Circolare numero 54 del 3-3-1999
Le procedure sono state aggiornate per provvedere, nel caso di liquidazione di una nuova prestazione nei confronti di un soggetto già titolare di altre prestazioni, alla determinazione della perequazione spettante sul cumulo degli importi mensili delle prestazioni, al calcolo delle ritenute IRPEF in modo unificato e alla memorizzazione dei dati per il pagamento unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la procedura di liquidazione delle pensioni per il 1999, consentendo la riproposizione al calcolo delle posizioni scartate con codice 295 e introducendo nuove regole per i titolari di più pensioni. Vengono disciplinati l’unificazione ai fini della perequazione, della tassazione e del pagamento, oltre a nuovi codici di scarto e aggiornamenti del data base pensioni. Sono inoltre riepilogati i successivi messaggi tecnici su prepensionamenti, lavori socialmente utili, figli studenti/universitari, stampa documenti, pagamento arretrati, coefficienti di rivalutazione, aggiornamenti CARPE e inserimento in EAD75 delle ricostituzioni d’ufficio.
Aggiornamento procedura liquidazione pensioni competenza 1999 e gestione cumuli, tassazione, pagamento e ricostituzioni
Aggiornamento della procedura di liquidazione pensioni per il 1999
La circolare illustra il rilascio di un aggiornamento della procedura di liquidazione delle pensioni in competenza 1999, finalizzato soprattutto a gestire correttamente i titolari di più pensioni. L’intervento consente di riproporre al calcolo le pratiche precedentemente scartate con codice errore 295 e introduce regole coordinate per perequazione cumulata, tassazione unificata e pagamento abbinato.
Ambito e finalità dell’aggiornamento
L’aggiornamento interviene su tre profili essenziali: il calcolo della perequazione automatica quando il soggetto percepisce più trattamenti, la determinazione unificata della tassazione e l’abbinamento del pagamento delle pensioni intestate allo stesso soggetto. La circolare precisa che il trattamento dei plurititolari avviene prendendo in considerazione tutte le prestazioni ricomprese nel campo di applicazione delle disposizioni richiamate.
Unificazione ai fini della perequazione
L’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dispone che la rivalutazione delle pensioni si applichi al singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti erogati dall’AGO e dalle gestioni richiamate dalla norma. La procedura viene quindi aggiornata affinché, in sede di liquidazione di una nuova prestazione, siano considerati tutti i trattamenti rilevanti ai fini del cumulo e sia determinata l’eventuale perequazione spettante. La rivalutazione viene poi attribuita su ciascun trattamento in misura proporzionale al suo peso sul totale.
La circolare richiama inoltre l’elenco dei trattamenti provvisoriamente considerati nel cumulo, già riportato nella circolare n. 261 del 23 dicembre 1998, in attesa dei dati di tutti gli Enti erogatori interessati.
Unificazione ai fini della tassazione
Le procedure vengono adeguate anche per gestire la tassazione unificata quando il soggetto sia titolare di sole pensioni imponibili erogate dall’INPS e per applicare l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 nei casi in cui il soggetto percepisca anche pensioni di altri Enti.
In occasione della liquidazione di un nuovo trattamento, il sistema calcola:
- l’imponibile complessivo, comprensivo della pensione in liquidazione;
- l’imposta complessivamente dovuta su tutti i trattamenti;
- le detrazioni d’imposta spettanti sulla base della situazione complessiva;
- l’aliquota da applicare agli arretrati degli anni precedenti soggetti a tassazione separata.
Per le detrazioni, vengono considerati sia i codici acquisiti sulla pensione in liquidazione sia quelli già presenti sulle altre prestazioni del soggetto; il sistema attribuisce a tutte le pensioni la somma dei diversi codici. Sono inoltre considerate eventuali variazioni delle detrazioni acquisite tramite procedura SIMA.
Se il soggetto ha più pensioni INPS, il sistema sottrae dall’IRPEF complessiva le ritenute già determinate sulle prestazioni in pagamento, così da evitare indebiti. Se invece il soggetto percepisce anche prestazioni di altri Enti, viene riesaminata per l’anno in corso la scelta tra prestazione principale e prestazioni secondarie.
