Deliberazione n. 777 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a imporne, se acquisito in chiaro, la conservazione per fini probatori per 12 mesi. Si tratta quindi di una decisione in materia di revenge porn, fondata sulla procedura accelerata prevista dal Codice e dal regolamento interno del Garante.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC per materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista per il c.d. revenge porn. L’intervento è stato sollecitato da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’attivazione dell’Autorità per evitare la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e presupposti dell’intervento
L’Autorità richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto nel 2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Inoltre, viene richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, indicava la presenza di una situazione riconducibile all’art. 144-bis e chiedeva l’intervento sulle piattaforme Grindr e Telegram. Il testo non riporta ulteriori dettagli fattuali sul contenuto del materiale o sulle modalità della sua circolazione, limitandosi a confermare che la documentazione è stata esaminata ai fini dell’attivazione della procedura urgente.
Misure urgenti adottate il 5 dicembre 2025
Con le determinazioni nn. 482 e 483 del 5 dicembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità dell’avvenuta acquisizione e conservazione del materiale.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 18 dicembre 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente. La decisione si limita alla ratifica delle misure già disposte e non contiene, nel testo fornito, ulteriori valutazioni sul merito del trattamento né sanzioni amministrative pecuniarie.
Elementi di rilievo operativo
Per i soggetti che gestiscono piattaforme digitali, il provvedimento evidenzia che, in presenza di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy:
- l’Autorità può intervenire con tempi estremamente rapidi;
- possono essere richieste misure immediate di blocco o impedimento della diffusione;
- la conservazione del materiale a fini probatori può essere prescritta per un periodo determinato;
- l’adozione di misure idonee a garantire la non identificabilità diretta degli interessati è parte integrante della prescrizione.
Il provvedimento non affronta altri profili di liceità del trattamento né richiama misure sanzionatorie ulteriori rispetto alla ratifica dell’intervento urgente.
Punti principali
Segnalazione e ambito dell’intervento
La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Grindr e Telegram. La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 5 dicembre 2025 le determinazioni nn. 482 e 483. Tali determinazioni hanno ordinato a Grindr LLC e Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 18 dicembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 482/2025 e 483/2025 già adottati dal dirigente competente. Nel testo non risultano indicate sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti.
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