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Legge

L.R. Sicilia 5/2011

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,

Normativa regionaleL.R. Sicilia 5/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana n. 5/2011 aggiorna la disciplina del procedimento amministrativo, recepisce SCIA, silenzio-assenso e accesso, rafforza trasparenza e pubblicità online, introduce misure di digitalizzazione, performance e contrasto a corruzione/mafie, disciplina SUAP e modifica alcuni profili di organizzazione e semplificazione normativa. Diverse previsioni sono transitorie e legate a termini ormai scaduti nel 2011-2012.

Trasparenza, semplificazione e digitalizzazione della PA regionale; SUAP; anticorruzione; riordino normativo in Sicilia

Trasparenza, semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione in Sicilia

La legge regionale disciplina in modo organico il procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti, la digitalizzazione dei servizi, il funzionamento dello Sportello unico per le attività produttive e varie misure di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Si applica nel solo territorio della Regione Siciliana e interviene soprattutto sulla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e su altre leggi regionali connesse.

Ambito di applicazione e principi generali

L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti o vigilati, degli enti locali e dei relativi enti strumentali deve perseguire i fini di legge secondo criteri di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza, nel rispetto anche dei principi dell’Unione europea. La disciplina si applica inoltre alle società a totale o prevalente capitale pubblico, ma solo per l’esercizio di funzioni amministrative. Anche i soggetti privati che svolgono attività amministrative devono assicurare il rispetto di tali criteri.

Tempi di conclusione del procedimento e responsabilità per il ritardo

La regola generale è la conclusione del procedimento entro 30 giorni, salvo termini diversi previsti da leggi o regolamenti. Le amministrazioni regionali possono fissare termini fino a 60 giorni; in presenza di particolare complessità e delle esigenze indicate dalla norma, i termini possono arrivare fino a 150 giorni. Gli altri enti del perimetro applicativo possono adottare termini analoghi secondo i propri ordinamenti.

Il termine decorre dall’avvio d’ufficio o dalla ricezione della domanda nei procedimenti a iniziativa di parte. Il termine deve essere reso pubblico e pubblicizzato tramite i siti web delle amministrazioni.

La sospensione è ammessa per acquisire pareri e, una sola volta e per non più di 30 giorni, per ottenere informazioni, documenti o certificazioni già non disponibili presso l’amministrazione procedente.

Se il procedimento non si conclude nei termini, occorre motivare il ritardo; le amministrazioni costituiscono nuclei ispettivi interni per verificarne le ragioni. La mancata o ritardata emanazione del provvedimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa, nonché della retribuzione di risultato. I dati sul rispetto dei termini e sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento incidono anche sulla valutazione della performance. È previsto il risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla violazione, dolosa o colposa, del termine di conclusione.

Le determinazioni sui termini da adottare ai sensi della nuova disciplina dovevano essere emanate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; decorso tale termine, opera il termine generale di 30 giorni.

Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale

La Regione deve assicurare la disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell’informazione amministrativa in modalità digitale, organizzandosi con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

L’Assessore regionale per l’economia predispone il Piano per l’innovazione tecnologica della Regione (PITRE), sottoposto al parere della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana e all’approvazione della Giunta regionale; il decreto del Presidente della Regione è emanato entro i 30 giorni successivi. Il Piano vale per l’amministrazione regionale e per i soggetti ricompresi nell’articolato di base.

Il Piano deve indicare fasi, tempi, oneri finanziari e relative coperture. La mancata indicazione degli oneri e delle coperture comporta la nullità delle obbligazioni derivanti dall’attuazione del Piano. La disciplina non può comportare nuovi o maggiori oneri per la Regione.

Conferenza di servizi, pareri e valutazioni tecniche

Nella Regione si applicano le regole statali sulla conferenza di servizi. Nei casi di dissenso motivato espresso da amministrazioni regionali o locali in materie sensibili, la decisione è rimessa alla Giunta regionale entro 10 giorni; la decisione è assunta entro 30 giorni dalla completezza della documentazione, prorogabili di altri 30 giorni dal Presidente della Regione in caso di complessità istruttoria.