Unificazione ai fini del pagamento
La circolare prevede l’aggiornamento delle procedure per riportare sulle pensioni del soggetto i riferimenti delle pensioni INPS da pagare in modo abbinato, secondo le modalità della circolare n. 84 del 14 aprile 1998. L’unificazione del pagamento riguarda sia le pensioni fiscalmente abbinate sia quelle non imponibili, comprese PS con GP1AJ11 diverso da 7, AS e INVCIV.
Le procedure inseriscono nei campi GP2BYC1, sia della pensione in liquidazione sia delle altre pensioni abbinate al pagamento, le chiavi delle pensioni. Gli arretrati continuano invece a essere pagati con le modalità ordinarie, senza abbinamento con le altre prestazioni del soggetto.
In parallelo, il sistema memorizza sulle altre pensioni interessate al cumulo il flag per la ricostituzione d’ufficio. Sono inoltre previste specifiche localizzazioni all’ufficio pagatore ELB in caso di eliminazione per morte di una pensione del soggetto o, per le pensioni ai superstiti, in caso di eliminazione per nuove nozze.
Nuovi codici di scarto
La circolare introduce nuovi codici di scarto per intercettare situazioni non liquidabili o non coerenti. I casi indicati sono:
- codice 36: errore tecnico, con indicazione di contattare SR Abruzzo;
- codice 818: pensione PS o AS con stato civile 2 e mancata acquisizione dei dati del coniuge;
- codice 819: prestazioni PS, AS, INVCIV con primo importo mensile pari a zero per redditi oltre il limite;
- codice 820: non ammessa la detassazione se il titolare non risulta residente all’estero;
- codice 821: assenza del reddito 1999 necessario per l’aumento mensile di lire 100.000;
- codice 822: presenza di altri trattamenti nel Casellario con codice natura diverso da 2, 4, 6 o 9;
- codice 823: prestazione INVCIV con codice fascia non previsto.
Aggiornamento del data base pensioni
Alla liquidazione di una pensione in presenza di altri trattamenti del soggetto, vengono aggiornati automaticamente più campi del data base su tutte le pensioni interessate. In particolare:
- GP1AF05: tipologia di ricostituzione d’ufficio;
- GP2BYB0: chiavi delle altre pensioni fiscalmente abbinate;
- GP2BYC0: chiavi delle altre pensioni abbinate al pagamento;
- GP3CE22: codici di detrazione d’imposta;
- GP3CE36: codice P o S relativo alla modalità di applicazione dell’articolo 8 del d.lgs. n. 314/1997;
- GP3CE38: aliquota massima.
Prepensionamenti e lavoratori socialmente utili
Con il messaggio n. 17693 del 3 febbraio 1999 viene chiarito che i prepensionamenti in precedenza scartati con codice 295 possono essere ora liquidati. Lo stesso messaggio disciplina la gestione provvisoria dei pensionamenti anticipati per lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, in attesa del rilascio delle procedure automatizzate per i versamenti volontari.
Le Sedi devono:
- determinare l’importo dei versamenti volontari secondo le modalità vigenti;
- conservare i dati necessari per memorizzare l’autorizzazione ai versamenti volontari;
- tenere evidenza di eventuali autorizzazioni già acquisite per le rettifiche;
- liquidare la pensione anticipata con il codice arretrati 1;
- localizzare il pagamento all’ufficio pagatore 999;
- recuperare sugli arretrati il 50% dei versamenti volontari maturati dal periodo di decorrenza originaria fino alla fine del calcolo arretrati e disporre il pagamento con la procedura "Pagamenti vari" PGM4422;
- recuperare mensilmente il 50% dei versamenti volontari relativi a ciascun mese, sempre tramite PGM4422;
- mantenere la pratica in evidenza fino al rilascio della procedura per la trasmissione agli archivi centrali;
- conservare gli importi trattenuti ai fini della rettifica della certificazione fiscale.
Si precisa inoltre che gli importi trattenuti costituiscono onere detraibile entro il limite annuo di lire 2.500.000.
