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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 767 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un avvocato, nel depositare un esposto presso un Ordine professionale, aveva condiviso i dati personali dei propri assistiti tramite un link Google Drive lasciato in modalità aperta, accessibile a chiunque ne fosse venuto a conoscenza. L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione degli articoli 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR, ma ha escluso l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, applicando invece un ammonimento. Il provvedimento valorizza la mancata adozione di adeguate cautele tecniche e organizzative, pur considerando che la diffusione sarebbe stata favorita anche dalla condotta dell’Ordine professionale.

Avvocato, trattamento illecito dei dati dei patrocinati tramite link Google Drive aperto in un esposto disciplinare

Avvocato, link Google Drive aperto e diffusione dei dati dei patrocinati

Il provvedimento riguarda un avvocato che, in un esposto disciplinare presentato a un Ordine professionale, aveva messo a disposizione dati personali e documenti dei propri assistiti tramite un link Google Drive lasciato accessibile in modalità aperta. Il Garante ha esaminato la vicenda a seguito di segnalazione e reclamo relativi alla presunta diffusione dei dati.

Origine del procedimento e fatti denunciati

La vicenda trae origine da una segnalazione e da un reclamo riferiti alla possibile divulgazione dei dati personali di un numero rilevante di soggetti che avevano promosso un esposto, con il patrocinio dell’avvocato, nei confronti di un medico presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri competente. Secondo quanto prospettato, i dati sarebbero stati resi accessibili attraverso un link di Google Drive inserito nell’esposto.

Il reclamante chiedeva l’adozione di misure correttive, ammonimenti e, in particolare, l’eventuale limitazione o il divieto del trattamento. Il Garante ha riunito i procedimenti, poiché riferiti al medesimo oggetto e al medesimo titolare del trattamento.

Attività istruttoria e difese del titolare

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha chiesto chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate, sulla valutazione dei rischi per gli interessati e sull’eventuale osservanza degli obblighi di notifica e comunicazione di data breach ai sensi degli articoli 33 e 34 GDPR.

L’avvocato ha sostenuto che:

  • i dati erano stati comunicati solo a un ente pubblico, l’Ordine professionale;
  • il caricamento su Google Drive sarebbe stato di per sé sicuro;
  • la violazione sarebbe dipesa dalla successiva comunicazione del link da parte dell’Ordine a terzi;
  • egli, una volta avuta notizia della possibile esposizione, avrebbe modificato la condivisione del file da "chiunque abbia il link" a "con restrizioni", cancellando poi i dati;
  • avrebbe inoltre inviato una comunicazione ai propri assistiti e presentato segnalazione all’Autorità.

Accertamenti del Garante

Dagli atti è risultato che l’avvocato aveva effettivamente utilizzato, nell’esposto, un link di condivisione dei dati personali dei patrocinati senza adottare l’opzione restrittiva per l’accesso. Ciò consentiva a chiunque fosse entrato in possesso del link di accedere ai documenti condivisi.

Il Garante ha ritenuto non provata, invece, la circostanza ulteriore secondo cui il link sarebbe stato pubblicato sul sito dell’avvocato. Tale aspetto era stato allegato nella segnalazione, ma è stato negato dal titolare e non è stato considerato accertato.

Violazioni accertate e norme applicate

L’Autorità ha concluso che l’utilizzo di un link aperto ha reso possibile l’acquisizione indiscriminata dei dati personali dei patrocinati, configurando una violazione del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza.

Sono state ritenute violate:

  • l’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, che impone di trattare i dati in modo da garantirne adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti;
  • l’art. 32 GDPR, che richiede misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.

Il provvedimento richiama, inoltre, il fatto che il titolare aveva tardivamente adottato misure restrittive solo dopo avere appreso della problematica, circostanza che non è stata considerata sufficiente a sanare l’originaria violazione.

Valutazione delle difese e responsabilità

Il Garante ha respinto la ricostruzione difensiva secondo cui la responsabilità sarebbe da attribuire esclusivamente all’Ordine professionale o al successivo comportamento del terzo destinatario dei dati. Secondo l’Autorità, tale difesa si fondava su una mera ipotesi sul comportamento dell’Ordine in caso di link protetto e non eliminava il dato decisivo: il link aperto consentiva già di per sé un accesso diretto e indiscriminato ai dati.

L’Autorità ha quindi ritenuto che le cautele adottate fossero insufficienti rispetto al rischio insito nel trattamento effettuato.

Esito del procedimento e misure adottate

Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha escluso l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR. Nella motivazione sono stati considerati, ai fini dell’art. 83 GDPR:

  • il grado di responsabilità del titolare, anche in ragione della condotta dell’Ordine professionale che aveva trasmesso l’esposto senza oscurare il link aperto;
  • l’assenza di vantaggi finanziari derivanti dalla condotta contestata;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

In luogo della sanzione pecuniaria, il Garante ha disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Provvedimenti finali e rimedi

Il Garante ha inoltre disposto:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento: segnalazione e reclamo

La vicenda nasce da una segnalazione e da un reclamo relativi alla presunta diffusione dei dati personali di numerosi soggetti che avevano promosso un esposto disciplinare con il patrocinio dell’avvocato destinatario del provvedimento. I fatti riguardavano l’uso di un link Google Drive contenuto nell’esposto, che avrebbe consentito l’accesso ai documenti e ai dati personali allegati.

Istruttoria e ricostruzione dei fatti

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha chiesto chiarimenti sulle misure di sicurezza, sulla valutazione dei rischi e sugli eventuali adempimenti in materia di data breach. Dalle risultanze è emerso che l’avvocato aveva effettivamente utilizzato un link di condivisione senza impostare l’opzione restrittiva di accesso; egli stesso ha ammesso di avere successivamente modificato la condivisione da 'chiunque abbia il link' a 'con restrizioni'.

Violazioni accertate

L’Autorità ha ritenuto che l’uso di un link aperto abbia reso possibile l’accesso indiscriminato ai dati personali dei patrocinati da parte di chiunque fosse entrato in possesso del link. È stata quindi accertata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, in materia di integrità e riservatezza, e dell’art. 32 GDPR, per omessa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.

Valutazione delle difese

Il Garante ha considerato non convincente l’argomento difensivo secondo cui, anche con un link protetto, l’Ordine professionale avrebbe comunque potuto comunicare i documenti al terzo richiedente. Si tratta, secondo l’Autorità, di una ricostruzione ipotetica e non idonea a escludere il fatto decisivo: l’accesso diretto e indiscriminato consentito dal link aperto.

Esito e conseguenze

Pur riconoscendo l’illiceità del trattamento, il Garante non ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, valorizzando la condotta dell’Ordine professionale che aveva contribuito alla diffusione e la mancanza di precedenti o di vantaggi economici per il titolare. È stato invece adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, con pubblicazione del provvedimento e annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

Materiemisure di sicurezzasanzioni gdprdata breachrapporto di lavoro

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