Ordinanza ingiunzione o revoca n. 755 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l. ha trattato in modo illecito i dati dei dipendenti raccolti tramite dispositivi telematici satellitari installati sui veicoli aziendali, utilizzando anche informazioni relative ai viaggi privati per valutare lo stile di guida e assegnare uno score. Il provvedimento contesta carenze di trasparenza dell’informativa, assenza di un valido bilanciamento del legittimo interesse, mancata corretta disciplina dei flussi verso soggetti terzi del gruppo e violazione della disciplina lavoristica sui controlli a distanza e sui dati non rilevanti per l’attitudine professionale. Il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati relativi ai viaggi privati usati per il punteggio e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.: trattamento illecito dei dati dei dipendenti tramite telematica satellitare su veicoli aziendali e scoring dello stile di guida
Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l. - telematica satellitare sui veicoli aziendali e trattamento illecito dei dati dei dipendenti
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato dalla società nell’ambito di un programma di telematica satellitare installato su veicoli aziendali assegnati ai dipendenti. Il procedimento è scaturito da un reclamo dell’interessato ed è stato sviluppato attraverso un accertamento ispettivo e successive integrazioni documentali e difensive.
Origine dell’istruttoria e descrizione del sistema
Il sistema consentiva di raccogliere dati relativi ai viaggi svolti dai dipendenti, sia professionali sia privati, e di analizzare i comportamenti di guida per attribuire uno score mensile e un livello di rischio. I dati includevano, tra l’altro, data e ora di partenza e arrivo, chilometri percorsi, consumo di carburante, frenate, accelerazioni, velocità, sterzate e curve. Il trattamento era accessibile al dipendente interessato, a figure di supervisione e ad amministratori anche appartenenti ad altre società del gruppo.
Informativa, trasparenza e principio di minimizzazione
Il Garante ha ritenuto l’informativa inizialmente predisposta non conforme agli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), e 13 GDPR. La documentazione era stata costruita a livello di gruppo e non consentiva di comprendere in modo chiaro chi fosse il titolare del trattamento, chi fossero i responsabili e quali soggetti potessero accedere ai dati. Anche la scelta di una informativa stratificata è stata giudicata insufficiente, perché non garantiva un accesso semplice e unitario alle informazioni. Inoltre, la finalità dichiarata era formulata in modo troppo generico e non rendeva possibile delimitare correttamente i dati pertinenti e necessari.
Base giuridica e legittimo interesse
La società aveva richiamato il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f), GDPR per giustificare il programma. Il Garante ha però osservato che la LIA prodotta non svolgeva un adeguato bilanciamento tra interesse del titolare e diritti degli interessati, poiché non considerava in modo completo l’impatto del trattamento, la natura dei dati, il contesto lavorativo e le ragionevoli aspettative di riservatezza. In particolare, il legittimo interesse non poteva legittimare la raccolta e l’utilizzo dei dati relativi ai viaggi privati.
Flussi verso terzi, responsabili e istruzioni
L’istruttoria ha evidenziato che supervisori e amministratori, in parte dipendenti di altre società del gruppo, accedevano ai dati tramite piattaforma o report senza che i relativi flussi fossero correttamente formalizzati. Il Garante ha quindi contestato la mancanza di un atto giuridico idoneo ai sensi dell’art. 28 GDPR e la mancanza di specifiche istruzioni, in violazione anche dell’art. 2-quaterdecies del Codice. La successiva stipula di un accordo ex art. 28 è stata considerata solo ai fini della ricostruzione complessiva, ma non ha sanato le violazioni già consumate.
Disciplina dei rapporti di lavoro e controlli a distanza
Il provvedimento richiama la disciplina speciale applicabile in ambito lavoristico. La raccolta e conservazione dei dati per 13 mesi, unita alla loro valutazione mediante score, è stata qualificata come idonea a determinare un controllo sull’attività del lavoratore in assenza delle procedure di garanzia previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice. Inoltre, il trattamento di dati riferiti a viaggi privati è stato ritenuto contrastante con l’art. 8 della legge n. 300/1970, poiché coinvolgeva fatti non rilevanti per l’attitudine professionale.
