Corte di giustizia, Sentenza C-281/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. — Procedimento penale a carico di G.K. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 31 – Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Articolo 32 – Esecuzione delle misure assegnate. — Causa C-281/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il funzionamento delle indagini transfrontaliere della Procura europea quando una misura investigativa deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Il controllo giudiziario eventualmente richiesto nello Stato membro di esecuzione non può riguardare i presupposti sostanziali della misura, riservati allo Stato membro del caso, ma solo la sua esecuzione. La soluzione è fondata sulla lettera degli articoli 31 e 32 del regolamento 2017/1939, sulla logica di fiducia reciproca e sull’esigenza di non compromettere l’efficacia delle indagini dell’EPPO.
Indagini transfrontaliere della Procura europea: la portata del controllo giudiziario nello Stato membro di esecuzione può riguardare solo l’esecuzione della misura assegnata, non la sua giustificazione e adozione.
La questione giuridica
Se gli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/1939 debbano essere interpretati nel senso che, nelle indagini transfrontaliere dell’EPPO, l’autorizzazione giudiziaria richiesta nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza consenta un controllo anche sugli elementi sostanziali della misura (responsabilità penale, indizi di reato, necessità e proporzionalità), oppure se tale controllo debba limitarsi ai soli profili di esecuzione. Si chiede inoltre se rilevi il fatto che la misura sia già stata sottoposta a controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso.
Principio di diritto
Negli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/1939, la ripartizione delle competenze nelle indagini transfrontaliere dell’EPPO è netta: la giustificazione e l’adozione della misura investigativa assegnata spettano al procuratore europeo delegato incaricato del caso e al controllo giurisdizionale dello Stato membro di tale procuratore, mentre nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza il controllo giudiziario eventualmente richiesto può riguardare soltanto le modalità di esecuzione della misura. Un previo controllo nello Stato membro del caso non amplia né riduce, di per sé, la portata del controllo nello Stato membro di assistenza; per le misure che incidono gravemente sui diritti fondamentali, gli Stati membri del caso devono comunque prevedere adeguate garanzie, incluso un controllo preventivo sulla legittimità, necessità e proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 32 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Direttiva 2014/41/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 6 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 9 della direttiva 2014/41/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 7, 17, 47, 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 TUE
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Indagini transfrontaliere della Procura europea: portata del controllo giudiziario nello Stato membro di assistenza
La sentenza, resa in un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Wien, riguarda l’interpretazione degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di indagini transfrontaliere della Procura europea (EPPO). Il problema nasceva da misure di perquisizione e sequestro disposte nell’ambito di un’indagine EPPO e da autorizzazioni giudiziarie richieste in Austria per misure da eseguire sul territorio austriaco.
Fatti e procedimento principale
Un procuratore europeo delegato tedesco aveva avviato un’indagine per frode fiscale su larga scala e partecipazione a organizzazione criminale. Nell’ambito di tale indagine, il procuratore europeo delegato austriaco incaricato di prestare assistenza aveva disposto perquisizioni e sequestri nei locali della B.O.D. GmbH, della sua società madre e nelle abitazioni di G.K. e S.L., chiedendo poi l’autorizzazione ai giudici austriaci competenti.
Dopo il rilascio delle autorizzazioni, le misure erano state eseguite. Gli interessati avevano impugnato dinanzi all’Oberlandesgericht Wien le decisioni autorizzative, sostenendo, tra l’altro, che i sospetti fossero insufficienti, che le misure non fossero necessarie o proporzionate e che fosse stato violato il rapporto di fiducia con il difensore.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il controllo giudiziario nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza dovesse comprendere anche gli elementi sostanziali della misura, quali responsabilità penale, indizi di reato, necessità e proporzionalità;
- se tale controllo dovesse essere influenzato dal fatto che la misura fosse già stata sottoposta a vaglio giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso;
- in caso di risposta negativa o parziale, quale fosse l’esatta portata del controllo nello Stato membro di assistenza.
