Circolare numero 56 del 4-3-1999
Le ordinanze ministeriali indicate in oggetto, contenenti ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti allevento sismico del giorno 9 settembre 1998 che ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza, ,hanno tra laltro sospeso, per quanto riguarda la materia di competenza dellIstituto, il versamento dei contributi per il periodo dal 9settembre al 1998 al 30 settembre 1999: -oggetto della sospensione; -soggetti beneficiari della sospensione; -comuni interessati; -indicazione dei periodi di sospensione con riferimento alle varie categorie di contribuenti; -recupero dei contributi sospesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione dei termini di versamento e di presentazione della modulistica contributiva per i soggetti colpiti dalla crisi sismica del 9 settembre 1998 nei comuni delle province di Potenza e Cosenza. La sospensione, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 1998, è stata prorogata al 30 settembre 1999 e riguarda diverse categorie di contribuenti, con regole specifiche per datori di lavoro, artigiani e commercianti, professionisti, committenti, agricoltori, datori di lavoro domestico e prosecutori volontari. Sono inoltre indicate le modalità di compilazione delle denunce, la codifica delle posizioni interessate, il recupero dei contributi sospesi senza sanzioni e le istruzioni contabili per l’imputazione dei crediti.
Sospensione dei versamenti contributivi per il sisma nelle province di Potenza e Cosenza
Sospensione dei versamenti contributivi per il sisma nelle province di Potenza e Cosenza
La circolare disciplina gli effetti delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Protezione Civile che hanno sospeso i versamenti contributivi per i soggetti colpiti dalla crisi sismica del 9 settembre 1998 nei territori delle province di Potenza e Cosenza. La misura incide sia sui termini di pagamento sia sulla presentazione della modulistica collegata, con indicazioni differenziate per le varie categorie di contribuenti e con specifiche istruzioni operative e contabili.
Fonte normativa e durata della sospensione
La sospensione trae origine dall’ordinanza n. 2860 dell’8 ottobre 1998, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998, che all’art. 2 dispone la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché, se dovuti, dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo dal 9 settembre 1998 al 31 dicembre 1998. Successivamente, l’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 1999, ha prorogato al 30 settembre 1999 il periodo di sospensione.
La sospensione riguarda i termini di scadenza dei versamenti contributivi compresi nel periodo dal 9 settembre 1998 al 30 settembre 1999 e include anche i termini per la presentazione della modulistica connessa al versamento. La circolare precisa inoltre che non si fa luogo a rimborso o restituzione dei contributi eventualmente versati nonostante la sospensione.
Ambito soggettivo e condizioni per beneficiare della misura
Possono accedere al beneficio:
- i soggetti residenti, alla data del sisma, nei comuni indicati nell’allegato 1, purché le abitazioni o gli immobili sede dell’attività produttiva siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale;
- i soggetti con sede operativa, alla data degli eventi calamitosi, nei comuni indicati nell’allegato 1, se gli immobili sede dell’attività produttiva siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità.
La circolare chiarisce che la sospensione spetta anche ai dipendenti residenti nelle zone interessate le cui abitazioni siano state sgomberate, anche se lavorano presso aziende non operanti nei territori colpiti, poiché la sospensione comprende anche la quota contributiva a loro carico.
Comuni interessati
I comuni interessati sono quelli individuati dall’art. 1, primo comma, dell’ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, come integrata dall’art. 1 dell’ordinanza n. 2860/98, e riportati nell’allegato 1 della circolare. Per la provincia di Potenza sono elencati, tra gli altri, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, Lauria, Maratea, Nemoli, Senise, Trecchina e Viggianello; per la provincia di Cosenza sono indicati Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Tortora.
Datori di lavoro soggetti a DM10/2
Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva tramite DM10/2, la sospensione riguarda sia la quota contributiva a loro carico sia quella a carico dei dipendenti. Sono sospesi i contributi dovuti dalle aziende con scadenza legale nel periodo dal 9 settembre 1998 al 30 settembre 1999; i periodi di paga interessati vanno da agosto 1998 ad agosto 1999.
Per le scadenze fino a dicembre 1998 operano i termini ordinari del 15 del mese successivo per i soggetti titolari di partita IVA e del 20 per i non titolari; per il 1999, in applicazione del D.lgs. n. 422/1998, il versamento unitario è esteso anche ai non titolari di partita IVA e la scadenza è fissata al giorno 16 del mese di riferimento.
