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Legge

L.R. Sicilia 9/2011

Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole

Normativa regionaleL.R. Sicilia 9/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove nelle scuole siciliane lo studio della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano, tramite moduli didattici inseriti nei piani di studio nel rispetto dell’autonomia scolastica. Entro 90 giorni l’assessore regionale definisce gli indirizzi attuativi con decreto, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Promozione dell’insegnamento della storia, letteratura e lingua siciliana nelle scuole

Promozione dell’insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano

La legge della Regione Siciliana mira a valorizzare e introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado lo studio della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano. L’intervento si colloca nell’ambito dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e si realizza attraverso specifici moduli didattici inseriti nei piani obbligatori di studio previsti dalla normativa nazionale e nella quota regionale disponibile.

Ambito di applicazione e contenuti didattici

La disciplina riguarda l’intero percorso scolastico, senza limitazioni a specifici livelli di istruzione. I moduli didattici devono trattare:

  • la storia siciliana dall’età antica fino all’attualità;
  • la letteratura siciliana;
  • il patrimonio linguistico siciliano.

Gli interventi formativi devono comprendere anche approfondimenti critici e confronti fra le diverse epoche e civiltà, gli orientamenti storiografici più significativi e lo sviluppo dell’istituzione regionale, anche attraverso lo studio dello Statuto della Regione.

Indirizzi regionali di attuazione

L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è incaricato di definire, con proprio decreto, gli indirizzi per l’attuazione degli interventi didattici. Il decreto deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Nella predisposizione degli indirizzi, l’assessore opera con la collaborazione:

  • delle Università siciliane;
  • dei Centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica.

Il decreto è adottato previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. La norma, quindi, è configurata come finanziariamente neutra.

Applicazione nel tempo

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e si applica nel territorio della Regione Siciliana. Non contiene una disciplina temporanea o limitata a esercizi finanziari specifici; tuttavia il termine di 90 giorni riguarda solo l’adozione del decreto assessoriale di attuazione.

Obblighi finali

La legge impone a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Siciliana.

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