Prescrizioni del Garante n. 751 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Azienda USL della Romagna per l’inoltro, per errore materiale, a sedici componenti dell’équipe di una e-mail del dipendente contenente informazioni sulla sua visita specialistica, qualificandole come dati relativi alla salute. Pur in presenza di una divulgazione non autorizzata di dati particolari, l’Autorità ha ritenuto la violazione di carattere minore, valorizzando l’episodio isolato, l’errore colposo, le misure correttive adottate, la cooperazione dell’Azienda e l’assenza di precedenti, e ha disposto un ammonimento senza ulteriori misure correttive.
Azienda USL della Romagna: ammonimento per inoltro accidentale a più colleghi di e-mail contenente dati relativi alla salute di un dipendente
Azienda USL della Romagna - inoltro accidentale di e-mail contenente dati sulla salute del dipendente
Il Garante ha esaminato il reclamo di un dipendente di un’Azienda USL relativo alla circolazione interna, per errore materiale, di una e-mail contenente informazioni sulla sua visita specialistica. Il procedimento è stato istruito anche sulla base di una notifica di data breach inviata dall’Azienda ai sensi dell’art. 33 GDPR.
Fatti e svolgimento dell’istruttoria
Il reclamante aveva inviato al proprio coordinatore, e per conoscenza a un collega, una e-mail con cui chiedeva un cambio turno per usufruire di un permesso legato a una visita medico-specialistica, indicata come "diabetologica". Secondo la ricostruzione aziendale, il coordinatore, nel predisporre la turnistica, inoltrava per errore il messaggio a tutti i componenti dell’équipe; resosi conto dell’accaduto, inviava un secondo messaggio chiedendo la cancellazione della prima e-mail, ma replicando ancora una volta il contenuto originario. L’Azienda riferiva poi di avere chiesto la cancellazione dei messaggi, ottenuto conferma da parte dei destinatari, aggiornato le regole interne sull’uso della posta elettronica e avviato un’attività formativa specifica.
Qualificazione giuridica delle informazioni diffuse
L’Autorità ha ribadito il proprio orientamento secondo cui anche un’informazione relativa all’assenza dal servizio per malattia o alla sottoposizione a visita specialistica può integrare un dato relativo alla salute ai sensi dell’art. 9 GDPR, anche in assenza di diagnosi esplicita. Nel caso concreto, il riferimento alla visita diabetologica è stato considerato sufficiente a ricondurre l’informazione nell’alveo dei dati particolari. Il Garante ha richiamato inoltre le definizioni europee e la giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia, oltre alle Linee guida del 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori in ambito pubblico.
Violazioni riscontrate
L’inoltro del messaggio a sedici colleghi, non autorizzati a conoscere il contenuto, è stato ritenuto una comunicazione illecita di dati personali, in assenza di base giuridica e in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 GDPR e 2-ter del Codice.
Valutazione del caso concreto e misure adottate
Nel valutare la gravità complessiva, il Garante ha considerato che:
- la violazione ha riguardato un solo interessato ed è stata un episodio isolato;
- l’evento è dipeso da un mero errore umano di natura accidentale;
- l’Azienda ha posto in essere misure correttive, tra cui richieste di cancellazione e formazione interna;
- il titolare ha cooperato pienamente con l’Autorità;
- non risultano precedenti violazioni analoghe.
Sulla base di tali elementi, il Garante ha qualificato l’episodio come violazione minore ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR.
Decisione finale
Ritenendo sufficiente la misura meno invasiva, il Garante ha ammonito l’Azienda USL della Romagna ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza adottare ulteriori misure correttive, osservando che la condotta aveva ormai esaurito i propri effetti. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del reclamo e oggetto del trattamento
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal dipendente di un’Azienda USL, che lamentava l’inoltro a sedici colleghi di una sua e-mail originaria nella quale comunicava al coordinatore di dover fruire di un permesso per una visita medico-specialistica. L’Azienda aveva anche effettuato una notifica di data breach all’Autorità ai sensi dell’art. 33 GDPR.
Accertamenti istruttori e ricostruzione dei fatti
Dagli atti è emerso che il coordinatore, per mero errore materiale, aveva inoltrato al team la e-mail del dipendente contenente l’indicazione della visita "diabetologica"; poi, nel tentativo di rimediare, aveva inoltrato un ulteriore messaggio chiedendone la cancellazione, ma anche tale seconda comunicazione aveva replicato per errore il messaggio originario. L’Azienda ha dichiarato di avere attivato misure di rimedio, richiesto la cancellazione dei messaggi e svolto formazione interna.
Qualificazione dei dati come dati relativi alla salute
Il Garante ha ribadito che nel concetto di dato relativo alla salute rientrano anche informazioni sull’assenza dal servizio per malattia o sulla sottoposizione a visite specialistiche, anche se non è esplicitata una diagnosi. Nel caso concreto, la sola indicazione della visita specialistica diabetologica è stata ritenuta idonea a ricondurre l’informazione alla salute dell’interessato.
Illiceità della comunicazione e base giuridica mancante
L’inoltro a soggetti che non avevano necessità di conoscere tali informazioni è stato qualificato come comunicazione illecita, priva di adeguata base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice. Il Garante ha richiamato anche le Linee guida del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori in ambito pubblico, sottolineando che la gestione dei turni non può giustificare la circolazione di dettagli sanitari non necessari.
Valutazione del caso e decisione finale
Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato la violazione minore ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR: un solo interessato, episodio isolato, colpa da errore umano, cooperazione del titolare, attività di formazione e assenza di precedenti pertinenti. Per questo ha ritenuto sufficiente un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza imporre ulteriori misure correttive.
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