Ordinanza ingiunzione o revoca n. 754 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto in parte il reclamo di un ex amministratore delegato nei confronti di LTL S.p.A., rilevando l’illiceità del trattamento connesso alla gestione dell’account di posta elettronica aziendale individualizzato dopo la cessazione del rapporto e al mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti. È stata esclusa, invece, la sussistenza di violazioni rispetto al profilo Instagram collegato alla sim aziendale. L’Autorità ha ordinato alla Società di fornire riscontro all’interessato, ha disposto la cancellazione del contenuto della posta elettronica salvo quanto necessario per la difesa in giudizio e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro.
LTL S.p.A.: trattamento illecito dell’account di posta elettronica aziendale individualizzato e mancato riscontro a istanza di accesso ex artt. 12 e 15 GDPR
LTL S.p.A.: gestione dell’account email aziendale dopo la cessazione del rapporto e mancato riscontro a istanza di accesso
Il provvedimento riguarda LTL S.p.A., destinataria di un reclamo presentato dall’ex amministratore delegato in relazione alla gestione della sua casella di posta elettronica aziendale individualizzata dopo il licenziamento e al mancato riscontro a un’istanza di esercizio dei diritti privacy. L’Autorità ha esaminato anche la doglianza relativa al profilo Instagram associato alla sim aziendale, escludendo però profili di illecito su tale aspetto.
Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria
Il reclamante aveva segnalato che, dopo la contestazione disciplinare e la sospensione cautelare, la Società aveva inibito l’accesso alla sua mail aziendale; successivamente, dopo il licenziamento del 02/08/2023, aveva continuato a ricevere corrispondenza sulla casella individualizzata. Il 22/09/2023 l’interessato aveva quindi inviato una richiesta di disattivazione dell’account, di inoltro della corrispondenza pervenuta e di attivazione di un messaggio automatico con l’indirizzo personale. La richiesta, notificata via PEC, non aveva ricevuto risposta nei termini dell’art. 12, par. 3, GDPR.
L’Ufficio ha svolto una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice, acquisendo le difese della Società e il regolamento interno sull’uso della strumentazione informatica aziendale e della rete internet, datato 02/01/2020.
Profili esclusi: accesso a Instagram e utilizzo della sim aziendale
Sul punto relativo all’accesso al profilo Instagram associato alla sim utilizzata dal reclamante, il Garante non ha ravvisato violazioni della disciplina privacy. Ha ritenuto che la titolarità della sim e del relativo numero fosse riconducibile alla Società in base al contratto con l’operatore telefonico e ha valorizzato anche il fatto che il cellulare aziendale fosse stato riconsegnato al reclamante il 24/07/2023 per consentirgli di rimuovere dati personali e scollegare eventuali account personali.
Mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti
L’Autorità ha accertato la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. La richiesta del 22/09/2023 era chiaramente formulata come esercizio dei diritti privacy, con richiamo espresso al Regolamento UE 2016/679 e ai diritti di accesso ai dati presenti sull’account aziendale. La Società non ha fornito alcun riscontro entro un mese, né ha informato l’interessato dei motivi dell’eventuale inottemperanza, come invece richiesto dall’art. 12, par. 4, GDPR.
Il Garante ha respinto l’argomento secondo cui la richiesta sarebbe stata confondibile con la controversia giuslavoristica in corso o trattabile solo in sede giudiziale. Ha richiamato le Linee guida EDPB 1/2022, affermando che il GDPR non impone requisiti formali per le richieste di accesso. Ha inoltre escluso che potesse applicarsi, nel caso concreto, il limite dell’art. 2-undecies del Codice, non essendo stato dimostrato un pregiudizio effettivo e concreto all’esercizio del diritto di difesa o alle investigazioni difensive.
Gestione della casella di posta dopo la cessazione del rapporto
La Società aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica individualizzato per circa due mesi dopo la cessazione del rapporto, inoltrando le mail a un altro account aziendale. Secondo la propria ricostruzione, ciò era avvenuto per assicurare la continuità del business e per esigenze difensive. Il regolamento interno prevedeva invece la sospensione delle credenziali entro 30 giorni e la cancellazione definitiva dell’account e del contenuto entro ulteriori 90 giorni, con possibilità di estensione per altri 90 giorni per i soggetti apicali.
Il Garante ha ritenuto che tale gestione non fosse conforme ai principi del GDPR. In particolare, ha osservato che, per esigenze di continuità aziendale, la soluzione corretta consiste nella disattivazione dell’account, nell’attivazione di sistemi automatici di risposta ai terzi e nella gestione documentale con strumenti idonei, non nella conservazione della posta elettronica come tale. La posta elettronica, infatti, per sua natura non garantisce adeguatamente autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità della documentazione.
Violazione dei principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento in quanto contrario all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), GDPR. L’accesso alla corrispondenza in arrivo sull’account del reclamante e la sua conservazione per un periodo superiore a quello previsto nel regolamento interno sono stati considerati non necessari e non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate.
