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Circolare

Circolare numero 55 del 4-3-1999

Trasmissione manuale per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata per l'anno 1999. Chiarimenti sulle modalita' di presentazione delle dichiarazioni trimestrali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette le istruzioni aggiornate per compilare il modello DMAG da utilizzare per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata nel 1999, sostituendo le precedenti istruzioni. Vengono chiariti struttura del modello, termini di presentazione, criteri di individuazione dell'azienda, compilazione dei quadri DMAG/D e DMAG/R, codici ditta e contratto, regole su giornate e retribuzioni, accantonamenti e quadri contributivi aggiuntivi, oltre alle ipotesi di variazione e alle sanzioni. Tra le novità evidenziate vi è il nuovo codice numerico "1" da anteporre al tipo contratto nei casi di superamento del massimale annuo ex art. 2, comma 18, legge 335/1995.

Istruzioni DMAG per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola 1999

Istruzioni per la compilazione del modello DMAG per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola 1999

La circolare trasmette le istruzioni aggiornate per la compilazione del modello DMAG da utilizzare per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata nell'anno 1999. Le nuove istruzioni sostituiscono integralmente quelle precedenti e recepiscono le novità intervenute in materia, fornendo anche chiarimenti applicativi su presentazione, compilazione, aggregazione dei dati e gestione delle variazioni.

Ambito di applicazione e funzione del modello

Il modello DMAG è destinato alla dichiarazione della manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e con compartecipanti individuali. Il modulo è concepito per l'acquisizione della dichiarazione mediante lettore ottico e si compone di due fogli distinti:

  • DMAG/D, nel quale vanno indicati tutti gli elementi della base imponibile e i dati necessari per l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori;
  • DMAG/R, nel quale vanno riepilogati i dati del DMAG/D utili alla determinazione dei contributi previdenziali.

La circolare precisa che il modello consente anche di:

  • denunciare la base imponibile retributiva per gli operai a tempo determinato, in applicazione dell'art. 4 del D.lvo n. 146 del 16 aprile 1997;
  • dichiarare le retribuzioni corrisposte in base ad accordi di riallineamento ex art. 23 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, come modificato dall'art. 75 della legge n. 448/1998;
  • dichiarare le diarie eventualmente corrisposte agli operai a tempo determinato e indeterminato.

Termini, presentazione e copie del modello

Le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali sono fissate al:

  • 25 aprile,
  • 25 luglio,
  • 25 ottobre,
  • 25 gennaio 2000.

Il modello, stampato su carta autoricalcante, deve essere compilato in duplice copia e presentato o spedito alla competente sede INPS entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. Fa fede la data di accettazione dell'agenzia postale in caso di spedizione. Una copia resta al datore di lavoro per eventuali controlli; entrambe le copie devono essere timbrate e la copia destinata al datore di lavoro deve essere contrassegnata con la sigla dell'impiegato che le ha accettate.

La dichiarazione non è valida se l'azienda presenta solo uno dei due fogli, omettendo l'altro. L'INPS invia ai datori di lavoro già dichiaranti nell'anno precedente i moduli necessari per i quattro trimestri del 1999; ulteriori moduli sono comunque disponibili presso le sedi INPS. Dal gennaio 1999 sono disponibili anche modelli DMAG in versione "euro" per le aziende che intendano utilizzarli.

Denuncia aziendale e criterio di individuazione dell'azienda

La circolare richiama l'obbligo di presentare la denuncia aziendale ai sensi dell'art. 5 del d.lvo n. 375/1993 per ogni singola azienda, intesa ai sensi dell'art. 2555 c.c. come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

In concreto:

  • se il datore di lavoro agricolo possiede più fondi, anche in comuni diversi della stessa provincia, e li organizza come un'unica azienda, deve presentare un'unica denuncia aziendale e, conseguentemente, un'unica dichiarazione trimestrale DMAG per la manodopera occupata in tali fondi;
  • se invece organizza i fondi in aziende distinte, deve presentare più denunce aziendali e, corrispondentemente, più dichiarazioni trimestrali.