Per i pareri obbligatori, l’organo consultivo deve rispondere entro il termine previsto dalla disciplina vigente o, in mancanza, entro 20 giorni. Se chiede integrazioni istruttorie, il termine si sospende; tali richieste possono essere formulate una sola volta. Decorso il termine senza parere, l’amministrazione procede, salvo i pareri obbligatori resi da amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e sanitaria.

Per i pareri facoltativi, se non resi entro 20 giorni, l’amministrazione procede comunque; anche qui si applica la sospensione per richieste istruttorie. Il mancato rispetto dei termini impone all’organo consultivo una relazione sintetica sulle ragioni del ritardo e rileva ai fini della responsabilità dirigenziale.

Il termine per le valutazioni tecniche negli articoli richiamati è stato ridotto da 90 a 45 giorni.

SCIA, silenzio-assenso e diritto di accesso

Nella Regione si applicano direttamente le disposizioni statali sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sul silenzio-assenso.

Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni statali sugli atti accessibili, sui limiti e sulle modalità di esercizio. È istituita presso la Presidenza della Regione la Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi, che adotta le determinazioni previste dalla disciplina statale.

Abrogazioni e adeguamenti formali alla legge regionale sul procedimento

La legge abroga alcune disposizioni della legge regionale n. 10/1991 e aggiorna i rinvii interni, oltre a sostituire il testo di alcune sanzioni economiche con l’importo di 50 euro. Vengono anche introdotte o aggiornate le rubriche degli articoli della legge sul procedimento amministrativo, senza modificarne in sé il contenuto sostanziale.

Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

I comuni devono esercitare le funzioni di SUAP assicurando piena attuazione alla disciplina statale di riferimento e al regolamento attuativo statale.

L’Assessore regionale per le attività produttive adotta un disciplinare tecnico per modulistica unificata e standardizzazione degli allegati, previa concertazione con imprese, professionisti ed enti locali. Sono promosse intese per l’integrazione degli sportelli unici nel portale nazionale "impresainungiorno" e accordi di coordinamento tra pubbliche amministrazioni per migliorare assistenza, servizi e diffusione delle buone pratiche.

È prevista anche la costituzione di un Comitato tecnico regionale, senza compensi per i componenti, con funzioni di indirizzo, monitoraggio e impulso per la semplificazione burocratica e la gestione telematica degli sportelli.

I procedimenti amministrativi in materia di attività produttive e prestazioni di servizi, nonché quelli di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione, sono disciplinati dal regolamento statale sul SUAP.

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

I soggetti pubblici regionali devono perseguire il miglioramento continuo della qualità e dell’efficienza dei servizi, valorizzando il merito, la produttività e la qualità della prestazione lavorativa secondo principi di selettività e concorsualità.

Dal 1° gennaio 2012 si applicano, per quanto compatibili, i criteri e i principi del decreto legislativo n. 150/2009 ai sistemi regionali di valutazione delle strutture e della performance dei dipendenti. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione doveva adottare un regolamento per le modalità attuative e per la nomina, composizione e funzionamento degli organismi di valutazione.

Trasparenza, pubblicità legale e obblighi di pubblicazione online

Nell’uso di risorse dei fondi strutturali UE e del Fondo per le aree sottoutilizzate si applicano le procedure previste dalla normativa statale richiamata.

Le amministrazioni regionali si adeguano agli obblighi di pubblicazione con effetto di pubblicità legale previsti dalla legge n. 69/2009. Gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici e acquistano valore legale con l’inserimento nei siti telematici degli enti. Restano esclusi gli atti intermedi di un procedimento in corso la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

Con decreto presidenziale sono stabilite le modalità di pubblicazione e la data dalla quale la pubblicazione cartacea non ha più effetto di pubblicità legale per gli atti interessati.

Le amministrazioni devono pubblicare sui propri siti, in apposite aree, bilanci, spese del personale, riparto del fondo per la retribuzione accessoria, peso degli aggregati di spesa e curricula dei soggetti esterni con incarichi di consulenza o direzione. Devono inoltre rendere disponibili, con accesso diretto dalla home page, l’elenco delle unità organizzative e delle rispettive competenze, i moduli e formulari per le istanze, le dichiarazioni sostitutive e l’elenco della documentazione da allegare, indicando i casi di silenzio-assenso e SCIA con tempi ed effetti.

