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Legge

L.R. Sicilia 6/2011

Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e

Normativa regionaleL.R. Sicilia 6/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in Sicilia le regole su schede e voto per sindaco, presidente della provincia e consigli, introduce parità di genere nelle liste e nelle giunte, modifica il premio di maggioranza e la mozione di sfiducia, disciplina l’elezione nei comuni tra 10.000 e 15.000 abitanti e nei consigli circoscrizionali, e prevede la Consulta dei cittadini migranti. Gli effetti decorrono in via generale dall’1 gennaio 2012, salvo alcune disposizioni immediate.

Modifiche alla disciplina siciliana di elezione e composizione degli organi comunali e provinciali

Modifiche alla disciplina elettorale e agli organi comunali e provinciali in Sicilia

La legge regionale siciliana interviene sulla normativa in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali, aggiornando le regole di voto, riparto dei seggi, composizione delle giunte e alcuni istituti di partecipazione e controllo politico-amministrativo.

Modalità di espressione del voto

Per l’elezione del sindaco, del presidente della provincia e, in un caso specifico, del presidente del consiglio circoscrizionale, la scheda è unica rispetto a quella del consiglio e riporta i candidati in appositi rettangoli con il contrassegno della lista o delle liste collegate. L’elettore esprime separatamente il voto per il candidato e per la lista; il voto dato solo alla lista non si estende al candidato e viceversa. È ammesso anche il voto disgiunto, cioè per un candidato non collegato alla lista prescelta.

Sistema di elezione dei consigli provinciali

Per i consigli provinciali il riparto dei seggi tra liste e gruppi di liste collegate avviene con metodo proporzionale basato sui quozienti più alti. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi sono poi distribuiti tra le singole liste con lo stesso criterio. È previsto un premio di maggioranza: alla lista o al gruppo di liste collegato al presidente eletto va comunque il 60% dei seggi, se non già raggiunto, purché nessun’altra lista o gruppo abbia superato il 50% dei voti validi; il premio per il presidente eletto al primo turno opera solo se la lista o le liste collegate hanno conseguito almeno il 40% dei voti validi. La ripartizione nei collegi segue inoltre regole specifiche per la distribuzione dei seggi provinciali e per la graduatoria dei candidati in base alle preferenze.

Rappresentanza di genere nelle liste

Nelle liste per il consiglio comunale e per il consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei componenti della lista. La disciplina introduce quindi un limite quantitativo volto a garantire una presenza minima dell’altro genere nelle candidature.

Composizione delle giunte comunali e provinciali

Le giunte comunali e provinciali devono essere composte in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente di giunta è compatibile con quella di consigliere comunale o provinciale, ma i consiglieri non possono superare la metà dei componenti della giunta. Sono inoltre previste cause di incompatibilità familiari: non possono far parte della giunta coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al secondo grado del sindaco o del presidente della provincia, degli altri componenti della giunta e dei consiglieri.

Limite per le giunte comunali

Per le giunte comunali viene aggiunta una specificazione ulteriore: il numero dei componenti non deve essere inferiore a 4, fermo restando il limite massimo già previsto rispetto all’organo elettivo di riferimento.

Interpretazione autentica sul premio di maggioranza

La legge chiarisce, con interpretazione autentica, che ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non si computano i voti espressi per liste che non sono ammesse all’assegnazione dei seggi secondo le norme speciali richiamate dalla stessa legge regionale elettorale.

Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale richiede ora il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’organo. Inoltre non può essere presentata prima di 24 mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato stesso.

Elezione nei comuni con popolazione tra 10.000 e 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto in turno unico, contestualmente al consiglio comunale. Il candidato sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste, con efficacia subordinata alla corrispondente dichiarazione dei delegati delle liste. Se nessun candidato ottiene il maggior numero di voti, è previsto il ballottaggio tra i due più votati la seconda domenica successiva; in caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; sono ammesse all’assegnazione dei seggi solo le liste che abbiano raggiunto almeno il 5% dei voti validi. È previsto un premio di maggioranza fino al 60% dei seggi per la lista o il gruppo di liste collegate al sindaco eletto, alle condizioni indicate dalla legge, e l’elezione dei consiglieri avviene secondo le preferenze individuali.

Elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente

Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno, contestualmente al consiglio. Si applicano a tale carica le regole su requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco nei comuni con sistema proporzionale.

La candidatura alla presidenza deve essere collegata a una o più liste del consiglio circoscrizionale; è richiesta anche la dichiarazione di non avere accettato la candidatura in altra circoscrizione. L’elettore vota separatamente presidente e lista, con possibilità di voto disgiunto. È eletto il candidato con più voti validi; in caso di parità, il più anziano.

Per la presentazione delle liste circoscrizionali e della collegata candidatura a presidente sono richieste da 350 a 700 sottoscrizioni, salvo il caso di presentazione congiunta con la lista per il consiglio comunale con lo stesso contrassegno. È inoltre vietato sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione.

Revoca del presidente del consiglio provinciale e comunale

È introdotta la mozione motivata di revoca del presidente del consiglio provinciale o comunale, da presentarsi secondo le modalità dello statuto e da approvarsi per appello nominale con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del consiglio. L’approvazione determina la cessazione dalla carica.

Relazione sullo stato di attuazione del programma

Nella seduta consiliare dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma il sindaco partecipa espressamente ai lavori del consiglio.

Consulta dei cittadini migranti

Nei comuni in cui siano presenti comunità di cittadini residenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea deve essere istituita e disciplinata con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. I comuni devono adeguare gli statuti entro 90 giorni; in caso di inerzia interviene in via sostitutiva l’assessore regionale competente.

Decorrenza e adeguamenti statutari

Le disposizioni della legge producono effetti dall’1 gennaio 2012, salvo quelle relative agli articoli 6, 10 e 12, che seguono un diverso regime. Per gli enti locali sono previsti specifici obblighi di adeguamento statutario entro 90 giorni per le norme sulla revoca dei presidenti dei consigli e sulla Consulta dei cittadini migranti.

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