Per le aziende della pesca e dei trasporti marittimi, tenuto conto del più ampio termine di versamento, la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 1998 a giugno 1999.
La sospensione comprende anche gli adempimenti collegati al versamento, quindi la presentazione dei modelli F24, DM10/2 e DM10/3, e tali modelli dovranno essere presentati al termine del periodo sospeso, cioè il 1 ottobre 1999, secondo modalità da successivamente emanare.
Codifica aziendale e modalità di compilazione delle denunce
Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "9J", che identifica l’azienda interessata alla sospensione dei contributi per il sisma nelle province di Potenza e Cosenza.
Per la compilazione del DM10/2, le aziende devono:
- compilare i quadri B e C con le consuete modalità;
- compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B;
- determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali è richiesta la sospensione totale o parziale;
- calcolare la differenza tra tale importo e gli eventuali importi indicati nel quadro D per fiscalizzazioni o altre agevolazioni;
- indicare la differenza, quale importo dei contributi sospesi, in uno dei righi liberi del quadro D, preceduta dal codice di nuova istituzione "N933" e dalla dicitura "contr. sosp. evento sismico ORD. n. 2847/98";
- effettuare la sommatoria delle partite del quadro D e riportare il totale nel rigo 57;
- determinare la differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 e riportarla nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57;
- versare il saldo della denuncia a credito INPS con le modalità ordinarie tramite F24, oppure presentare alla sede competente la denuncia DM10/2 con saldo a credito per le operazioni di rimborso o compensazione.
Artigiani e commercianti
La sospensione riguarda anche gli artigiani e gli esercenti attività commerciali che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare. Le scadenze interessate sono:
- 20 ottobre 1998 per i contribuenti non titolari di partita IVA, con riferimento ai contributi sul minimale imponibile per il terzo trimestre 1998, al secondo acconto 1998 sulla quota eccedente il minimale e ai contributi per periodi pregressi posti in riscossione;
- 15 novembre 1998 per i titolari di partita IVA, per i contributi sul minimale del terzo trimestre 1998 e per i contributi di periodi pregressi;
- 30 novembre 1998 per i titolari di partita IVA, per il secondo acconto 1998 sulla quota eccedente il minimale.
Per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 settembre 1999, la sospensione opera sulle scadenze del 16 febbraio 1999, 16 maggio 1999, 16 agosto 1999 e 31 maggio 1999, relative rispettivamente alle rate contributive fisse, al primo acconto sull’eccedenza e saldo 1998.
Liberi professionisti e committenti della gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è sospeso il versamento del secondo acconto 1998, con scadenza 30 novembre 1998, e del primo acconto 1999 nonché del saldo 1998, con scadenza 31 maggio 1999.
Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti dovuti per gli emolumenti del mese precedente, con scadenza al giorno 15 o al giorno 20 dei mesi da settembre a dicembre 1998, nonché i versamenti con scadenza al giorno 16 dei mesi da gennaio a settembre 1999.
Per tali soggetti si applicano anche le indicazioni sulla sospensione dei termini di presentazione delle denunce obbligatorie GLA/D, con scadenze 31 ottobre 1998, 31 gennaio 1999, 30 aprile 1999 e 31 luglio 1999.
Datori di lavoro agricolo
Per i datori di lavoro agricolo, compresa la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti, la sospensione opera sulle scadenze del 10 settembre e 10 dicembre 1998 mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero del 15 settembre e 15 dicembre 1998 mediante modello F24 FISCO-INPS-REGIONI, con riferimento alla riscossione dei contributi del primo e secondo trimestre 1998.
La sospensione si estende anche alle scadenze del 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre 1999, riferite al terzo e quarto trimestre 1998 e al primo trimestre 1999.
Sono sospesi anche i termini di presentazione del modello DMAG per la dichiarazione della manodopera occupata, relativi ai trimestri 3° e 4° 1998 e 1° e 2° 1999, con scadenza il 25 ottobre 1998, 25 gennaio 1999, 25 aprile 1999 e 25 luglio 1999; tali dichiarazioni devono essere presentate entro il 1 ottobre 1999.