La manodopera occupata nei fondi indicati nella denuncia aziendale, ancorché ubicati in più comuni della stessa provincia, deve essere dichiarata con un unico modello DMAG, utilizzando il relativo codice azienda composto da codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, codice fiscale/partita IVA e progressivo azienda. Questa impostazione è ritenuta necessaria anche ai fini del controllo di congruità tra fabbisogno di manodopera e occupazione effettivamente dichiarata.

Compilazione del foglio DMAG/D: quadro A

Nel quadro A vanno indicati i dati anagrafici dell'azienda, coerenti con la denuncia aziendale:

  • cognome e nome del titolare, oppure denominazione/ragione sociale;
  • indirizzo, CAP, comune o frazione e provincia;
  • codice fiscale del titolare o dell'azienda;
  • codice azienda;
  • trimestre e anno di riferimento;
  • tipo ditta;
  • codice sede e denominazione della sede INPS destinataria.

Il codice azienda deve coincidere con i codici indicati nei campi A2 o A3 della denuncia aziendale. Il campo trimestre e anno va compilato indicando il trimestre con i numeri 1, 2, 3 o 4 e l'anno con quattro cifre.

Nel campo tipo ditta il datore di lavoro indica la tipologia aziendale secondo la tabella dei codici ditta. Il campo è articolato in tre caselle:

  • la prima per il codice della tipologia aziendale;
  • la seconda, esclusivamente nel caso del codice 19;
  • la terza per la lettera E, se l'azienda intende pagare i contributi in euro tramite conti espressi in euro.

La circolare dettaglia la tabella dei codici ditta da 01 a 19, comprendente cooperative, consorzi, aziende in economia, coltivatori diretti, cooperative sociali, concedenti terreni a colonia o mezzadria, aziende con processi produttivi industriali, fino al codice 19 per le aziende inquadrate nel settore extra-agricolo ai soli fini INAIL.

La seconda casella del tipo ditta è riservata proprio al codice 19: in tal caso l'azienda deve indicare nella prima casella il codice della propria tipologia reale e nella seconda il codice 19, per segnalare l'inquadramento nel settore non agricolo limitatamente ai contributi INAIL.

Sono inoltre disciplinati casi particolari, tra cui:

  • il coltivatore diretto che conduca anche altri fondi in economia, per il quale sono richieste due dichiarazioni distinte;
  • il concedente che assuma manodopera direttamente su un fondo a mezzadria insieme al mezzadro, che deve produrre due dichiarazioni, una per la manodopera assunta direttamente e una per quella assunta dal mezzadro, pur utilizzando lo stesso codice azienda.

Nel campo tipo denuncia, composto da due caselle, la prima casella indica la natura del rapporto:

  • 1 per manodopera a tempo determinato e/o compartecipanti individuali;
  • 2 per manodopera a tempo indeterminato.

La seconda casella indica la natura della dichiarazione:

  • lasciata in bianco per la prima dichiarazione relativa al trimestre di competenza, anche se presentata oltre il termine;
  • V per dichiarazione di variazione in aumento relativa a trimestri pregressi;
  • S per sostituzione di una dichiarazione incompleta o errata presentata prima della scadenza.

È inoltre prevista la casella A.R., da barrare se la manodopera è stata retribuita in base ad accordi di riallineamento provinciali ex art. 23 L. 196/1997, come modificato dalla L. 448/1998.

Compilazione del foglio DMAG/D: quadro B e dati del lavoratore

Il quadro B è articolato in più sezioni, ciascuna riferita a un lavoratore e ai dati occupazionali e retributivi relativi ai mesi del trimestre.

Devono essere indicati con precisione:

  • numero d'ordine progressivo del lavoratore;
  • numero progressivo della pagina del Registro d'Impresa;
  • codice fiscale del lavoratore;
  • categoria contrattuale;
  • qualifica o parametro;
  • data di assunzione e, se del caso, di cessazione;
  • cognome e nome;
  • data di nascita;
  • sesso;
  • provincia e comune di nascita, oppure Stato estero per i lavoratori stranieri;
  • comune di residenza e CAP.