La Società aveva anche sostenuto di aver modificato il proprio regolamento interno, ma non ha prodotto la documentazione necessaria per consentire una verifica. L’Autorità ha quindi formulato una raccomandazione ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. d), GDPR affinché i nuovi regolamenti interni tengano conto dei principi di protezione dei dati e delle norme sui controlli a distanza di cui alla legge n. 300/1970.
Provvedimenti correttivi, sanzione e pubblicazione
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, il Garante ha ordinato a LTL S.p.A. di:
- fornire all’interessato le informazioni già richieste con l’istanza del 22/09/2023 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;
- cancellare il contenuto della posta elettronica del reclamante, salvi i dati necessari per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e quanto previsto dall’art. 160-bis del Codice;
- comunicare all’Autorità le iniziative adottate.
Sul piano sanzionatorio, l’Autorità ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000, ai sensi dell’art. 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice. Nella quantificazione ha considerato la natura e gravità della violazione, la sua durata, il grado di responsabilità della Società, l’assenza di precedenti e la situazione economica del contravventore, richiamando i criteri di cui all’art. 83, par. 1 e 2, GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione del capo contenente l’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, nonché l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Impugnazione e adempimenti successivi
Il provvedimento indica la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. È stato inoltre richiesto alla Società di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento, con avvertenza che l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze del reclamante
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall’ex amministratore delegato di LTL S.p.A., che lamentava: il mantenimento attivo dell’account di posta elettronica aziendale individualizzato dopo il licenziamento; la ricezione e la gestione della corrispondenza per circa due mesi dopo la cessazione del rapporto; il mancato riscontro a un’istanza del 22/09/2023 volta a ottenere disattivazione dell’account, invio della corrispondenza pervenuta e attivazione di un messaggio automatico con indirizzo personale; un presunto accesso illecito al profilo Instagram associato alla sim aziendale.
Esito istruttorio sul profilo Instagram e sulla sim aziendale
L’Autorità non ha ravvisato violazioni in relazione all’uso dell’applicativo Instagram installato sulla sim. È stato ritenuto che l’intestazione della sim e del numero telefonico fosse rimessa al contratto con il gestore e che la Società, inoltre, avesse consegnato il cellulare aziendale al reclamante per consentirgli la cancellazione di dati personali e la disconnessione di eventuali account personali, in coerenza con il regolamento interno.
Violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR
Il Garante ha accertato che la Società non ha fornito alcun riscontro all’istanza di accesso presentata il 22/09/2023, né entro un mese né successivamente. È stata respinta la tesi secondo cui la richiesta fosse confondibile con un’azione giuslavoristica o che il riscontro potesse essere rinviato alla memoria difensiva in giudizio. L’Autorità ha richiamato le Linee guida EDPB 1/2022, ricordando che il GDPR non impone requisiti formali all’interessato, e ha ribadito che l’istanza richiamava espressamente gli artt. 15 e ss. GDPR. È stata inoltre esclusa la legittimità del limite opposto dalla Società, non essendo dimostrato un pregiudizio concreto e attuale ai sensi dell’art. 2-undecies del Codice.
Gestione della casella di posta dopo la cessazione del rapporto
Dopo il licenziamento del 02/08/2023, la Società ha mantenuto attivo l’account individualizzato per circa due mesi, inoltrando la corrispondenza a un altro account aziendale. Tale condotta è stata ricondotta dalla Società a esigenze di continuità aziendale e di difesa in giudizio, ma il Garante ha rilevato che un sistema conforme dovrebbe prevedere la disattivazione dell’account, l’attivazione di un messaggio automatico verso i terzi e l’uso di soluzioni documentali diverse dalla posta elettronica. Nel caso concreto, l’inoltro e la successiva conservazione della corrispondenza hanno comportato un trattamento eccedente e non necessario.
Violazione dei principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione
Il Garante ha ritenuto violati i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), GDPR, in quanto l’accesso alla corrispondenza ricevuta sull’account del reclamante e la sua conservazione per un periodo superiore a quello previsto nel regolamento interno non erano giustificati. È stato richiamato il Regolamento IT aziendale del 02/01/2020, che prevedeva la disattivazione entro 30 giorni e la cancellazione definitiva entro ulteriori 90 giorni, ma la Società ha operato diversamente. L’Autorità ha anche raccomandato, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. d), GDPR, di tener conto dei principi privacy e delle norme sui controlli a distanza nella predisposizione di eventuali nuovi regolamenti interni.
Provvedimenti correttivi, sanzione e pubblicazione
Il Garante ha ordinato alla Società di dare riscontro all’istanza dell’interessato entro 30 giorni dalla notifica e di comunicare l’attuazione delle misure all’Autorità. Ha inoltre disposto la cancellazione del contenuto della posta elettronica del reclamante, salvi i dati necessari per la tutela dei diritti in giudizio e quanto previsto dall’art. 160-bis del Codice. Per le violazioni accertate è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000, determinata tenendo conto della gravità, della durata della violazione, del grado di responsabilità, dell’assenza di precedenti e delle condizioni economiche della Società. È stata altresì disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.
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