Esito finale, provvedimenti correttivi e sanzione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ordinato la cancellazione dei dati e delle informazioni sui viaggi privati utilizzati per l’assegnazione dello score, con riscontro entro 30 giorni. Ha inoltre applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro, ritenendola necessaria alla luce della natura e gravità delle violazioni, della loro durata, del numero limitato di interessati, dell’assenza di precedenti e della cooperazione offerta nel corso dell’istruttoria. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e oggetto del trattamento
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR relativo all’installazione, sui veicoli aziendali assegnati ai dipendenti, di un sistema telematico satellitare capace di rilevare comportamenti di guida e attribuire uno score. L’Autorità ha svolto accertamenti ispettivi presso la sede della società nel febbraio 2024, acquisendo documentazione sul funzionamento del programma Arval Connect Essential, sulle modalità di accesso ai dati e sui soggetti coinvolti nel trattamento.
Trattamento esaminato e flussi informativi
Il sistema raccoglieva dati di tutti i viaggi, professionali e privati, con informazioni su data e ora di partenza e arrivo, chilometri percorsi, consumo di carburante e comportamenti di guida come frenata, accelerazione, velocità, sterzate e curve, assegnando uno score e un livello di rischio mensile. I dati erano accessibili al dipendente, a supervisori e amministratori anche appartenenti ad altre società del gruppo, mediante piattaforma web o report mensili. La società ha chiarito successivamente di voler limitare il trattamento, ma ha poi ammesso che il chilometraggio totale includeva comunque una percentuale aggregata di viaggi privati e che tali dati non potevano essere eliminati senza incidere sugli altri clienti del fornitore.
Violazioni in materia di trasparenza e informativa
Il Garante ha ritenuto l’informativa inizialmente resa inidonea ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), e 13 GDPR, perché predisposta a livello di gruppo, non chiariva adeguatamente titolare, responsabili e destinatari dei dati, né le effettive finalità e la base di liceità del trattamento. Anche la tecnica dell’informativa stratificata è stata giudicata insufficiente, poiché non garantiva una facile accessibilità unitaria alle informazioni. Le FAQ e l’informativa non consentivano di comprendere con precisione chi potesse accedere ai dati, con quale modalità e in che misura, né delimitavano correttamente i dati pertinenti alla finalità perseguita.
Base giuridica e legittimo interesse
È stata contestata la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR. Nella versione originaria l’interesse legittimo del gruppo era individuato nel miglioramento della guida sicura e dell’efficienza della flotta, ma il Garante ha ritenuto la LIA insufficiente perché non considerava in modo completo gli impatti sui diritti e sulle libertà degli interessati, le loro ragionevoli aspettative e la tipologia dei dati trattati. In particolare, il legittimo interesse non può giustificare il trattamento dei dati relativi ai viaggi privati, che continuavano a essere raccolti e utilizzati ai fini dello scoring.
Responsabili del trattamento e istruzioni
L’Autorità ha accertato la violazione degli artt. 28 e 6 GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice, poiché i flussi di dati verso supervisori e amministratori appartenenti ad altre società del gruppo non erano stati adeguatamente disciplinati con un atto giuridico idoneo né accompagnati da istruzioni specifiche. La successiva stipula di un accordo ex art. 28 GDPR è stata presa d’atto, ma non ha eliminato l’illiceità del trattamento già avvenuto in assenza dei presupposti richiesti.
Disciplina lavoristica e controlli a distanza
Il Garante ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 88 GDPR in relazione agli artt. 113 e 114 del Codice. La raccolta, la conservazione per 13 mesi e la valutazione tramite score di dati relativi anche ai viaggi privati sono state considerate idonee a configurare un controllo sull’attività del lavoratore in assenza delle procedure di garanzia previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970. Inoltre, il trattamento ha riguardato fatti non rilevanti per l’attitudine professionale, in contrasto con l’art. 8 della legge n. 300/1970.
Esito, sanzione e misure correttive
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ritenendo plurime e non minori le violazioni accertate. Ha ordinato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), GDPR, la cancellazione dei dati e delle informazioni raccolte dai dispositivi relative ai viaggi privati sulla base dei quali viene assegnato lo score, con riscontro entro 30 giorni. Ha inoltre irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro, ai sensi dell’art. 83 GDPR, considerando natura e gravità delle violazioni, durata del trattamento, numero limitato di interessati, cooperazione e assenza di precedenti. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.
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