Se nel trimestre lo stesso lavoratore è assunto e licenziato più volte, va compilata una sezione per ciascun rapporto di lavoro, ripetendo il medesimo numero d'ordine e codice fiscale.

La categoria identifica il settore produttivo e va selezionata tra i codici previsti, da tradizionale a categorie specialistiche o residuali. La qualifica o parametro va indicata con i codici da 01 a 05 per operaio comune, qualificato, qualificato super, specializzato e specializzato super; in caso di parametro, si utilizza il codice numerico previsto dal contratto di appartenenza.

Dati occupazionali e retributivi nel DMAG/D

Per ciascun lavoratore, i dati occupazionali e retributivi vanno esposti tenendo conto:

  • dell'ubicazione del terreno;
  • dei mesi del trimestre in cui è stata svolta l'attività;
  • della natura delle retribuzioni corrisposte;
  • del tipo contrattuale del rapporto.

La sezione prevede tre riquadri mensili, uno per ciascun mese del trimestre. Nel campo mese si indicano per esteso i mesi corrispondenti al trimestre di competenza.

Zona tariffaria

La colonna ZT distingue i dati in funzione dell'ubicazione del terreno e usa i seguenti codici:

  • 1 fiscalizzata Nord;
  • 2 fiscalizzazione Mezzogiorno;
  • 3 zona svantaggiata Nord;
  • 4 zona svantaggiata Sud;
  • 5 territori montani.

Se il lavoratore ha operato nello stesso mese in due zone tariffarie, si usano i due campi della colonna; se le zone sono tre, si prosegue nella sezione successiva mantenendo lo stesso numero d'ordine e il codice fiscale. La circolare precisa che questa impostazione evita la necessità di presentare due dichiarazioni distinte in casi di comuni parzialmente ricadenti nel Mezzogiorno o di trasferta.

Tipo contratto

La colonna T.C. contiene i codici che identificano la disciplina contrattuale del rapporto. La tabella comprende numerosi codici, tra cui operai tradizionali, apprendisti, extracomunitari, LSU, mobilità, reinserimento, compartecipanti individuali, contratti di formazione e lavoro, lavoratori stagionali e altri casi specifici.

La circolare indica anche le compatibilità tra codice contratto e tipo denuncia:

  • alcuni codici sono compatibili sia con il tipo denuncia 1 sia con il tipo denuncia 2;
  • altri sono compatibili solo con il tipo denuncia 1;
  • altri ancora solo con il tipo denuncia 2.

Per i rapporti part-time, il codice contratto deve essere preceduto da ulteriori codici numerici:

  • 3 per il part-time orizzontale;
  • 5 per il part-time verticale o ciclico.

A titolo esemplificativo, un operaio tradizionale in part-time orizzontale sarà identificato nel campo T.C. con il codice 301.

Tipo retribuzione

La colonna T.R. distingue la natura delle retribuzioni:

  • O per giornate effettivamente svolte o comunque retribuite, salvo i casi M e P;
  • M per retribuzioni integrative in caso di malattia, infortunio o malattia professionale;
  • P per retribuzioni integrative in caso di altre sospensioni involontarie dal lavoro, come la cassa integrazione.

Se nello stesso mese per lo stesso lavoratore si hanno retribuzioni di tipo O, M e P, devono essere utilizzati i campi appositi delle sezioni successive. La sigla P è ammessa anche per operai a tempo indeterminato o, per alcuni operai a tempo determinato, solo quando i contributi sono dovuti sulle retribuzioni effettive; per gli OTD a salario convenzionale si usano invece O e M.

Giornate

La colonna GG serve a dichiarare i dati occupazionali del lavoratore.

Le giornate devono essere conteggiate secondo criteri rigorosi:

  • non sono ammesse frazioni di giornata;
  • le giornate lavorate a orario ridotto o con permessi retribuiti parziali si dichiarano come giornate intere;
  • si considerano svolte anche le giornate non lavorate ma retribuite per obbligo contrattuale, come ferie, festività e permessi retribuiti;
  • non si dichiarano le assenze non retribuite, come assenze volontarie, scioperi o permessi non retribuiti.

Per la cosiddetta settimana corta, le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per 1,20 con arrotondamento per eccesso o difetto secondo la regola della frazione di 0,50. Le festività soppresse devono essere denunciate con le relative retribuzioni. Le giornate per donazione sangue non vanno dichiarate se l'onere retributivo è stato trasferito all'INPS a seguito di apposita domanda.

Per il part-time orizzontale il datore di lavoro deve indicare il numero di giornate lavorate parzialmente e, nel rigo sottostante, il numero totale delle ore effettivamente lavorate; le ore frazionarie vanno sommate ai mesi successivi e arrotondate per eccesso nell'ultimo mese dell'anno o alla cessazione del rapporto. Per gli OTD che proseguono oltre il 31 dicembre l'arrotondamento va effettuato al 31 dicembre per le giornate già prestate.

Retribuzioni

La colonna retribuzione deve contenere la base imponibile contributiva e previdenziale dovuta per il lavoratore, da riportare in corrispondenza dei righi O, M e P secondo la loro natura.

Non vanno denunciate le retribuzioni degli operai a tempo determinato la cui contribuzione continua a essere calcolata sul salario medio provinciale, salvo il caso del part-time, per il quale la base imponibile va comunque indicata con criteri specifici. Per il part-time orizzontale la retribuzione si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale 1996 per sei e dividendo per le ore ordinarie settimanali previste dal contratto; per il part-time verticale, nei casi di OTD, si moltiplica il salario medio provinciale 1996 per il numero di giornate.

Le retribuzioni devono essere indicate in migliaia di lire, omettendo le ultime tre cifre già prestampate. La circolare richiama il principio di corrispondenza tra base contributiva e base fiscale ai sensi del D.lvo n. 314/1997 e dell'art. 48 del T.U.I.R., precisando che la retribuzione imponibile comprende tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo le esclusioni tassative previste dalla legge.

Sono trattati inoltre i seguenti casi:

  • acconti mensili con saldo a dicembre dell'anno successivo: va dichiarata la retribuzione effettivamente dovuta, non l'acconto;
  • riduzione dell'orario invernale con recupero estivo: si dichiarano le retribuzioni effettivamente corrisposte, nel rispetto del minimale giornaliero;
  • licenziamento senza preavviso: l'indennità di mancato preavviso e le relative giornate vanno denunciate nel trimestre in cui il lavoratore avrebbe lavorato con regolare preavviso;
  • tredicesima, quattordicesima, premi, gratifiche e arretrati: vanno cumulati con la retribuzione del mese;
  • se nel mese sono stati corrisposti solo tali emolumenti e non la retribuzione corrente, va indicato 0 nelle giornate e il totale in retribuzione.

La circolare elenca poi le somme escluse dalla base imponibile, tra cui TFR, incentivi all'esodo, risarcimenti danni, somme a carico di gestioni obbligatorie, provvidenze di casse e fondi, importi soggetti a decontribuzione ex art. 2 D.L. 67/1997, contributi per finanziamento di casse e fondi contrattuali e trattamenti di famiglia. È ricordato che l'indennità di cassa e maneggio denaro resta esclusa solo fino al 1998; dal 1.1.1999 è assoggettata a contribuzione ordinaria. Non sono esclusi i rimborsi a piè di lista, salvo la disciplina di trasferta e trasferimento; sono invece esclusi gli anticipi sostenuti per conto del datore di lavoro.

Indennità di trasferta

Per le trasferte iniziate dal 1° gennaio 1998 si applica il nuovo regime dell'art. 48, comma 5, T.U.I.R. Le somme corrisposte a titolo di diaria devono essere denunciate solo per la parte eccedente gli importi esenti fiscalmente e contributivamente, cumulandole con le altre retribuzioni nel campo retribuzioni in corrispondenza della relativa sigla di tipo retribuzione.

Accantonamenti e totale pagina nel DMAG/D

Nei campi accantonamenti devono essere dichiarate, solo nel primo trimestre 1999, le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto rilevanti ai fini dell'art. 2 della legge n. 297/1982.

In particolare:

  • nel campo ultimo anno va indicato l'importo dell'accantonamento relativo al servizio prestato nel 1998, al netto dei contributi versati al Fondo pensioni e delle eventuali anticipazioni TFR;
  • nel campo totale va indicato l'importo complessivo degli accantonamenti dell'ultimo anno e degli anni precedenti, comprensivi della rivalutazione, sempre al netto dei contributi e delle anticipazioni.

In calce al DMAG/D sono previste tre caselle per i totali pagina relativi a:

  • numero delle giornate;
  • numero dei lavoratori;
  • totale delle retribuzioni.

Compilazione del foglio DMAG/R: quadro C e quadro D

Il quadro C riproduce gli stessi dati del quadro A del foglio DMAG/D. Anche qui è previsto lo spazio per il timbro datario dell'ufficio.

Il quadro D è composto da tre sezioni, una per ciascun mese del trimestre, e serve al riepilogo dei dati utili alla tariffazione. Le informazioni del DMAG/D devono essere aggregate per:

  • zona tariffaria;
  • tipo contratto;
  • mese di competenza.

L'aggregazione avviene sommando giornate e retribuzioni di tutti i lavoratori denunciati nel DMAG/D, senza distinguere tra righi O, M e P. Tuttavia, per gli OTD a salario convenzionale e per gli OTD a retribuzione effettiva il raggruppamento deve essere mantenuto distinto. Le ore del part-time orizzontale non devono essere riportate nel DMAG/R.

Per ciascun mese vanno indicati:

  • il mese del trimestre;
  • il numero dei lavoratori;
  • la zona tariffaria;
  • il tipo contratto;
  • il numero delle giornate;
  • le retribuzioni.

La riga TOT riepiloga i dati numerici di ciascuna colonna. Se le dieci righe previste per ciascun mese non sono sufficienti, occorre compilare un ulteriore foglio DMAG/R.

Quadri E, E1 ed E2

Il quadro E riguarda i datori di lavoro tenuti al finanziamento di casse, gestioni, forme assicurative e fondi previsti da contratti collettivi o accordi sindacali per prestazioni previdenziali e/o assistenziali ai dipendenti. Deve essere indicata la quota a carico del datore di lavoro del totale delle somme versate trimestralmente e il numero complessivo dei lavoratori interessati. Su tali somme è dovuto un contributo di solidarietà del 10%.

Il quadro E1 disciplina le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello, con importi incerti e correlati a incrementi di produttività, qualità e competitività. Tali erogazioni sono assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro. Vanno indicati il numero complessivo dei lavoratori che ne hanno beneficiato e l'importo cumulativo delle erogazioni.

Il quadro E2 riguarda il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 2, commi 18, 19, 20 e 21, L. 549/1995 per le imprese con più di 15 dipendenti, pari al 5% della retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali. Vanno indicati il numero dei lavoratori interessati e l'ammontare complessivo della retribuzione per lavoro straordinario oltre la quarantesima ora settimanale, con riferimento agli operai a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva.

Quadro F, autorizzazioni e dichiarazioni del datore di lavoro

Nel quadro F il datore di lavoro deve barrare il campo SI della prima sezione per dichiarare il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e alle altre agevolazioni contributive, nonché il rispetto della normativa sul collocamento e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi. Con tale scelta autorizza anche l'INPS a riscuotere i contributi per previdenza e assistenza integrative previsti dai contratti collettivi, se applicabili secondo le convenzioni ex art. 11 L. 334/1968.

La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa e comporta la perdita del diritto alle riduzioni contributive previste dalla normativa vigente. La riscossione dei contributi integrativi riguarda solo le aziende che applicano contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto le convenzioni di cui all'art. 11; per talune codifiche ditta, il contributo non è riscosso anche se il campo è barrato.

Nella seconda sezione del quadro F va barrato il campo SI per autorizzare la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale nazionale e provinciale previsti dai contratti collettivi. Anche in questo caso la mancata apposizione equivale a dichiarazione negativa.

Nel quadro F devono inoltre essere indicati:

  • la data di presentazione della dichiarazione;
  • la sottoscrizione della dichiarazione;
  • il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Il numero dell'ultimo foglio DMAG/R deve coincidere con il totale dei fogli della dichiarazione. Le sezioni con colonne "num.", "cod.", "num.giornate" e "retribuzioni" sono inattive e non devono essere compilate.

Firma, numerazione e responsabilità

La dichiarazione deve essere firmata in calce dal titolare d'impresa, quale datore di lavoro, o dal legale rappresentante. In mancanza di firma, la dichiarazione è nulla per difetto dell'attestazione di veridicità dei dati e dell'assunzione di responsabilità. I fogli DMAG devono essere numerati progressivamente a partire dai DMAG/D; nell'ultimo DMAG/R va indicato il numero totale delle pagine.

Sanzioni

L'omessa presentazione, la presentazione incompleta, reticente o infedele della dichiarazione, inclusi i codici fiscali del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti, comporta sanzioni amministrative cumulabili secondo la normativa vigente. Se da tali irregolarità deriva mancata o minore imposizione di contributi, il datore di lavoro deve inoltre versare i contributi evasi, una somma aggiuntiva prevista dalla legge e, nei casi stabiliti, una somma una tantum.

Codici speciali per contributo di solidarietà, aliquota aggiuntiva e massimale contributivo

La circolare disciplina specifiche modalità di compilazione per alcune fattispecie particolari.

Per le retribuzioni rilevanti ai fini del contributo di solidarietà ex art. 8, comma 19, L. 537/1993 relativo al Servizio Sanitario Nazionale, per periodi antecedenti il quarto trimestre 1998, nel mese in cui si supera il limite minimo di L. 40.000.000 la quota eccedente deve essere denunciata distintamente, facendo precedere il tipo contratto dal codice numerico 4. Nel DMAG/R tali retribuzioni vanno riportate separatamente, senza aggregazione con le altre.

Per l'aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter L. 438/1992, pari a un punto percentuale a carico del lavoratore sulla quota eccedente il limite annuo di L. 65.280.000 (euro 33.714,30), la quota eccedente deve essere denunciata con il codice numerico 6 anteposto al tipo contratto. Anche queste retribuzioni vanno riportate distintamente nel DMAG/R e il codice 6 va ripetuto per le retribuzioni successive.

Per l'applicazione dell'art. 2, comma 18, L. 335/1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 1999 è pari a L. 141.991.000 (euro 73.332,23). Nel mese in cui la retribuzione determina il superamento del massimale, la quota eccedente va denunciata con il codice numerico 1 anteposto al tipo contratto; lo stesso codice va usato per le retribuzioni successive. Poiché sugli importi eccedenti non è dovuta l'aliquota IVS ma solo le contribuzioni minori, il codice 1 sostituisce il codice 6 dal momento del superamento del limite.

Istruzioni per le dichiarazioni di variazione

Il modello può essere utilizzato, dopo una precedente dichiarazione trimestrale, per denunciare spontaneamente:

  • variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni;
  • variazioni dei quadri E, E1 ed E2.

L'utilizzo è consentito solo per dati occupazionali e retributivi riferiti a manodopera occupata a decorrere dal 1.1.1998; pertanto è utilizzabile, ai fini delle variazioni, a partire dal secondo trimestre 1998 per il primo trimestre 1998. Per periodi antecedenti il 31.12.1997 occorrono comunicazioni specifiche alla sede INPS competente.

Variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni

In questo caso il datore di lavoro compila i quadri A e C riportando i dati della precedente dichiarazione e indicando V nella seconda casella del campo tipo denuncia. Nel quadro B devono essere riprodotti i dati anagrafici del lavoratore già denunciati, indicando solo il mese oggetto di variazione e lasciando invariati gli altri mesi.

Per i campi interessati:

  • se si variano giornate e retribuzioni, si indicano entrambe le quantità omesse;
  • se si variano solo le retribuzioni, nelle giornate si indica 0;
  • se si variano solo le giornate, la fattispecie riguarda gli operai a tempo determinato a salario convenzionale e il campo retribuzioni resta in bianco;
  • se si denuncia un rapporto di lavoro omesso in precedenza, si compila integralmente una sezione del quadro B.

Il quadro D del DMAG/R va compilato secondo le ordinarie istruzioni di riepilogo.

Variazioni dei quadri E, E1 ed E2

Per le variazioni relative ai quadri E, E1 ed E2 il datore di lavoro compila i quadri A e C con i dati della precedente dichiarazione e indica V nella seconda casella del tipo denuncia. Compila poi esclusivamente il quadro interessato, lasciando in bianco i restanti campi del modello.

Comunicazioni fuori dal modello DMAG

Fuori dalle ipotesi sopra descritte non è ammessa la denuncia di variazione con il modello DMAG. Devono invece essere inviate apposite comunicazioni alla sede INPS competente, ad esempio per:

  • variazioni antecedenti il 1998;
  • giornate o retribuzioni in diminuzione;
  • variazioni di zona tariffaria;
  • variazioni del codice contratto;
  • variazioni del codice ditta;
  • variazioni del tipo retribuzione;
  • variazioni del numero di giornate denunciate per OTI e per OTD a retribuzione effettiva quando la retribuzione non sia interessata da variazione.

Punti principali

Aggiornamento delle istruzioni e novità principali

Le istruzioni allegate valgono per la dichiarazione trimestrale 1999 della manodopera agricola e sostituiscono quelle precedenti. È introdotto il codice numerico "1" da anteporre al codice tipo contratto nel mese in cui la retribuzione determina il superamento del massimale annuo ex art. 2, comma 18, legge 335/1995. Sono richiamati anche chiarimenti sulle modalità di presentazione delle denunce aziendali e delle dichiarazioni trimestrali.

Presentazione del modello e termini

Il modello DMAG è destinato alla dichiarazione della manodopera occupata da aziende agricole con lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e compartecipanti individuali. La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali è fissata al 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio 2000. Il modulo deve essere presentato in duplice copia, completo di DMAG/D e DMAG/R, alla sede INPS competente; una copia resta al datore di lavoro.

Denuncia aziendale e individuazione dell'azienda

La circolare precisa che il datore di lavoro deve presentare una denuncia aziendale per ciascuna azienda come definita dall'art. 2555 c.c., cioè come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Se più fondi agricoli sono organizzati come un'unica azienda, va presentata un'unica denuncia aziendale e un unico DMAG; se sono organizzati come aziende distinte, vanno presentate denunce e dichiarazioni distinte. La manodopera va comunque dichiarata con riferimento al codice azienda corrispondente ai terreni indicati nella denuncia aziendale.

Struttura del modello DMAG/D

Il foglio DMAG/D contiene il quadro A con i dati anagrafici dell'azienda e il quadro B con i dati del lavoratore, gli elementi retributivi e occupazionali, le giornate, le retribuzioni e gli accantonamenti. Il quadro A deve riportare dati coincidenti con la denuncia aziendale, il codice fiscale, il codice azienda, trimestre e anno, tipo ditta, sede INPS e, se del caso, l'opzione euro tramite lettera "E". Il quadro B richiede l'identificazione precisa del lavoratore, della categoria, della qualifica o parametro, delle date di assunzione e cessazione, della zona tariffaria, del tipo contratto, del tipo retribuzione, delle giornate e delle retribuzioni.

Codici ditta e casi particolari

È riportata una tabella di codici ditta da 01 a 19 per individuare il regime aziendale; alcuni codici sono riservati all'ufficio. La seconda casella del campo tipo ditta è riservata al codice 19 per le aziende inquadrate nel settore extra-agricolo ai soli fini INAIL, da indicare insieme al codice della tipologia reale dell'azienda. Sono disciplinati casi particolari, come il coltivatore diretto che conduca anche altri fondi in economia e il concedente con manodopera propria e del mezzadro, per i quali occorre presentare distinte dichiarazioni.

Tipo denuncia, accordi di riallineamento e variazioni

Il campo tipo denuncia distingue tra manodopera a tempo determinato/compartecipanti individuali (codice 1) e manodopera a tempo indeterminato (codice 2). La seconda casella serve a qualificare la dichiarazione come prima denuncia, variazione spontanea con codice "V" o sostituzione di dichiarazione errata/incompleta con codice "S". È prevista la casella A.R. per le retribuzioni corrisposte in base ad accordi di riallineamento provinciali ex art. 23 L. 196/1997, come modificato dalla L. 448/1998.

Dati occupazionali: zone tariffarie, tipi contratto e giornate

Le giornate e le retribuzioni devono essere esposte in relazione alla zona tariffaria, al mese del trimestre e alla natura del rapporto. Le zone tariffarie sono codificate da 1 a 5 e distinguono fiscalizzazioni, zone svantaggiate e territori montani; se un lavoratore opera in più zone nello stesso mese, devono essere utilizzati i campi disponibili e, se necessario, una sezione successiva. Il tipo contratto è codificato con numerosi codici da 01 a 39, con regole di compatibilità fra codici e tipo denuncia, incluse le specifiche per il part-time orizzontale e verticale/ciclico.

Tipo retribuzione, giornate e retribuzioni

La colonna tipo retribuzione distingue tra O, M e P: O per giornate effettivamente lavorate o comunque retribuite, M per integrazioni in caso di malattia, infortunio o malattie professionali, P per integrazioni in caso di altre sospensioni involontarie, come la cassa integrazione. Le giornate vanno conteggiate senza frazioni e includendo quelle retribuite per ferie, festività e permessi retribuiti; per la settimana corta si applica il coefficiente 1,20. Le retribuzioni devono essere dichiarate secondo la base imponibile contributiva e previdenziale, con regole specifiche per acconti, premi, mensilità aggiuntive, licenziamento senza preavviso, trasferta, indennità di cassa, e con esclusione tassativa di TFR e altre somme indicate nelle istruzioni.

Accantonamenti TFR, quadro DMAG/R e quadri aggiuntivi

Nel primo trimestre 1999 devono essere dichiarati gli accantonamenti TFR rilevanti ai fini dell'art. 2 L. 297/1982, distinguendo tra "ultimo anno" e "totale". Il DMAG/R riepiloga per ciascun mese i dati aggregati per zona tariffaria e tipo contratto, sommando le giornate e le retribuzioni del DMAG/D senza distinguere tra O, M e P, salvo i casi di OTD a salario convenzionale e le ulteriori peculiarità previste. I quadri E, E1 ed E2 disciplinano rispettivamente contributi a casse e fondi contrattuali, decontribuzione per erogazioni di secondo livello e contributo aggiuntivo per lavoro straordinario oltre le 40 ore settimanali.

Quadro F, firma, numerazione e sanzioni

Nel quadro F il datore di lavoro indica se ha diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e alle altre agevolazioni, autorizzando eventualmente la riscossione dei contributi per previdenza e assistenza integrative e per assistenza contrattuale nazionale e provinciale. La dichiarazione deve essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante, numerata progressivamente e completata con il numero totale dei fogli. L'omissione, incompletezza o infedeltà della dichiarazione comporta sanzioni amministrative e, se vi è evasione o minore imposizione, anche il recupero dei contributi dovuti e delle somme aggiuntive previste dalla legge.

Regole speciali per massimale, aliquota aggiuntiva e variazioni

Per le retribuzioni soggette a contributo di solidarietà ex art. 8, comma 19, L. 537/1993, per l'aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter L. 438/1992 e per il massimale annuo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995 sono previste modalità specifiche di compilazione, con uso rispettivamente dei codici 4, 6 e 1 anteposti al tipo contratto. Il massimale 1999 è indicato in L. 141.991.000, pari a euro 73.332,23. Il modello può essere utilizzato solo per variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni o per i quadri E, E1 ed E2, limitatamente a periodi dal 1.1.1998; per variazioni diverse o per periodi anteriori sono richieste comunicazioni alla sede INPS competente.

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