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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28943/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura selettiva nella quale una candidata ha lamentato l’illegittimità della valutazione finale, in particolare per la mancata verbalizzazione del colloquio e per l’assenza di un voto numerico, sostenendo che tali vizi avessero impedito di verificare la correttezza della selezione e che, ove il colloquio fosse stato verbalizzato, l’esito sarebbe potuto essere diverso. In appello la domanda risarcitoria è stata respinta perché la violazione procedurale non è stata ritenuta idonea a dimostrare, con probabilità elevata prossima alla certezza, un diverso esito della selezione, essendo la valutazione basata solo sul colloquio. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 1453 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso senza adeguata motivazione il nesso causale tra inadempimento dell’amministrazione e danno, e che ai fini del risarcimento da perdita di chance avrebbero dovuto compararsi i curricula delle concorrenti, come già valorizzato dal primo giudice; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando il mancato raffronto dei titoli e dei requisiti delle candidate, nonché la mancata considerazione di circostanze di fatto non contestate relative ai curricula e alle valutazioni annuali molto alte conseguite dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva affermato che la valutazione doveva essere compiuta solo sulla base del colloquio e che l’illegittimità procedurale non aveva inciso su tale valutazione; inoltre la ricorrente non ha rispettato gli oneri di specificità e localizzazione ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non avendo trascritto né localizzato gli atti processuali e documenti rilevanti (avviso di selezione, ricorso di primo grado, note difensive autorizzate, sentenza di primo grado). Sul secondo motivo la Corte ha affermato che l’omesso esame di questioni o documenti non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    invocato dalla ricorrente come parametro di correttezza e buona fede nell’adempimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decisoria.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della buona fede nell’esecuzione del rapporto/ procedura, senza esito favorevole per difetto di specificità.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale norma sulla responsabilità per inadempimento, ma la Corte ha escluso l’ammissibilità della censura sul nesso causale.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per le conseguenze dell’inadempimento, ma non ritenuto idoneo a superare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge; la censura è stata respinta in rito per mancata correlazione alla decisione impugnata e per difetto di specificità.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non l’omesso esame di questioni o documenti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiede la trascrizione o quanto meno l’esatta indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti, onere non assolto dalla ricorrente.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    impone il deposito e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; nella specie l’onere non è stato adempiuto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso integralmente respinto/inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo è inammissibile se si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti senza incidere sulla base argomentativa della decisione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare l’omesso esame di questioni, argomentazioni o documenti in sé considerati, ma soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • Chi ricorre per cassazione deve rispettare gli oneri di specificità e di autosufficienza, indicando e localizzando con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure; la mancata trascrizione o localizzazione determina l’inammissibilità del motivo.
  • In tema di risarcimento da illegittimità procedimentale o perdita di chance, non basta allegare un vizio della procedura: occorre dimostrare, secondo il ragionamento della decisione impugnata, che il vizio abbia inciso in modo causalmente rilevante sull’esito finale della selezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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