Figli studenti o universitari
Il messaggio n. 14846 del 14 gennaio 1999 fornisce istruzioni sull’acquisizione della data di scadenza dei figli studenti o universitari nelle pensioni di nuova liquidazione. Poiché non è possibile acquisire date di scadenza oltre dicembre 1999, la procedura è stata modificata affinché la data venga acquisita solo se non successiva a quel termine; negli altri casi il sistema memorizza come scadenza il compimento del 21° o del 26° anno di età, secondo la tipologia del figlio.
Le pensioni per le quali risultino già acquisiti figli studenti o universitari prima dei nuovi programmi vengono scartate, così da consentire alla Sede la verifica della data di scadenza. Sono inoltre indicati i programmi disponibili per il caricamento sull’AS/400 dell’area prestazioni.
Stampa dei documenti e importi in Euro
Con il messaggio n. 16464 del 26 gennaio 1999 sono resi disponibili i programmi per la stampa dei documenti relativi alle pensioni liquidate in competenza 1999. La stampa riguarda tutte le categorie, comprese le prestazioni INVCIV; per queste ultime non viene stampata la lettera di accoglimento Mod. INV08, che è spedita da POSTEL con logo INPS e Ministero dell’interno.
L’importo complessivo degli arretrati è riportato sia in lire sia in Euro, calcolato sul valore dell’Euro al 31 dicembre 1998, pari a lire 1936,27. Il Mod. TE09 viene stampato per le pensioni con codice arretrati 8 e con trattenute teoriche per incumulabilità con lavoro dipendente; le Sedi che abbiano già stampato i documenti con versioni precedenti devono, se necessario, predisporre direttamente il Mod. TE09. Per le prestazioni INVCIV, una copia della documentazione stampata va inviata anche alla Prefettura.
Pagamento degli arretrati e coefficienti di rivalutazione
Il messaggio n. 16911 del 28 gennaio 1999 comunica che è in corso l’invio dei flussi per il pagamento degli arretrati delle pensioni liquidate fino al 26 gennaio 1999. I pagamenti sono disposti con valuta 8 febbraio 1999.
Con il messaggio n. 17329 del 1° febbraio 1999 vengono invece comunicati i coefficienti di rivalutazione per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nel 1999, riferiti sia alla quota A sia alla quota B. Per la quota A la determinazione dei coefficienti tiene conto di quanto previsto dall’art. 54, comma 12, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997.
Aggiornamento della procedura CARPE
Con il messaggio n. 20021 del 17 febbraio 1999 la procedura CARPE su AS/400 viene aggiornata per consentire la liquidazione come definitive delle pensioni con decorrenza nel corso del 1999, eliminando il precedente scarto con codice 55. Vengono inoltre inseriti i coefficienti di rivalutazione e i parametri per il calcolo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, aggiornati gli indici ISTAT per mobilità al 31 agosto 1998, inserite le retribuzioni convenzionali dei lavoratori agricoli per il 1998 e modificato il programma di acquisizione dei mod. 01/M per consentire l’inserimento di periodi contributivi anteriori al 1984.
Ricostituzioni d’ufficio in EAD75
Il messaggio n. 20836 del 24 febbraio 1999 rende disponibile la procedura di inserimento in EAD75 delle ricostituzioni d’ufficio derivanti dal rinnovo generalizzato delle pensioni 1999 e da variazioni di pensioni abbinate. L’inserimento riguarda anche le pensioni di ruolo S e i Fondi speciali di previdenza; per le prestazioni INVCIV è prevista un’apposita opzione successiva allo scorporo.
Le procedure centrali inseriscono il flag di ricostituzione d’ufficio anche in caso di disabbinamento o nuovo abbinamento ai fini fiscali, oppure quando la variazione dell’importo supera 10.000 lire mensili in aumento o diminuzione. Il flag viene inserito anche sulle pensioni INPS quando vengono elaborati i dati di pensioni di altri Enti presenti nel Casellario centrale. Le Sedi devono attivare l’inserimento delle posizioni in EAD75 almeno con periodicità settimanale, per gestire correttamente i conguagli a debito o a credito.
