Sentenza n. 2039/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2023, n. 17-6532, pubblicata sul BURL del 30 marzo 2023, con cui è stato approvato il “Complemento sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” (di seguito, anche solo CSR) e del complemento medesimo, nella parte in cui, nell'indicare gli interventi relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA), pone il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e impone l'uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento UE 2019/1009 e/o di fertilizzanti organici le cui matrici costituenti siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del regolamento UE 2019/1009; - ove occorrer possa, della deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2023, n. 1-6605, pubblicata sul BURL del 23 marzo 2023, avente ad oggetto “Reg (UE) 2021/2115. Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027. Complemento Regionale Sviluppo Rurale: sostegno allo sviluppo rurale mediante il FEASR. Campagna 2023: presentazione di domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi degli Interventi agricoli dello Sviluppo Rurale per l'Ambiente e il Clima (SRA). Spesa euro 107.950.000,00”; - di ogni altro ulteriore atto presupposto, conseguente o connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acqua & Sole S.r.l. il 19/9/2023: per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2023, n. 29-7032, avente ad oggetto “Regolamento (UE) 2021/2115. Modifica del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022. Approvazione delle proposte di modifica al PSP da trasmettere al Masaf per il successivo inoltro alla Commissione europea”; - del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte in attuazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022)8645 del 2 dicembre 2022 nel Testo adottato con DGR 29-7032 del 12 giugno 2023 Versione 2; - ove occorrer possa delle proposte esaminate dal Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte nella consultazione scritta svoltasi dal 9 al 24 maggio 2023 e del documento di chiusura di tale Comitato, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 479 del 7 giugno 2023, ancorché non noti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione con atto del 2 ottobre 2026. Non essendovi contestazioni delle controparti su tale circostanza, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso senza esaminare nel merito le censure né decidere l’eccezione preliminare di inammissibilità. Spese compensate.
Atto impugnato: Deliberazioni regionali e Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, nella parte recante il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi e degli altri rifiuti recuperati in operazioni R10 e il vincolo all’impiego di specifici fertilizzanti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l’annullamento della deliberazione regionale del 20 febbraio 2023 e del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 nella parte in cui vietavano l’utilizzazione agronomica dei fanghi e degli altri rifiuti recuperati in operazioni R10 e limitavano l’impiego ai fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento UE 2019/1009 o a fertilizzanti organici con matrici ricomprese in tale regolamento. Ha inoltre impugnato la deliberazione del 16 marzo 2023 e, con motivi aggiunti, la deliberazione del 12 giugno 2023 di modifica del CSR, la versione 2 del Complemento e ulteriori atti della sequenza procedimentale. Ha dedotto plurime violazioni di legge ed eccesso di potere; il testo non specifica le singole censure. Le amministrazioni hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno il proprio interesse alla decisione e tale sopravvenienza non è contestata dalle controparti, il ricorso è dichiarato improcedibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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