Sentenza n. 2038/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Cuneo Prot. Nr. -OMISSIS- Area IV emesso in data -OMISSIS-, notificato in data 24/11/2022, e avverso gli atti ad esso connessi antecedenti e susseguenti, ivi compreso il provvedimento del Questore di Cuneo Cat.A12 n. -OMISSIS-/Imm in data -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto prefettizio del ricorso gerarchico contro il diniego della Questura di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino titolare di permessi di soggiorno per lavoro subordinato rinnovati nel tempo, ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e il sottostante diniego di rinnovo. L’amministrazione aveva fondato il diniego sulla condanna, divenuta irrevocabile, per reati commessi in ambito familiare e riconducibili alle fattispecie richiamate dall’art. 380 c.p.p.; il Prefetto aveva inoltre valorizzato le condotte di maltrattamento nei confronti dell’allora coniuge e l’inadempimento degli obblighi di mantenimento verso le figlie. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta, contestando la valutazione della condanna e della propria pericolosità e lamentando l’insufficiente considerazione dei vincoli familiari, del ruolo paterno, dell’attività lavorativa e dell’avvenuto pagamento del debito di mantenimento. Ha inoltre richiamato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. La domanda cautelare era già stata respinta.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione prefettizia dovesse essere valutata unitariamente: la condanna per reiterati maltrattamenti, anche durante la gravidanza dell’allora coniuge, la gravità delle condotte e il successivo inadempimento degli obblighi di mantenimento verso le figlie, recuperati soltanto mediante pignoramento di un quinto dello stipendio, costituivano elementi convergenti rilevanti per la valutazione complessiva. La regolarizzazione coattiva del debito non dimostrava un ravvedimento spontaneo. I rapporti con le figlie, mantenuti attraverso incontri con i servizi sociali e documentati solo in un’occasione successiva al provvedimento, non risultavano di intensità e stabilità tali da prevalere sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica; i vincoli familiari non sono valutabili in modo meramente formale. La sospensione condizionale e la non menzione rispondono a finalità penali e non escludono la valutazione amministrativa delle condotte accertate. Il Collegio ha ritenuto che, pur dovendosi bilanciare concretamente gli addebiti con l’inserimento sociale e i legami familiari, l’amministrazione avesse adeguatamente motivato la prevalenza delle esigenze di tutela pubblica. Spese a carico del ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il diniego trova fondamento nell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale, in presenza di una condanna, anche non definitiva, per taluni reati ivi individuati mediante il rinvio alle fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p., preclude, in via generale, la possibilità di procedere al rilascio del titolo di soggiorno sulla base di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla pericolosità della condotta.
Per le condanne relative ai reati ostativi individuati dalla norma, la preclusione al rilascio del titolo opera in via generale e non dipende da una nuova valutazione amministrativa della pericolosità; resta tuttavia necessario il bilanciamento concreto con i vincoli familiari qualificati.
art. 380 c.p.p.
Il diniego trova fondamento nell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale, in presenza di una condanna, anche non definitiva, per taluni reati ivi individuati mediante il rinvio alle fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p., preclude, in via generale, la possibilità di procedere al rilascio del titolo di soggiorno sulla base di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla pericolosità della condotta.
Il rinvio alle fattispecie dell’art. 380 c.p.p. individua i reati la cui condanna determina, secondo la disciplina richiamata, la preclusione generale al rilascio del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Ciò non significa, tuttavia che, ogniqualvolta l’Amministrazione, pur dando atto dell’esistenza di vincoli familiari, valorizzi la particolare gravità dei reati commessi e la loro reiterazione, essa sia, per ciò solo, inadempiente all’obbligo di motivazione scaturente dall’ art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/99 e dall’art. 3 della legge 241/90, per non aver espressamente illustrato le ragioni per le quali gli interessi familiari debbano ritenersi recessivi rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’obbligo di valutare i vincoli familiari non impone sempre una separata esposizione analitica delle ragioni della loro recessività: è sufficiente che dal contenuto complessivo della motivazione risultino l’iter logico e la valutazione comparativa svolta.
art. 3 l. 241/1990
Ciò non significa, tuttavia che, ogniqualvolta l’Amministrazione, pur dando atto dell’esistenza di vincoli familiari, valorizzi la particolare gravità dei reati commessi e la loro reiterazione, essa sia, per ciò solo, inadempiente all’obbligo di motivazione scaturente dall’ art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/99 e dall’art. 3 della legge 241/90, per non aver espressamente illustrato le ragioni per le quali gli interessi familiari debbano ritenersi recessivi rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La motivazione è adeguata se, considerata nel suo complesso, consente di ricostruire l’iter logico e le ragioni della decisione, anche quando non esponga separatamente ogni passaggio del bilanciamento.
art. 10-bis l. 241/1990
In data -OMISSIS-, la Questura di Cuneo gli notificava comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 per il fatto di essere “gravato dalla sentenza n. -OMISSIS- emessa dalla Corte di Appello di Torino in data -OMISSIS- divenuta irrevocabile in data -OMISSIS- che conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data -OMISSIS- in ordine a delitti commessi in ambito familiare e ricompresi tra quelli previsti dal c.d. “Codice Rosso”.
La disposizione è menzionata nel testo per descrivere il preavviso di rigetto; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione né ne fa una ragione decisiva del rigetto.
Massime di principio
- In presenza di una condanna per un reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, la preclusione al rilascio del titolo di soggiorno non dipende da una nuova valutazione discrezionale della pericolosità sociale, già considerata dal legislatore; resta fermo il dovere di valutare concretamente eventuali vincoli familiari qualificati.
- Nel bilanciamento richiesto dalla disciplina del soggiorno, i vincoli familiari non possono essere apprezzati in modo meramente formale o anagrafico, ma vanno valutati considerando la condotta effettiva dell’interessato nel nucleo familiare e l’adempimento degli obblighi che ne derivano.
- La motivazione del diniego può risultare adeguata dalla valutazione complessiva dell’atto, quando da essa siano ricostruibili l’iter logico seguito e le ragioni per cui la gravità e la reiterazione delle condotte prevalgono sui legami familiari; non è sempre necessaria un’illustrazione separata di ogni passaggio del bilanciamento.
- Il pagamento tardivo degli obblighi familiari, ottenuto attraverso strumenti di esecuzione forzata, non costituisce di per sé prova di ravvedimento spontaneo o di un significativo mutamento della condotta.
- La sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, in quanto istituti diretti a finalità proprie dell’ordinamento penale, non impediscono all’amministrazione di valutare le condotte penalmente accertate ai fini della disciplina del soggiorno.
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