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Sentenza

Sentenza n. 1277/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione sulle valutazioni della competenza dei dipendenti di categoria D nella procedura di progressione professionale 2025; in via condizionata, determinazione di rettifica della graduatoria e graduatoria della categoria D

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente di Argea Sardegna e partecipante alla procedura interna per progressioni professionali, aveva ottenuto inizialmente 40 punti per la valutazione della competenza. Dopo una sua istanza di rettifica relativa al mancato computo del servizio civile alternativo alla leva, Argea ha rettificato la graduatoria con determinazione n. 1798 del 18 maggio 2026, riconoscendogli l’anzianità corrispondente, ma attribuendogli 36 punti per la valutazione della competenza, a fronte dei 40 punti riconosciuti agli altri dipendenti della categoria. Il ricorrente ha quindi chiesto di accedere alle schede e agli atti relativi all’attribuzione di tale punteggio a sé e agli altri partecipanti, per verificare la comparabilità delle situazioni e l’eventuale disparità di trattamento. Argea ha consentito l’accesso alla sola scheda individuale, sostenendo che le valutazioni discrezionali non fossero comparabili. Il ricorrente ha dedotto che la documentazione degli altri partecipanti è necessaria per verificare la correttezza del punteggio e l’eventuale disparità di trattamento; ha inoltre formulato domanda condizionata di annullamento della graduatoria, pur riconoscendo che la progressione all’interno della stessa categoria potrebbe rientrare nella giurisdizione ordinaria. Argea ha eccepito il difetto di giurisdizione su entrambe le domande e, in subordine, chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda di accesso: la controversia sull’accesso ai documenti amministrativi appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando gli atti riguardano una procedura selettiva interna del personale. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con tutti gli altri partecipanti, poiché, salvo concrete esigenze di tutela di aspetti riservati, i documenti acquisiti a una procedura selettiva sono accessibili ai concorrenti e gli altri partecipanti non sono, di regola, controinteressati in senso tecnico. Nel merito, ha accolto la domanda di accesso: la richiesta era circoscritta alle valutazioni della competenza degli altri dipendenti di categoria D e sorretta da una finalità difensiva concreta, volta a verificare se il diverso punteggio dipendesse da una diversa anzianità di servizio e, in caso di situazioni comparabili, se la disparità fosse giustificata. La discrezionalità nell’attribuzione del punteggio non esclude la rilevanza dell’accesso. Ha quindi annullato il diniego parziale del 26 giugno 2026 e ordinato ad Argea di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Quanto alla domanda di annullamento della determinazione n. 1798 del 18 maggio 2026 e della graduatoria, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia al giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lettera a), n. 6, c.p.a.

    l’attuale articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6, c.p.a., nel prevedere a sua volta la giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, ha riprodotto fedelmente la previsione prima contenuta nel citato articolo 25, comma 5, della legge n. 241/1990

    Le controversie sull’accesso ai documenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se i documenti riguardano una procedura interna di progressione del personale.

  • art. 25 l. 241/1990

    in materia di pubblici concorsi, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali (quali le informazioni a carattere psico-attitudinale, ex art. 25 della legge n. 241/1990), deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza.

    Gli atti e i documenti acquisiti a una procedura selettiva sono, di regola, accessibili ai partecipanti; la riservatezza può giustificare limitazioni solo in casi eccezionali e da valutare concretamente.

  • art. 11 c.p.a.

    essendone munito il giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario mediante riassunzione nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • La controversia relativa all’accesso ai documenti amministrativi appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando i documenti richiesti riguardano una procedura interna di progressione del personale.
  • Il partecipante a una procedura selettiva può accedere alle schede e agli atti di valutazione degli altri partecipanti quando la richiesta è specifica e funzionale a verificare la correttezza del proprio punteggio o un’eventuale disparità di trattamento; la natura discrezionale della valutazione non rende, da sola, irrilevante l’accesso.
  • I documenti acquisiti a una procedura selettiva sono, di regola, accessibili ai partecipanti e gli altri concorrenti non sono normalmente controinteressati in senso tecnico; eventuali esigenze di riservatezza vanno accertate in concreto, con riguardo a specifici dati o informazioni vulnerabili.
  • Le controversie sull’attribuzione di progressioni professionali all’interno della medesima categoria appartengono alla giurisdizione ordinaria; dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiurisdizione e ripartoMobilità, trasferimenti e comandi
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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