguria e Toscana. La sospensione riguarda contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, e si applica ai termini compresi tra il 27 settembre 1998 e il 30 settembre 1999. L’accesso al beneficio non è automatico ma richiede apposita domanda entro il 30 settembre 1999 con la documentazione prevista; è prevista anche per chi abbia subito gravi danni economici oltre determinate soglie. Il recupero delle somme sospese avverrà dal mese di giugno 2000 mediante rateizzazione mensile.

Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per gli eventi alluvionali del 27 settembre-2 ottobre 1998

Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per gli eventi alluvionali del 1998

La circolare fornisce le istruzioni operative relative alla proroga della sospensione dei versamenti contributivi disposta per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998 in alcune aree della Liguria e della Toscana. Il beneficio riguarda sia i contributi previdenziali e assistenziali sia la quota a carico dei dipendenti, con effetti anche su termini procedimentali e su posizioni contributive già rateizzate.

Riferimento normativo e ambito territoriale

La circolare richiama l’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, e si collega alle precedenti ordinanze e alla circolare n. 30 del 5 novembre 1998. Per la parte di competenza dell’Ente, viene precisato che la sospensione si applica ai soggetti persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi sede operativa, alla data degli eventi calamitosi, nei comuni indicati per:

  • Liguria: province di Imperia, La Spezia, Savona e Genova, nei comuni elencati dalla circolare;
  • Toscana: province di Lucca e Prato, nei comuni elencati dalla circolare.

Il beneficio interessa le abitazioni e gli immobili sede di attività produttive che siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Durata della sospensione e contributi interessati

La sospensione opera dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999. Riguarda:

  • i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale;
  • la quota di contribuzione a carico dei dipendenti;
  • i termini per il versamento dei contributi;
  • i termini per la presentazione della modulistica connessa ai versamenti, con riferimento al periodo settembre 1998-agosto 1999.

La circolare chiarisce inoltre che la sospensione si estende ai debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e alle regolarizzazioni rateali relative a condoni previdenziali ancora in essere.

Estensione ai soggetti che hanno subito gravi danni

L’art. 1 dell’ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 ha ampliato il beneficio anche ai soggetti che abbiano subito gravi danni economici, fissando le soglie in:

  • oltre lire 5.000.000 per le persone giuridiche;
  • oltre lire 3.000.000 per le persone fisiche.

Effetti della sospensione su sanzioni, azioni e procedimenti

Durante il periodo di sospensione non devono essere applicate sanzioni civili o amministrative previste dalla normativa vigente. La sospensione opera anche sui termini relativi ad azioni legali e sui termini connessi a procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro il periodo agevolato. In sostanza, il differimento investe non solo il versamento, ma anche gli adempimenti correlati che scadono entro il medesimo arco temporale.

Presentazione della domanda e documentazione richiesta

Il beneficio non è automatico: è necessario presentare un’espressa domanda entro il 30 settembre 1999 presso gli Uffici Enpals di Genova, Sanremo e Firenze, competenti per territorio.

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni colpiti, la documentazione richiesta è la seguente:

  • copia dell’ordinanza sindacale di sgombero prevista dall’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 2873/98;
  • dichiarazione sostitutiva attestante la residenza o la sede legale in uno dei comuni interessati.

Per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, ma che abbiano svolto attività nelle zone colpite, occorre una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:

  • l’attività esercitata nelle zone interessate dagli eventi calamitosi;
  • che le obbligazioni contributive per le quali si chiede il differimento si riferiscono esclusivamente a tale attività.

Per i soggetti che hanno subito gravi danni, devono essere prodotti:

  • dichiarazione sostitutiva attestante la residenza o la sede legale in uno dei comuni interessati;
  • attestazione del Sindaco dalla quale risulti una valutazione dei gravi danni subiti.

La circolare precisa che la domanda può essere redatta anche a tergo delle dichiarazioni richieste.

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero delle somme sospese dovrà avvenire, a decorrere dal mese di giugno 2000, mediante rateizzazione mensile. Le modalità operative di versamento e la modulistica da utilizzare saranno oggetto di una successiva circolare.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

La circolare si collega all’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata in G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, che contiene ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica del 26 settembre 1997 e altre misure di protezione civile. Per la materia di competenza dell’Ente vengono però fornite istruzioni operative in relazione alla proroga della sospensione contributiva già prevista per gli eventi alluvionali che hanno colpito alcune province di Liguria e Toscana tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998.

Soggetti beneficiari e territori interessati

Possono beneficiare della sospensione le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede operativa, alla data degli eventi calamitosi, nei comuni indicati per le regioni Liguria e Toscana. In Liguria sono interessati comuni delle province di Imperia, La Spezia, Savona e Genova; in Toscana i comuni delle province di Lucca e Prato. Il beneficio opera per le abitazioni e gli immobili sede di attività produttive oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Durata della sospensione e ambito oggettivo

La sospensione decorre dal 27 settembre 1998 e si estende fino al 30 settembre 1999. Riguarda i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti. La circolare precisa che il provvedimento incide sui termini in scadenza nel periodo tra il 27 settembre 1998 e il 30 settembre 1999 e comprende anche i termini per la presentazione della modulistica collegata ai versamenti, riferiti al periodo settembre 1998-agosto 1999.

Estensione ai soggetti con gravi danni

L’art. 1 dell’ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 ha esteso il beneficio anche alle persone fisiche e giuridiche che abbiano subito gravi danni: superiori a lire 5.000.000 per le persone giuridiche e a lire 3.000.000 per le persone fisiche.

Effetti della sospensione sui termini e sulle sanzioni

Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente. La sospensione si applica anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze comprese nel periodo interessato. Essa si estende inoltre ai debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.

Domanda di sospensione e uffici competenti

La sospensione non è automatica, ma richiede un’espressa domanda da presentare entro il 30 settembre 1999 presso gli Uffici Enpals di Genova, Sanremo e Firenze, competenti per territorio. La domanda può essere redatta anche a tergo delle dichiarazioni richieste.

Documentazione da allegare per i residenti o sedi nel territorio colpito

I soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni colpiti devono allegare: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 2873/98; dichiarazione sostitutiva attestante la residenza o la sede legale in uno dei comuni interessati dagli eventi alluvionali.

Documentazione per soggetti residenti altrove ma attivi nelle zone colpite

I soggetti residenti o aventi sede legale altrove, che abbiano esercitato attività nelle zone interessate, devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti sia l’attività svolta nelle aree colpite sia che le obbligazioni contributive oggetto di differimento si riferiscono esclusivamente a tale attività.

Domande per i soggetti con gravi danni

I soggetti che hanno subito gravi danni devono presentare una dichiarazione sostitutiva sulla residenza o sede legale in uno dei comuni interessati e un’attestazione del Sindaco da cui risulti una valutazione dei gravi danni subiti.

Recupero dei contributi sospesi

L’ordinanza dispone che il recupero dei contributi sospesi avvenga, a decorrere dal mese di giugno 2000, mediante rateizzazione mensile. Le modalità di versamento della contribuzione sospesa e la presentazione della relativa modulistica saranno definite con successiva circolare.

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