La circolare precisa inoltre che nel periodo sospeso rientra anche il pagamento del contributo del 15% ex art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, relativo agli accantonamenti a fondi e casse con finalità di previdenza e assistenza integrativa.
Concedenti a piccola colonia, lavoro domestico e prosecutori volontari
Per i soggetti concedenti a piccola colonia e compartecipanti familiari, la sospensione opera sulle scadenze della III rata del 10 novembre 1998 o del 16 novembre 1998, a seconda della modalità di pagamento, e sulle rate successive del 1999 indicate dalla circolare.
Per i datori di lavoro domestico sono sospesi i versamenti relativi al terzo e quarto trimestre 1998 e al primo e secondo trimestre 1999, con scadenza rispettivamente il 10 ottobre 1998, il 10 gennaio 1999, il 10 aprile 1999 e il 10 luglio 1999. Per il recupero di tali contributi la circolare rinvia a successive istruzioni.
Per i prosecutori volontari sono sospesi i versamenti relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 1998 e al primo e secondo trimestre 1999, con scadenze 30 settembre 1998, 31 dicembre 1998, 31 marzo 1999, 30 giugno 1999 e 30 settembre 1999. Anche per questa categoria la circolare rinvia a ulteriori istruzioni sul versamento e recupero.
Recupero dei contributi sospesi
Per il recupero dei contributi sospesi, l’ordinanza n. 2873/98 del Ministro dell’Interno stabilisce che il recupero avvenga senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Inoltre, l’ordinanza n. 2908/98 prevede che il versamento dei contributi sospesi inizi dal mese di giugno 2000, in rate mensili.
La circolare non disciplina in dettaglio le modalità operative del recupero e rinvia a successive istruzioni.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi contraddistinti dal codice "N933" è istituito il conto GPA 06/61, da gestire con apposito partitario locale. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM genera una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, in duplice copia, e una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e gestione del credito sul partitario.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi oggetto di sospensione saranno fornite quando verranno definite le modalità di recupero.
Punti principali
Oggetto e durata della sospensione
La sospensione riguarda i termini di scadenza dei versamenti contributivi compresi tra il 9 settembre 1998 e il 30 settembre 1999, nonché i termini per la presentazione della relativa modulistica. La misura deriva dall’ordinanza n. 2860 dell’8 ottobre 1998 e dalla successiva proroga disposta con ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998. Non è previsto rimborso o restituzione per i contributi già versati nonostante la sospensione.
Beneficiari e condizioni di accesso
Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti nei comuni indicati nell’allegato 1, purché le abitazioni o gli immobili sede dell’attività produttiva siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale. La sospensione spetta anche ai dipendenti residenti nelle zone interessate le cui abitazioni siano state sgomberate, anche se lavorano presso aziende fuori dalle aree terremotate, poiché la misura comprende la quota contributiva a carico del lavoratore. Sono inoltre inclusi i soggetti con sede operativa nei comuni indicati, se gli immobili destinati all’attività produttiva sono stati oggetto di sgombero per inagibilità.
Ambito territoriale interessato
I comuni interessati sono quelli già individuati dall’ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, come integrata dall’ordinanza n. 2860/1998, e sono elencati nell’allegato 1. Per la provincia di Potenza sono indicati, tra gli altri, Castelluccio Inferiore, Lauria, Maratea, Nemoli, Senise e Viggianello; per la provincia di Cosenza sono indicati Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Tortora.
Datori di lavoro soggetti a denuncia DM10/2
Per i datori di lavoro, la sospensione riguarda sia la quota a loro carico sia quella a carico dei dipendenti. I contributi con scadenza legale tra il 9 settembre 1998 e il 30 settembre 1999 sono sospesi, con riferimento ai periodi di paga da agosto 1998 ad agosto 1999; per le aziende della pesca e dei trasporti marittimi la sospensione riguarda i periodi da giugno 1998 a giugno 1999. La sospensione comprende anche gli adempimenti connessi al versamento, quindi anche la presentazione di F24, DM10/2 e DM10/3. I modelli con scadenza nel periodo sospeso devono essere presentati al termine della sospensione, cioè il 1 ottobre 1999, con modalità da successivamente emanare.
