Sentenza n. 1279/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Clausola del bando che, in caso di parità di punteggio, attribuiva la preferenza al candidato più anziano, graduatorie della selezione e diniego parziale di accesso agli atti; con motivi aggiunti, successive graduatorie e decreto di rettifica in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificato al primo posto ex aequo con il controinteressato nella procedura selettiva del Conservatorio per il conferimento di un incarico esterno di docenza in batteria e percussioni Pop Rock, per 108 ore, contestava la clausola del bando che, in caso di parità, preferiva il candidato più anziano. Deduceva la violazione dell’art. 5, comma 4, lettere e) e p), del d.P.R. 487/1994 e dell’art. 3, comma 7, della legge 127/1997, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio della minore età previsto per l’accesso al pubblico impiego; invocava inoltre il titolo di preferenza derivante dall’essere genitore di un minore a carico. Con due ricorsi per motivi aggiunti impugnava le successive graduatorie, rettificate quanto ai punteggi ma ancora favorevoli al candidato più anziano, oltre al decreto di rettifica e ai relativi atti. Aveva inoltre impugnato il parziale diniego di accesso documentale. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale, contestando la parità di punteggio e sostenendo che i propri titoli giustificassero una valutazione superiore; evidenziava anche che il ricorrente si era classificato terzo nella selezione per accedere come allievo al medesimo corso. In memoria il ricorrente formulava anche domanda risarcitoria per i compensi non percepiti e per danni non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto decisiva la natura della procedura: non un concorso per l’accesso al pubblico impiego, neppure a tempo determinato, ma una selezione per stipulare un contratto di lavoro autonomo, una tantum, per una docenza di 108 ore, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. Le norme invocate sul criterio preferenziale della minore età riguardano l’accesso al pubblico impiego e non costituiscono parametro di legittimità del bando per il conferimento di tale incarico autonomo; la relativa ratio, collegata al rinnovamento stabile delle risorse umane della PA, non è pertinente a una prestazione temporanea ed esterna. Le contestazioni relative alla successione delle leggi nel tempo, svolte nel parere dell’Avvocatura, sono state ritenute irrilevanti: il parere era successivo al bando, non ne costituiva presupposto e non vincola il giudice. Anche le censure rivolte alle graduatorie successive sono state respinte; la censura sull’inversione dei punteggi era stata comunque superata dalla seconda graduatoria, senza residuo interesse. Il diniego di accesso e la domanda risarcitoria non ricevono nel testo una distinta statuizione motivata. Per effetto del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale del controinteressato è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
La procedura in parola è, infatti, come già esposto in sede cautelare, una “procedura selettiva volta alla sottoscrizione di uno (1) contratto di lavoro autonomo” (doc. 2 Bando), che “non è quella per la predisposizione di una graduatoria di istituto, bensì per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 D.lgs. n. 165/2001”, su cui sussiste comunque la giurisdizione del giudice amministrativo.
La procedura selettiva diretta al conferimento di un incarico individuale mediante contratto autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, non equivale a una procedura concorsuale per l’accesso al pubblico impiego.
art. 5, comma 4, lettere e) e p), d.P.R. 487/1994
La procedura in parola è, infatti, come già esposto in sede cautelare, una “procedura selettiva volta alla sottoscrizione di uno (1) contratto di lavoro autonomo” (doc. 2 Bando), che “non è quella per la predisposizione di una graduatoria di istituto, bensì per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 D.lgs. n. 165/2001”, su cui sussiste comunque la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le disposizioni sui titoli di preferenza nelle procedure di accesso al pubblico impiego non sono applicabili come parametro di legittimità a una selezione per un incarico autonomo di docenza, estraneo all’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.
art. 3, comma 7, l. 127/1997
Non così può dirsi per una procedura quale quella per cui è causa, nella quale il Conservatorio stipula un contratto di lavoro autonomo di docenza per sole 108 ore con una professionalità esterna, poiché, allo stato, ha la necessità di ricorrere a soggetti non appartenenti già all’organico per coprire tale posizione, che deve dunque rendere la propria prestazione non già pro futuro, ma nel solo immediato e, al termine, cessare ogni rapporto con l’amministrazione; non si pone quindi alcuna necessità di valorizzare la minore età in prospettiva futura nell’esercizio delle funzioni del pubblico dipendente, che è alla base delle normative poste a fondamento del ricorso.
Il criterio della minore età previsto per le procedure di accesso al pubblico impiego non si estende al conferimento occasionale di un incarico autonomo, poiché manca la finalità di selezionare personale destinato a entrare stabilmente nell’organico amministrativo.
Massime di principio
- Le disposizioni sui titoli di preferenza dettate per i concorsi di accesso al pubblico impiego non operano, come parametro di legittimità della lex specialis, nelle selezioni dirette al conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo, quando la procedura non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico.
- La ratio del criterio preferenziale della minore età, collegata al rinnovamento e alla composizione futura delle risorse umane della pubblica amministrazione, non è pertinente al conferimento di una prestazione autonoma temporanea ed esterna, destinata a esaurirsi con l’esecuzione dell’incarico.
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