La procedura inserisce nel campo "tipo" di EAD75 il codice 8 e, nel campo 36, codici specifici per le diverse ipotesi di ricostituzione: R98 per rinnovo, P99 per perequazione cumulata, T99 per IRPEF cumulata e PT9 per perequazione e IRPEF cumulata. Sono inoltre indicati i corrispondenti valori memorizzati sul pannello PB1.
Punti principali
Aggiornamento della procedura e recupero degli scarti 295
Viene rilasciato un aggiornamento della procedura di liquidazione per consentire la liquidazione delle pensioni a favore di titolari di più trattamenti, con gestione unificata della perequazione, della tassazione e del pagamento riferita al soggetto. Le Sedi possono riproporre al calcolo le pensioni precedentemente scartate con codice errore 295. In origine, con il messaggio n. 12967 del 29 dicembre 1998, erano stati temporaneamente scartati plurititolari, prepensionamenti e alcune pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi non perfezionate al 30 settembre 1996.
Unificazione ai fini della perequazione
L’articolo 34 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 stabilisce che la rivalutazione delle pensioni si applichi per singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti da INPS e da altre gestioni richiamate dalla norma. La procedura aggiornata considera tutti i trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 34 al momento della liquidazione di una nuova prestazione, determinando l’eventuale perequazione spettante in modo proporzionale agli importi dei singoli trattamenti. Il testo rinvia inoltre all’elenco dei trattamenti provvisoriamente considerati nel cumulo già riportato nella circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.
Unificazione ai fini della tassazione
Le procedure vengono aggiornate per la tassazione unificata delle pensioni quando il soggetto abbia solo prestazioni imponibili liquidate dall’INPS, e per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 quando il soggetto abbia anche pensioni di altri Enti. In sede di nuova liquidazione vengono determinati imponibile complessivo, imposta complessivamente dovuta, detrazioni spettanti sulla nuova situazione complessiva e aliquota per la tassazione separata degli arretrati relativi ad anni precedenti. Le detrazioni sono calcolate sommando i codici presenti su tutte le prestazioni del soggetto, tenendo conto anche delle variazioni acquisite con la procedura SIMA. Per le altre pensioni INPS già in pagamento, l’importo IRPEF complessivo dovuto viene ridotto delle ritenute già determinate, per evitare indebiti. Se il soggetto ha anche prestazioni di altri Enti, viene rivalutata per l’anno in corso la scelta tra prestazione principale e prestazioni secondarie.
Unificazione ai fini del pagamento
La procedura aggiornata riporta sui trattamenti del soggetto i riferimenti delle pensioni INPS da pagare in modo abbinato, secondo quanto previsto dalla circolare n. 84 del 14 aprile 1998. L’unificazione del pagamento riguarda sia pensioni fiscalmente abbinate sia pensioni non imponibili, incluse PS con GP1AJ11 diverso da 7, AS e INVCIV. Il pagamento degli arretrati resta invece disposto con le consuete modalità, senza abbinamento con le altre pensioni del soggetto. Inoltre, vengono memorizzati sulle altre pensioni interessate al cumulo i flag per la ricostituzione d’ufficio. Le procedure localizzano a ufficio pagatore ELB tutte le prestazioni del soggetto se una pensione è eliminata per morte, e localizzano a ELB anche le pensioni ai superstiti se una di esse è eliminata per nuove nozze.
Nuovi codici di scarto
Vengono introdotti i codici di scarto 36, 818, 819, 820, 821, 822 e 823. Tra i casi indicati vi sono errore tecnico da contattare SR Abruzzo, pensioni PS e AS con stato civile 2 prive dei dati del coniuge, prestazioni PS/AS/INVCIV con primo importo mensile pari a zero per redditi oltre il limite, impossibilità di detassazione se il titolare non risulta residente all’estero, assenza del reddito 1999 necessario per l’aumento mensile di lire 100.000, presenza di altri trattamenti nel Casellario con codice natura non coerente e INVCIV con codice fascia non previsto.
