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Sentenza

Sentenza n. 5875/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Volla sull'atto di diffida notificato a mezzo pec in data 17/04/2025, e sul successivo sollecito pure notificato a mezzo pec in data 23/02/2026, con cui si chiedeva l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia edilizia relativamente all'unità abitativa, sita al piano terra, in Volla (NA) alla Via Palazziello n. 225/A. e per la conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Volla di provvedere espressamente sull'istanza del ricorrente, concludendo il procedimento mediante l'adozione delle misure repressive e ripristinatorie previste dalla legge, entro un termine da fissarsi da codesto Ecc.mo Tribunale.

Giustizia amministrativa202602603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Volla sulla diffida del 17 aprile 2025 e sul successivo sollecito del 23 febbraio 2026, diretti a ottenere l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e l'adozione di misure repressive rispetto a una tettoia di circa 75 mq realizzata al piano terra

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune e proprietaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario dell'unità al primo piano ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'inerzia comunale e di ordinare al Comune di concludere il procedimento con misure repressive e ripristinatorie. Ha dedotto la realizzazione, nell'unità sottostante appartenente alla controinteressata, di una tettoia di circa 75 mq, assentita da SCIA presentata il 16 settembre 2022, che a suo avviso avrebbe richiesto un permesso di costruire; ha inoltre chiesto l'annullamento della SCIA e lamentato la lesione del diritto di veduta in appiombo ai sensi dell'art. 907 c.c., invocando la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 27 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata prova della notifica alla controinteressata e per carenza di interesse, nonché il difetto di giurisdizione amministrativa sulla questione delle distanze; nel merito ha contestato la sussistenza di un abuso e ha riferito che la SCIA riguardava più opere. La controinteressata ha eccepito la tardività dell'impugnazione della SCIA, la cui conoscenza sarebbe risalita almeno al 4 aprile 2025, e l'improcedibilità per l'avvenuta attivazione di verifiche comunali. Ha inoltre evidenziato che il ricorso era stato proposto il 17 aprile 2026, oltre un anno dopo la diffida.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare compiutamente le ulteriori eccezioni. Ha rilevato che, dopo le segnalazioni, la Polizia municipale aveva svolto sopralluoghi il 24 febbraio e il 18 marzo 2026 e che il Comune aveva riscontrato l'istanza con nota del 29 maggio 2026: l'amministrazione si era quindi attivata, verificando i lavori e ritenendo la tettoia assentita dai titoli edilizi esistenti, senza ravvisare ragioni per annullarli. Il fatto che l'attività comunale si sia manifestata anche dopo la proposizione del ricorso escludeva la persistenza di un silenzio-inadempimento e dell'interesse a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere. Quanto alla contestazione relativa alle distanze e alla veduta, la Polizia municipale aveva precisato che i titoli edilizi erano fatti salvi i diritti dei terzi e che le eventuali controversie civilistiche spettavano al giudice ordinario; il TAR ha osservato che, sotto tale profilo, la questione non riguardava più l'esercizio dei poteri amministrativi di vigilanza. Ha altresì rilevato, pur senza fondare su questo la statuizione conclusiva, che il ricorso era stato proposto oltre il termine annuale indicato dall'art. 31, comma 2, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in 1.000 euro ciascuno in favore della controinteressata e del Comune, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Sorvolando sul fatto che la diffida inviata al Comune è datata 4 aprile 2025 e il ricorso è stato proposto solo il 17 aprile 2026, in violazione dell’art. 31 comma 2 c.p.a., ciò che rileva è che la controinteressata Paola Romano ha depositato in giudizio documenti attestanti l’assenza di inerzia del Comune di Volla.

    Il TAR rileva che l'azione avverso il silenzio è stata proposta oltre il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a., ma dichiara il ricorso improcedibile principalmente perché il Comune si era attivato.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il ricorso è stato proposto solo il 17 aprile 2026, in violazione dell’art. 31 comma 2 c.p.a., ciò che rileva è che la controinteressata Paola Romano ha depositato in giudizio documenti attestanti l’assenza di inerzia del Comune di Volla.

    La decisione considera decisiva l'assenza di inerzia: l'attivazione comunale e il riscontro successivo fanno venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia sull'obbligo di concludere il procedimento.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile quando, anche dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione si attiva e adotta un riscontro espresso che manifesta la propria valutazione sull'istanza, facendo venir meno l'inerzia e l'interesse a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
  • Le contestazioni relative al rispetto delle distanze tra proprietà e alla lesione della veduta hanno natura civilistica e spettano al giudice ordinario; il rilascio di un titolo edilizio, fatto salvo il diritto dei terzi, non risolve tali controversie.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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