Rapporto annuale, stemma regionale e contrasto alla corruzione e alle mafie

La Giunta regionale approva un rapporto annuale sul funzionamento dell’amministrazione, predisposto dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, che individua miglioramenti del servizio e interventi normativi o amministrativi necessari.

La Regione disciplina l’uso uniforme del proprio stemma mediante un manuale da predisporre entro sei mesi, per garantire identità visiva e uso corretto in modulistica, segnaletica, fiere e altre applicazioni.

Per il contrasto a corruzione e infiltrazioni mafiose, Regione, enti locali e altri enti del perimetro applicativo devono svolgere attività di prevenzione, informazione e formazione del personale, in particolare nei settori appalti, urbanistica ed edilizia, oltre a ogni altra azione utile, in coerenza con il Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione adottato dalla Giunta regionale.

Riordino e semplificazione normativa

Il Governo della Regione deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e il coordinamento delle leggi regionali con quelle statali, secondo criteri di abrogazione espressa delle norme prive di efficacia, coordinamento e semplificazione del testo, conversione dei rinvii statici in dinamici, linguaggio normativo chiaro e progressiva delegificazione nelle materie non riservate alla legge.

Sono inoltre aggiornate le regole regionali sulla delegificazione dei procedimenti amministrativi, che devono avvenire con regolamenti da adottare entro sei mesi dalla legge di delegificazione, previa deliberazione della Giunta, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa e, se necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali o di categoria e le Commissioni parlamentari competenti.

Responsabilità dirigenziale e controlli

I dirigenti possono essere chiamati a riferire direttamente su richiesta del Presidente della Regione o dell’Assessore competente; possono essere disposti accertamenti e ispezioni per verificare l’adempimento delle direttive. Gli organi di governo definiscono obiettivi e programmi e verificano i risultati della gestione amministrativa, con possibilità di accertamenti anche ispettivi. I dirigenti hanno l’obbligo di attuare le direttive e riferire annualmente o quando richiesto.

Patrocinio legale dell’amministrazione regionale

Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, purché iscritto all’albo degli avvocati secondo la normativa richiamata.

Procedimento edilizio e concessione edilizia

Per accelerare il rilascio della concessione edilizia, viene soppressa la commissione edilizia comunale. La legge riduce i termini procedimentali della disciplina regionale richiamata: alcune scadenze passano da 60 a 20 giorni e da 120 a 75 giorni, con soppressione di un passaggio istruttorio che prevedeva il parere della commissione edilizia comunale.

Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

Comuni e province possono gestire i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, o società a capitale interamente pubblico. Le istituzioni possono avere come scopo solo la gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, gli enti locali devono adeguare i propri statuti.

Disposizioni su organismi, uffici e altre misure organizzative

Sono eliminate previsioni sulla durata in carica dei componenti di determinati consigli di amministrazione di enti regionali per non vedenti/ipovedenti. Per il Consorzio per le autostrade siciliane, le note legislative prevedono la natura di ente pubblico economico, con adeguamento statutario entro 90 giorni, specifiche regole sul personale e possibilità di trasformazione dei part-time in full-time senza oneri aggiuntivi, oltre a criteri di copertura dei posti vacanti.

Per l’Ufficio di Bruxelles vengono trasferite e ridefinite funzioni organizzative già assegnate al precedente assetto, con attuazione entro 90 giorni mediante decreto presidenziale. In materia di attività e servizi info-telematici, la direzione generale è attribuita al dipartimento regionale del bilancio e del tesoro/Ragioneria generale della Regione.

Valutazione di attualità

La legge contiene molte disposizioni strutturali ancora utili come quadro di riferimento della semplificazione amministrativa regionale, ma include anche termini e adempimenti ormai scaduti, oltre a norme transitorie riferite a esercizi e adempimenti del 2011-2012. Pertanto l’atto è in parte storicizzato, ma non integralmente obsoleto.

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