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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29213/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione di primo grado, in una controversia che dai motivi del ricorso appare riferita a pretesi illeciti connessi all’uso e alla valenza probatoria di alcune lettere del 2007, alla legittimazione passiva di una società, a una domanda risarcitoria per il contenuto di atti difensivi e di articoli di giornale, a una dedotta partecipazione a un’associazione a delinquere in relazione a una costituzione di parte civile e alla liquidazione delle spese di lite. La Suprema Corte non ha esaminato il merito di tali censure, ritenendo il ricorso gravemente carente del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: la narrazione del fatto sostanziale e processuale era confusa, incompleta e non consentiva di comprendere domanda originaria, difese, svolgimento dei gradi di merito e contenuto della sentenza impugnata. I singoli motivi sono stati reputati anche generici e non autosufficienti, con richiamo all’inosservanza degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. nella indicazione degli atti e documenti richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’atto non contenesse un’esposizione sommaria, chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e che, inoltre, i motivi fossero frammentari, confusi e non autosufficienti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto della controversia, svolgimento del processo e posizioni delle parti senza dover ricorrere agli atti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiede la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi, pena l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito dei documenti sui quali il ricorso si fonda, con onere di precisa indicazione e produzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha costituito la base del procedimento camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi indicati dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per escludere che il requisito formale di contenuto del ricorso contrasti con il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare la compatibilità del requisito formale con il giusto processo e con la funzione nomofilattica della Corte.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ribadisce che requisiti formali rigorosi di accesso alla cassazione non violano la Convenzione se proporzionati e funzionali alla certezza del diritto e alla buona amministrazione della giustizia.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la parte espositiva non consente, con lettura autonoma dell’atto, di ricostruire in modo comprensibile il fatto sostanziale e processuale, le domande delle parti, le difese, l’iter dei gradi di merito e il contenuto della decisione impugnata.
  • Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti non è un formalismo inutile, ma uno strumento funzionale alla selezione e alla comprensione delle censure in sede di legittimità; la Corte non deve essere costretta a ricostruire la vicenda attraverso la lettura integrale degli atti del processo.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: quando si fondano su documenti o atti del processo è necessario indicarli e riprodurne in modo adeguato il contenuto rilevante, altrimenti le censure non sono scrutinabili.
  • I requisiti formali del ricorso per cassazione sono compatibili con il diritto di difesa e con l’art. 6 CEDU, purché siano chiari, prevedibili e applicati in modo proporzionato rispetto allo scopo di assicurare la funzione nomofilattica e la buona amministrazione della giustizia.
  • La mancata intellegibilità della vicenda processuale e la genericità delle doglianze determinano l’inammissibilità dell’intero ricorso, senza necessità di esame nel merito dei singoli motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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