Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 10/2011

Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 10/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana disciplina il fondo di garanzia per la formazione professionale, con misure di sostegno al reddito e di accompagnamento alla fuoriuscita per il personale del settore, e regola per il 2011 specifiche erogazioni e contributi agli enti di formazione. Prevede inoltre il versamento di 12 milioni di euro al bilancio regionale e il finanziamento di borse di studio per le scuole di specializzazione di medicina, oltre a una modifica puntuale alla l.r. n. 7/2011.

Interventi per la formazione professionale e finanziamento di borse di specializzazione medica

Interventi nel settore della formazione professionale e finanziamenti per il 2011

La legge regionale della Sicilia interviene sul fondo di garanzia per la formazione professionale, detta disposizioni transitorie per l’erogazione di somme agli enti del settore per l’anno formativo 2011 e disciplina alcune acquisizioni di entrate al bilancio regionale, destinando risorse anche al finanziamento di borse di studio per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Fondo di garanzia per la formazione professionale

La legge autorizza l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale ad attivare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio già quantificati dalla normativa regionale previgente, gli interventi a carico del fondo istituito per il settore della formazione professionale. Tali interventi devono essere coerenti con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalla normativa nazionale e dai contratti di settore.

Il fondo è destinato a misure complementari, integrative e di anticipazione rispetto agli interventi nazionali. Può inoltre finanziare contributi a favore degli enti bilaterali regionali del settore, se previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore deve adottare un decreto per definire le modalità operative di gestione del fondo.

Destinatari degli interventi e priorità

Gli interventi del fondo sono destinati, con priorità ai soggetti con almeno 30 mesi di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge, a:

  • dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato instaurato per le finalità della disciplina regionale sulla formazione professionale;
  • personale impegnato nei servizi di orientamento e dell’obbligo di istruzione e formazione;
  • personale degli sportelli multifunzionali in servizio alla medesima data.

In conformità alla normativa nazionale di settore, e su richiesta dei lavoratori previa concertazione sindacale, il fondo può finanziare anche interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del personale interessato.

Alimentazione del fondo

Confluiscono nel fondo, oltre al recupero delle anticipazioni disposte a suo carico, i definanziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell’offerta formativa, in coerenza con la disciplina regionale richiamata dalla legge.

Disposizioni transitorie per l’anno formativo 2011

Per l’anno formativo 2011, nei limiti delle risorse attribuite a ciascun ente, il contributo regionale può coprire le spese di retribuzione e i relativi oneri sociali del personale docente e non docente degli enti di formazione, per un massimo di 4 mesi antecedenti l’inizio dell’anno formativo.

Sempre limitatamente all’anno formativo 2011, e in considerazione dei ritardi nell’avvio del Piano regionale dell’offerta formativa, per ottenere le percentuali di finanziamento relative al pagamento delle retribuzioni del personale gli enti attuatori devono presentare il Documento unico di regolarità contributiva con riferimento al periodo in cui è avvenuta l’ultima erogazione delle percentuali di finanziamento del Piano dell’anno precedente.

Acquisizioni di entrate al bilancio regionale e borse di studio mediche

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, 12.000 migliaia di euro di disponibilità liquide non utilizzate del Fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati devono essere versate, senza commissioni, in entrata a un apposito capitolo del bilancio regionale 2011 e del triennio 2011-2013.

Per le finalità del Titolo I della legge regionale n. 33/1994 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, un’ulteriore spesa di 7.000 migliaia di euro, destinata esclusivamente al pagamento delle obbligazioni derivanti da contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.

La copertura di tale onere avviene mediante quota parte delle entrate derivanti dal versamento di cui sopra. Le risorse residue, pari a 5.000 migliaia di euro, sono iscritte nel bilancio di previsione 2011 su specifica unità previsionale e capitolo indicati dalla legge.

Modifica alla l.r. n. 7/2011

La legge contiene anche una modifica puntuale all’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, ma il testo consolidato fornito non riporta integralmente la nuova formulazione risultante.

Regime temporale e ambito di efficacia

Le disposizioni hanno efficacia nel territorio della Regione Siciliana. Le misure più rilevanti sul piano finanziario e contributivo sono espressamente riferite all’anno formativo 2011 o all’esercizio finanziario 2011, quindi hanno carattere essenzialmente transitorio e non risultano utilmente applicabili in via ordinaria oggi, salvo gli effetti residui di bilancio o di rapporti già sorti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.