Codifica delle posizioni aziendali e compilazione DM10/2
Alle posizioni contributive delle aziende interessate va attribuito il codice di autorizzazione "9J", con il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per il sisma delle province di Potenza e Cosenza. Per la compilazione del DM10/2, le aziende devono compilare i quadri B e C con le consuete modalità, compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B, determinare l’importo dei contributi riferiti ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione, sottrarre eventuali importi per fiscalizzazioni o altre agevolazioni e indicare la differenza, quale importo sospeso, in uno dei righi in bianco del quadro D con il codice "N933" e la dicitura "contr. sosp. evento sismico ORD. n. 2847/98". Dopo la sommatoria del quadro D, il totale va riportato al rigo 57 e va esposta la differenza tra i righi 33 e 57. Il saldo a credito INPS va versato con le ordinarie modalità F24 oppure la denuncia a credito va presentata alla sede competente per rimborso o compensazione.
Artigiani e commercianti
La sospensione riguarda anche artigiani ed esercenti attività commerciali, se ricorrono le condizioni previste per i beneficiari. Sono sospese le scadenze del 20 ottobre 1998 per i contribuenti non titolari di partita IVA e del 15 novembre 1998 e 30 novembre 1998 per i titolari di partita IVA. Per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 settembre 1999 la sospensione opera sulle scadenze del 16 febbraio 1999, 16 maggio 1999, 16 agosto 1999 e 31 maggio 1999, riferite rispettivamente a rate contributive fisse, acconti e saldo.
Liberi professionisti e committenti della gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è sospeso il versamento del secondo acconto 1998, con scadenza 30 novembre 1998, e del primo acconto 1999 nonché del saldo 1998, con scadenza 31 maggio 1999. Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti da effettuare il 15 o il 20 dei mesi da settembre a dicembre 1998 e quelli da effettuare entro il giorno 16 dei mesi da gennaio a settembre 1999. Per tali soggetti si applicano anche le regole sulla sospensione dei termini di presentazione delle denunce obbligatorie GLA/D con scadenze 31 ottobre 1998, 31 gennaio 1999, 30 aprile 1999 e 31 luglio 1999.
Datori di lavoro agricolo
Per i datori di lavoro agricolo la sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, con riferimento alle scadenze del 10 e 15 settembre 1998, del 10 e 15 dicembre 1998 e del 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre 1999. Sono inoltre sospesi i termini di presentazione delle denunce di manodopera tramite DMAG relative ai trimestri 3° e 4° 1998 e 1° e 2° 1999, con scadenze 25 ottobre 1998, 25 gennaio 1999, 25 aprile 1999 e 25 luglio 1999; tali denunce devono essere presentate entro il 1 ottobre 1999. La sospensione comprende anche il contributo del 15% ex art. 1, comma 194, legge n. 662/1996.
Altre categorie: piccoli concedenti, lavoro domestico e prosecutori volontari
Per i concedenti a piccola colonia e compartecipanti familiari la sospensione opera sulle rate di pagamento indicate, tra cui la III rata del 10 e 16 novembre 1998 e le rate successive del 1999. Per i datori di lavoro domestico sono sospesi i versamenti relativi al terzo e quarto trimestre 1998 e al primo e secondo trimestre 1999, con scadenze 10 ottobre 1998, 10 gennaio 1999, 10 aprile 1999 e 10 luglio 1999. Per i prosecutori volontari sono sospesi i versamenti del secondo, terzo e quarto trimestre 1998 e del primo e secondo trimestre 1999, con scadenze 30 settembre 1998, 31 dicembre 1998, 31 marzo 1999, 30 giugno 1999 e 30 settembre 1999.
Recupero dei contributi sospesi
Il recupero dei contributi sospesi deve avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 2873/98 del Ministro dell’Interno. L’ordinanza n. 2908/98 prevede che il versamento dei contributi sospesi inizi dal mese di giugno 2000, in rate mensili. La circolare rinvia a successive istruzioni per la disciplina operativa del recupero.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi contraddistinti dal codice N933 è istituito il conto GPA 06/61, da assistere con apposito partitario locale. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM genera una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, da trasmettere all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e gestione del credito sul partitario. Le istruzioni contabili per il recupero dei contributi sospesi saranno fornite alla definizione delle modalità di recupero.
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