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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9966 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva recuperato la maggiore IVA relativa al 1999, ritenendo indebita l'applicazione del regime IVA del margine previsto dal D.L. n. 41/1995. La contribuente sosteneva che le autovetture acquistate da un fornitore tedesco fossero usate, poiché risultavano immatricolate da oltre sei mesi e percorse per più di 6.000 km. Deduceva inoltre vizi processuali dell'appello dell'Ufficio, l'efficacia delle proposte formulate in sede di accertamento con adesione, l'insufficiente valutazione della documentazione prodotta e l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della T. s.r.l. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: la questione sull'asserita inammissibilità dell'appello era stata implicitamente superata dalla decisione nel merito; la censura sulla genericità dell'appello non rispettava il principio di autosufficienza; le proposte formulate nell'accertamento con adesione, non essendo state accettate, non avevano modificato la pretesa tributaria originaria; le fatture e gli altri documenti del cedente non erano sufficienti a dimostrare il diritto al regime del margine. L'Amministrazione aveva infatti fornito elementi oggettivi dai quali risultava che, al precedente acquisto del fornitore tedesco, le autovetture avevano percorso meno di 6.000 km e che il breve periodo successivo non consentiva di raggiungere tale soglia. La società, quale operatore professionale, avrebbe dovuto verificare la regolarità sostanziale dell'operazione. Sono state ritenute legittime anche le sanzioni, non essendo necessario un accordo fraudolento per configurare la violazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 5.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 37, convertito nella L. n. 85 del 1995

    L'IVA relativa alla rivendita dei beni usati è commisurata alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie.

    Il regime del margine è un regime speciale e derogatorio, applicabile solo quando ricorrono rigorosamente tutti i presupposti, inclusi l'acquisto da soggetti che abbiano assolto definitivamente l'IVA e la natura effettivamente usata del bene.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 38, convertito nella L. n. 427 del 1993

    Un veicolo è considerato usato se ha percorso oltre 6.000 km e la cessione avviene oltre sei mesi dalla prima immatricolazione o da un provvedimento equipollente.

    I requisiti del chilometraggio e del decorso temporale devono ricorrere congiuntamente. La sola documentazione formale, come fatture, libretti o autocertificazioni, non è sufficiente se elementi oggettivi ne mettono in dubbio l'attendibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, comma 3, e 53, comma 1 e 2

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici. Chi contesta in cassazione la genericità dell'appello deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale, in applicazione del principio di autosufficienza.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    Se l'accertamento con adesione non si perfeziona per mancata accettazione o definizione, le proposte dell'Ufficio non producono effetti vincolanti e resta integra la pretesa tributaria originaria.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al regime agevolato grava sul contribuente che lo invoca. In presenza di elementi oggettivi contrari, il cessionario deve dimostrare la sussistenza effettiva dei presupposti.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6; D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6

    La violazione degli obblighi fiscali derivante dall'indebita applicazione del regime del margine giustifica le sanzioni anche in assenza di un accordo fraudolento tra cedente e cessionario.

  • Direttiva 2006/112/CE e giurisprudenza della Corte di giustizia UE

    Il regime del margine non è utilizzabile quando il bene è stato acquistato da un soggetto che aveva beneficiato, anche parzialmente, della detrazione dell'IVA. Il cessionario deve adottare la diligenza ordinaria, rapportata anche alla propria professionalità, per escludere irregolarità conosciute o conoscibili.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine, essendo derogatorio rispetto al regime ordinario, richiede una verifica sostanziale e documentata di tutti i suoi presupposti; non basta la regolarità formale delle fatture o delle dichiarazioni del fornitore.
  • Per i veicoli intracomunitari, i requisiti di utilizzo effettivo sono cumulativi: oltre 6.000 km e oltre sei mesi dalla prima immatricolazione. Se uno dei requisiti è dubbio o non provato, il regime del margine può essere disconosciuto.
  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi incompatibili con la documentazione del cedente, l'onere della prova si sposta sul contribuente-cessionario, che deve dimostrare di aver agito con la necessaria diligenza professionale.
  • Un operatore commerciale professionale è tenuto a svolgere controlli rafforzati sulla provenienza, sull'uso effettivo e sul trattamento IVA dei beni acquistati, soprattutto nelle operazioni intracomunitarie.
  • La mancata perfezione dell'accertamento con adesione non riduce automaticamente l'imposta, le sanzioni o la pretesa originaria: senza accordo concluso, l'atto impositivo resta pienamente efficace.
  • L'assenza di un accordo fraudolento non esclude necessariamente le sanzioni: può essere sufficiente la violazione colposa degli obblighi di controllo e diligenza richiesti al contribuente.
  • In cassazione, le contestazioni relative alla genericità dell'appello devono essere autosufficienti e riportare il contenuto essenziale dell'atto impugnato; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.

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