Cassazione Penale, Sentenza n. 26349/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Pavia (condanna per truffa aggravata). La doglianza principale era fondata sull'asserita inosservanza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: il difensore ha sostenuto che l'atto di appello conteneva l'elezione di domicilio presso il difensore e quindi era valida la notifica del decreto di citazione; in subordine si è dedotto che l'imputato era detenuto (presso la Casa di reclusione di Treviso) e quindi la notifica avrebbe dovuto essere eseguita in carcere, rendendo irrilevante l'elezione di domicilio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i profili: a) l'atto di appello non conteneva una formale dichiarazione/elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato né un richiamo preciso a precedente elezione depositata nel fascicolo, sicché non risultava individuabile il luogo per la notifica del decreto di citazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; b) non è stato provato né emergente dagli atti che l'imputato fosse effettivamente in stato di detenzione al momento del deposito dell'appello, pertanto non poteva operare l'eccezione sulla notifica in luogo di detenzione. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (De Felice 24/10/2024 e la pronuncia 27/02/2020) circa l'applicabilità e l'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiede che l'impugnazione contenga o richiami espressamente ed in modo inequivoco una dichiarazione o elezione di domicilio idonea a consentire l'immediata individuazione del luogo per la notifica del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto che l'indicazione in intestazione dell'atto, non corroborata da atto formale sottoscritto dall'imputato o da richiamo a precedente elezione nel fascicolo, sia insufficiente.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso in cassazione è stato formulato ai sensi di questa disposizione (violazione di norme di diritto), ma è stato ritenuto infondato e quindi inammissibile.
art. 156, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata nella valutazione dell'interazione con l'art. 581: quando lo stato di detenzione dell'imputato è noto al giudice che procede, la disciplina sull'elezione di domicilio non trova applicazione; se non nota, l'art. 581 può essere invocato per l'inammissibilità.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Principio secondo cui la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, abrogata successivamente, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; e indicazione interpretativa che il richiamo a precedente elezione di domicilio nel fascicolo è sufficiente se è espresso, specifico e immediatamente individuabile.
Sentenza Sezioni Unite n. 12778 del 27/02/2020 (S.)
Principio che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione anche se sia stata fatta elezione di domicilio, a condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti.
Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024 (Pompizii)
Applicazione giurisprudenziale: l'art. 581, comma 1-ter, si applica all'atto di appello dell'imputato detenuto per altra causa solo se lo stato di detenzione non è noto al giudice che procede; se noto, notifiche domiciliari non necessarie.
Ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter; la Corte ha comunque stabilito l'applicazione temporale delle norme abrogate ai ricorsi proposti entro la data indicata.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (relazione illustrativa citata)
Riferimento normativo utilizzato dal ricorrente per sostenere che, in caso di detenzione, la notifica deve essere eseguita nella casa di reclusione; la Corte ha richiamato il principio ma ha escluso che la detenzione risultasse dagli atti nel caso concreto.
Massime di principio
- Per rendere valida l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in grado d'appello è necessario che l'elezione sia espressa con atto formale sottoscritto dall'imputato o che l'impugnazione richiami in modo preciso e individuabile una precedente elezione contenuta nel fascicolo.
- L'indicazione della presunta elezione di domicilio nell'intestazione dell'atto sottoscritto solo dal difensore è, di per sé, insufficiente a soddisfare i requisiti dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
- Se l'imputato è detenuto, le notifiche devono essere eseguite nel luogo di detenzione quando lo stato di detenzione risulta dagli atti; se tale stato non risulta al giudice che procede, trova applicazione la disciplina sull'elezione di domicilio (possibile inammissibilità dell'impugnazione in mancanza).
- Chi propone appello deve documentare chiaramente lo stato di detenzione (se rilevante) o la formale elezione di domicilio; alla mancanza di tali elementi può seguire l'inammissibilità dell'appello e sanzioni economiche a livello di cassazione.
- Verificare la temporalità delle norme: norme abrogate possono continuare ad applicarsi nei rapporti temporali indicati dalla giurisprudenza di legittimità (attenzione alle pronunce delle Sezioni Unite che definiscono l'applicabilità temporale).
- Prassi consigliata per il difensore: allegare procura speciale sottoscritta dall'imputato contenente espressa elezione di domicilio o, in mancanza, richiamare con precisione il documento precedente e la sua collocazione nel fascicolo; se l'assistito è/dovrebbe essere detenuto, inserire documentazione idonea a provare lo stato di detenzione.
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