Quadro normativo rilevante
La Corte ha richiamato la struttura del regolamento 2017/1939:
- l’articolo 4, che attribuisce all’EPPO la competenza a individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- l’articolo 8, che qualifica l’EPPO come organo indivisibile a struttura decentrata;
- l’articolo 13, che riconosce ai procuratori europei delegati il compito di agire per conto dell’EPPO;
- l’articolo 28, che consente al procuratore europeo delegato incaricato del caso di adottare misure d’indagine o farle eseguire dalle autorità competenti;
- l’articolo 30, relativo alle misure investigative disponibili, tra cui perquisizioni e congelamento di beni;
- gli articoli 31 e 32, centrali per le indagini transfrontaliere e l’esecuzione delle misure assegnate;
- l’articolo 41, sui diritti procedurali degli indagati e imputati.
La Corte ha inoltre considerato, per analogia sistematica, la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo e la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale, entrambe fondate sul principio del riconoscimento reciproco.
Ragionamento della Corte
La Corte ha innanzitutto ricordato che, nei casi transfrontalieri, il regolamento 2017/1939 distingue tra:
- la giustificazione e l’adozione della misura investigativa, disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso;
- l’esecuzione della misura, disciplinata dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.
L’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, prevede che, se la misura richiede un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro di assistenza, tale autorizzazione debba essere ottenuta secondo il diritto di quello Stato. Tuttavia, la Corte osserva che né l’articolo 31 né l’articolo 32 precisano una verifica sostanziale dei presupposti della misura da parte delle autorità dello Stato membro di assistenza.
Dal contesto normativo emerge che il sistema EPPO è costruito sulla cooperazione stretta tra procuratori europei delegati e su una ripartizione funzionale simile a quella degli strumenti di mutuo riconoscimento. Come per il mandato d’arresto europeo e per l’ordine europeo di indagine, l’autorità chiamata a eseguire non deve riesaminare le condizioni di emissione o di adozione già rimesse all’autorità competente dello Stato di origine.
Sul piano teleologico, la Corte sottolinea che il regolamento 2017/1939 mira a garantire un’azione penale efficace contro i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. Un controllo sostanziale nello Stato membro di assistenza sugli elementi di giustificazione e adozione della misura comporterebbe un doppio esame, la necessità di trasmettere e talvolta tradurre l’intero fascicolo, e in pratica un sistema meno efficiente rispetto a quello degli strumenti di cooperazione giudiziaria già esistenti.
Diritti fondamentali e garanzie
La Corte precisa tuttavia che la ripartizione delle competenze tra Stato membro del caso e Stato membro di assistenza non esonera gli Stati membri dal rispetto dei diritti fondamentali. Per misure che comportano gravi ingerenze nella vita privata, nel domicilio, nelle comunicazioni o nel diritto di proprietà, come perquisizioni domiciliari e congelamento di beni, lo Stato membro del caso deve prevedere garanzie adeguate e sufficienti, incluso un controllo giurisdizionale preventivo sulla legittimità, necessità e proporzionalità.
Richiamando gli articoli 7, 17, 47, 48 e 50 della Carta, nonché i considerando 80, 83 e 85 e l’articolo 41 del regolamento 2017/1939, la Corte evidenzia che l’EPPO deve rispettare pienamente i diritti della difesa, il diritto a un giudice imparziale e la presunzione di innocenza.
Ruolo del controllo nello Stato membro di assistenza
La Corte riconosce che, se il diritto dello Stato membro di assistenza richiede un’autorizzazione giudiziaria, tale controllo può riguardare solo i profili di esecuzione della misura, cioè le modalità concrete con cui la misura deve essere compiuta nel territorio di quello Stato. Non può invece estendersi alla valutazione dei presupposti sostanziali già riservata allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso.
Resta ferma, peraltro, la possibilità prevista dall’articolo 31, paragrafo 5, lettera c), di discutere una misura alternativa meno intrusiva e, in caso di mancato accordo, di sottoporre la questione alla camera permanente ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7.
Decisione
La Corte ha quindi risposto che gli articoli 31 e 32 del regolamento 2017/1939 devono essere interpretati nel senso che, nelle indagini transfrontaliere della Procura europea, il controllo giudiziario nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quando la misura richiede un’autorizzazione giudiziaria secondo il diritto di tale Stato, può vertere soltanto sugli elementi relativi all’esecuzione della misura e non su quelli relativi alla sua giustificazione e adozione.
Tali ultimi elementi devono essere oggetto di un previo controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, in particolare quando la misura comporta una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata garantiti dalla Carta.
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