Sentenza del 13/03/2019 n. 351 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazione detrazione Tremonti ambientale - Rettificabilità della dichiarazione originaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa tributaria sostenendo che la dichiarazione originaria, nella quale non era stato indicato il credito o la detrazione derivante dall’investimento ambientale, poteva essere rettificata mediante una dichiarazione successiva. La mancata indicazione del beneficio nella dichiarazione iniziale era riconducibile a un errore di fatto o di diritto e non comportava, di per sé, la perdita dell’agevolazione, purché fossero dimostrati tutti i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta contestabile. Il contribuente può rettificare la dichiarazione originaria e, anche nel giudizio tributario, far valere l’errore commesso nella prima dichiarazione, dimostrando la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. In sostanza, l’omessa indicazione del beneficio nella dichiarazione iniziale non impedisce il riconoscimento della detrazione quando il diritto sostanziale è provato.
Norme richiamate
Art. 6 della legge n. 388/2000
Detrazione fiscale per investimenti ambientali, c.d. Tremonti ambientale.
Il beneficio può essere riconosciuto quando il contribuente dimostra di possedere i requisiti sostanziali previsti dalla norma, anche se la detrazione non è stata indicata nella dichiarazione originaria.
Massime di principio
- La mancata indicazione in dichiarazione di un’agevolazione fiscale non determina automaticamente la perdita del beneficio, se il contribuente dimostra di averne maturato i requisiti sostanziali.
- La dichiarazione dei redditi può essere rettificata per correggere errori di fatto o di diritto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina tributaria applicabile.
- Il contribuente può far valere l’errore anche nel contenzioso contro una pretesa dell’Amministrazione finanziaria, allegando e provando il proprio diritto all’agevolazione.
- La correzione dichiarativa non consente di creare ex post un diritto inesistente: devono essere provati l’investimento, la sua qualificazione ambientale e tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra requisiti sostanziali dell’agevolazione, che devono esistere ed essere documentati, e adempimenti formali dichiarativi, la cui omissione può essere emendabile.
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