Deliberazione n. 778 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano l’obiettivo di impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme e di preservare, per fini probatori, l’eventuale contenuto acquisito in chiaro. Il provvedimento conferma quindi l’intervento rapido previsto dalla disciplina sul c.d. revenge porn.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn e mira a impedire la diffusione di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e base normativa
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle due piattaforme digitali indicate. Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di questo tipo e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure adottate in via d’urgenza
Prima della ratifica collegiale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo aveva adottato le determinazioni nn. 484 e 485 del 9 dicembre 2025, ritenendo la segnalazione compatibile con la disciplina applicabile. In particolare, aveva disposto:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Esito: ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 18 dicembre 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 9 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma dunque l’efficacia delle misure di contrasto alla possibile diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme coinvolte.
Punti principali
Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Telegram e TikTok indicate nella segnalazione.
Provvedimenti urgenti del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 484 e 485 del 9 dicembre 2025, dirette ai gestori delle piattaforme.
Misure imposte alle piattaforme
Alle società è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 18 dicembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.
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