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Sentenza

Sentenza n. 1276/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione e del rinnovo del permesso di soggiorno per assistenza minori a lavoro autonomo, nonché del rilascio di un permesso di soggiorno a qualsiasi titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 10 settembre 2024, notificato l’11 settembre 2024, relativo all’istanza del 23 agosto 2023 di conversione e rinnovo del permesso per assistenza minori, scaduto il 24 agosto 2023, in permesso per lavoro autonomo. Con un unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e irragionevolezza. Ha contestato la valutazione di pericolosità sociale, sostenendo che alcuni precedenti indicati nel diniego riguardassero un omonimo: in particolare, episodi del 26 marzo 2000 e dell’8 agosto 2002, quando egli sarebbe stato minorenne e non avrebbe potuto essere stato condannato dai tribunali ordinari. Ha inoltre affermato che il diniego si fondava sul complesso dei precedenti, sicché la loro eliminazione avrebbe inciso sulla prognosi complessiva. In memoria ha chiesto di essere rimesso in termini e autorizzato a depositare un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell’8 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha autorizzato il deposito tardivo dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell’8 maggio 2025, ma ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto che la Questura avesse svolto una valutazione complessiva e non automatica della pericolosità e dell’inserimento sociale, bilanciando l’interesse all’allontanamento con il diritto alla vita familiare e motivando in modo rafforzato. Anche espungendo i precedenti attribuiti per errore a un omonimo, restavano plurime condanne per reati in materia di stupefacenti, oltre ai maltrattamenti in famiglia e alla relativa condanna; tali elementi, unitamente alla detenzione, sostenevano la prognosi di pericolosità. Il Collegio ha escluso che fosse corretto valutare isolatamente i singoli episodi e ha ritenuto sufficiente il periodo osservato dall’amministrazione, inclusi i periodi di detenzione. Ha inoltre escluso l’automatismo ostativo e ravvisato una valutazione discrezionale congruamente motivata, non affetta da distorsioni significative nell’accertamento o nella ponderazione dei fatti. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La legittimità del provvedimento impugnato resiste alla pronuncia della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente nella memoria conclusione atteso che alcun automatismo vi è stato nel negare il permesso di soggiorno per effetto delle condanne per spaccio, avendo la Questura congruamente motivato sull’indole dello straniero a delinquere e, quindi, sulla sua pericolosità sociale;

    La valutazione dei precedenti penali non determina automaticamente il diniego: l’amministrazione può negare il titolo quando, con motivazione congrua e valutazione complessiva, desume dai fatti la pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    In conclusione, l’Autorità questorile, a mezzo del provvedimento di diniego, che riflette un contenuto complesso e plurimotivato, non ha arrestato la propria valutazione all’automatica incidenza ostativa rinveniente da taluni dei precedenti segnalati ma ha dato conto del proprio complessivo apprezzamento sull’insussistenza delle condizioni di integrazione dell’odierno ricorrente nel tessuto della società civile, in tal modo operando anche un bilanciamento tra esigenze e valori contrapposti e assolvendo così anche all’onere di una motivazione rafforzata.

    Nel decidere sulla permanenza o conversione del titolo, l’amministrazione deve svolgere un apprezzamento individuale e complessivo, bilanciando gli interessi contrapposti e dando conto in modo rafforzato delle ragioni del diniego; una valutazione non automatica e congruamente motivata può fondarsi sulla pericolosità e sul mancato inserimento sociale.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.

    Quando ricorrono i presupposti di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Il diniego di un permesso di soggiorno fondato sulla pericolosità sociale non può derivare automaticamente dalla presenza di precedenti penali: l’amministrazione deve svolgere una valutazione individuale e complessiva della condotta e della situazione dello straniero, esplicitando le ragioni della prognosi.
  • La valutazione della pericolosità e dell’integrazione sociale può fondarsi sull’esame unitario dei precedenti, dei fatti di particolare gravità e dei periodi di detenzione; non è necessario scomporre la prognosi in una valutazione isolata di ciascun episodio.
  • L’erronea attribuzione di alcuni precedenti non comporta l’illegittimità del diniego quando, espunti gli episodi non riferibili all’interessato, gli ulteriori elementi accertati restano sufficienti a sostenere autonomamente la valutazione complessiva e la motivazione dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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