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Circolare

Circolare numero 09 del 04-03-1999 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la proroga, disposta dall’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti già individuati dall’ordinanza n. 2787/98. La sospensione opera dal 5 maggio 1998 al 30 giugno 1999 e riguarda anche la quota a carico dei dipendenti, nonché i termini collegati a versamenti, modulistica, azioni legali e procedimenti amministrativi. Il beneficio non è automatico: va richiesta entro il 30 giugno 1999 alla Sede Compartimentale di Napoli, con autocertificazioni e attestazione del sindaco. I contributi sospesi saranno recuperati dal mese di marzo 2000 mediante rateizzazione mensile.

Proroga della sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dal sisma Umbria-Marche del 1997

Proroga della sospensione contributiva per i soggetti colpiti dal sisma Umbria-Marche

La circolare dà notizia della pubblicazione dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanata dal Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con la quale viene prorogata la sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti interessati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche. Il provvedimento incide sui contributi previdenziali e assistenziali già contemplati dall’art. 14 dell’ordinanza n. 2787/98.

Soggetti interessati

La sospensione riguarda i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, individuati dall’art. 14 dell’ordinanza n. 2787/98. Per tali soggetti sono sospesi i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, dal 5 maggio 1998 al 30 giugno 1999.

Ambito oggettivo della sospensione

La circolare precisa che la sospensione opera per tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e il 30 giugno 1999. In particolare:

  • non devono essere irrogate, durante il periodo di sospensione, sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente;
  • la sospensione si estende ai termini relativi ad azioni legali;
  • la sospensione si applica anche ai termini dei procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze ricadenti nel periodo agevolato;
  • la sospensione riguarda sia il versamento dei contributi sia la presentazione della modulistica connessa, con riferimento al periodo aprile 1998 - maggio 1999;
  • la sospensione è applicabile anche ai debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere.

Modalità di accesso al beneficio

La sospensione non opera automaticamente, ma richiede una specifica domanda da presentare entro il 30 giugno 1999 presso la Sede Compartimentale di Napoli. Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dalla circolare:

  • una dichiarazione, resa ai sensi della normativa sull’autocertificazione, attestante che il richiedente ha la residenza o la sede legale in uno dei territori colpiti dal sisma;
  • per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, una dichiarazione di autocertificazione che attesti l’esercizio dell’attività nelle zone interessate, il grave danno subito e il fatto che le obbligazioni contributive per cui si chiede il differimento riguardano esclusivamente tale attività;
  • un’attestazione del sindaco che comprovi l’effettivo verificarsi di situazioni di grave danno per l’attività oggetto della richiesta.

La circolare aggiunge che la domanda può essere predisposta anche sul retro delle dichiarazioni richieste.

Recupero della contribuzione sospesa

Per il recupero dei contributi sospesi l’ordinanza prevede l’avvio, a partire dal mese di marzo 2000, di una rateizzazione mensile. Le modalità operative per il versamento della contribuzione sospesa e per la presentazione della relativa modulistica saranno definite con una successiva circolare.

Punti principali

Proroga della sospensione contributiva

L’ordinanza n. 2908/98 proroga la sospensione già prevista per i soggetti di cui all’art. 14 dell’ordinanza n. 2787/98. La sospensione riguarda i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, dal 5 maggio 1998 al 30 giugno 1999.

Ambito di applicazione della sospensione

La sospensione opera sui termini che scadono nel periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e il 30 giugno 1999. Essa si estende anche alle sanzioni civili e amministrative, ai termini relativi ad azioni legali, ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze comprese nel periodo e ai debiti contributivi oggetto di rateazioni o regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere.

Adempimenti connessi e modulistica

La sospensione riguarda sia i termini per il versamento della contribuzione sia quelli per la presentazione della modulistica connessa, riferiti al periodo aprile 1998 - maggio 1999. La domanda non è automatica e deve essere presentata entro il 30 giugno 1999 presso la Sede Compartimentale di Napoli.

Documentazione richiesta per la domanda

Alla domanda devono essere allegati: una dichiarazione di autocertificazione per i soggetti con residenza o sede legale nei territori colpiti, oppure una dichiarazione di autocertificazione per i soggetti residenti o aventi sede altrove che abbiano esercitato attività nelle zone interessate, abbiano subito gravi danni e intendano differire obbligazioni contributive relative esclusivamente a tale attività. È inoltre richiesta un’attestazione del sindaco che comprovi l’effettivo verificarsi di situazioni di grave danno per l’attività oggetto di sospensione. La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni.

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi sospesi dovrà avvenire a decorrere dal mese di marzo 2000, mediante rateizzazione su base mensile. Ulteriori istruzioni sulle modalità di versamento e sulla presentazione della modulistica saranno fornite con successiva circolare.

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