Aggiornamento del data base delle pensioni
Alla liquidazione di una pensione a un titolare di altri trattamenti vengono aggiornati su tutte le pensioni del soggetto diversi campi del data base: GP1AF05 per la tipologia di ricostituzione d’ufficio, GP2BYB0 per le chiavi delle pensioni fiscalmente abbinate, GP2BYC0 per le chiavi delle pensioni abbinate al pagamento, GP3CE22 per i codici di detrazione d’imposta, GP3CE36 per il codice P o S relativo all’articolo 8 del d.lgs. n. 314/97 e GP3CE38 per l’aliquota massima.
Prepensionamenti e lavori socialmente utili
Con il messaggio n. 17693 del 3 febbraio 1999 i prepensionamenti in precedenza scartati con codice 295 vengono autorizzati al calcolo. Lo stesso messaggio fornisce istruzioni per la liquidazione provvisoria dei pensionamenti anticipati a favore dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili: la Sede deve determinare i versamenti volontari, conservarne i dati in attesa delle procedure aggiornate, liquidare la pensione segnalando il codice arretrati 1 e localizzando il pagamento all’ufficio pagatore 999, recuperare il 50% dei versamenti volontari sugli arretrati e mensilmente sugli importi correnti tramite la procedura "Pagamenti vari" PGM4422, tenere la pratica in evidenza e conservare gli importi trattenuti per la rettifica della certificazione fiscale. Si precisa che l’importo trattenuto è onere detraibile entro il limite annuo di lire 2.500.000.
Figli studenti o universitari e stampa documenti
Il messaggio n. 14846 del 14 gennaio 1999 modifica l’acquisizione della data di scadenza dei figli studenti o universitari: per il momento non possono essere acquisiti termini oltre dicembre 1999, e per gli altri casi il sistema memorizza come data di scadenza il compimento del 21° o 26° anno di età. Le pensioni con figli studenti o universitari acquisiti prima dei nuovi programmi vengono scartate per consentire la verifica della scadenza. Il messaggio n. 16464 del 26 gennaio 1999 comunica inoltre i programmi per la stampa dei documenti delle pensioni 1999, estendendo la stampa a tutte le categorie, comprese le INVCIV, con importi degli arretrati esposti in lire e in Euro (1 Euro = lire 1936,27 al 31 dicembre 1998).
Pagamenti arretrati e coefficienti di rivalutazione
Il messaggio n. 16911 del 28 gennaio 1999 informa che sono in invio i flussi per il pagamento degli arretrati delle pensioni liquidate fino al 26 gennaio 1999, con valuta 8 febbraio 1999. Il messaggio n. 17329 del 1° febbraio 1999 comunica i coefficienti di rivalutazione per le pensioni e i supplementi con decorrenza nel 1999, sia per quota A sia per quota B; per la quota A i coefficienti sono determinati secondo l’art. 54, comma 12, della legge n. 449/1997.
Aggiornamento CARPE e ricostituzioni d’ufficio
Con il messaggio n. 20021 del 17 febbraio 1999 la procedura CARPE su AS/400 (PGM 5940) viene aggiornata per liquidare come definitive le pensioni con decorrenza nel corso del 1999, evitando lo scarto con codice 55. Vengono inseriti i coefficienti di rivalutazione e i parametri per il calcolo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, aggiornati gli indici ISTAT per mobilità al 31 agosto 1998, inserita la tabella delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori agricoli 1998 e modificato il programma per acquisire periodi contributivi anteriori al 1984. Con il messaggio n. 20836 del 24 febbraio 1999 si rende poi disponibile la procedura di inserimento in EAD75 delle ricostituzioni d’ufficio da rinnovo e di quelle derivanti da variazioni di pensioni abbinate, con aggiornamento dei codici in EAD75 e nel pannello PB1 e con obbligo per le Sedi di eseguire l’inserimento con periodicità almeno settimanale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 mar 1999Circolare numero 50 del 2-3-1999
- Circolare · 2 mar 1999Circolare numero 51 del 2-3-1999
- Circolare · 2 mar 1999Circolare numero 52 del 2-3-1999
- Circolare · 2 mar 1999Circolare numero 53 del 2-3-1999
- Circolare · 4 mar 1999Circolare numero 56 del 4-3-1999
- Circolare · 4 mar 1999Circolare numero 55 del 4-3-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →