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Ordinanza

Ordinanza n. 1325/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 12 gennaio 2021, n. 65.

Giustizia amministrativa202101240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 12 gennaio 2021, n. 65, con mancato pagamento delle somme liquidate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo, la parte ricorrente ha comunicato che, nonostante una prima richiesta di liquidazione formulata dal Commissario ad acta con relazione depositata il 13 gennaio 2026, il pagamento non era ancora intervenuto. Il Commissario ad acta ha tuttavia riferito di avere riscontrato, in sede di revisione e controllo degli atti, errori materiali incidenti sugli importi liquidati e tali da comportare una revisione delle somme dovute, dichiarando di dover definire ulteriori atti amministrativi con il Comune e di voler svolgere attività di impulso presso l’ente intimato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del Commissario ad acta depositata il 13 gennaio 2026. Il Collegio ha ritenuto che l’incarico commissariale non fosse ancora esaurito, poiché il Commissario aveva segnalato errori materiali nella precedente liquidazione e la necessità di rivedere gli importi e completare gli atti amministrativi con il Comune. Non è stata quindi adottata, in questa fase, una definitiva pronuncia sulla liquidazione o sul pagamento; la decisione riguarda esclusivamente la richiesta di liquidazione allora sottoposta al giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta non ha ancora esaurito il proprio incarico e deve rivedere gli importi da liquidare a causa di errori materiali riscontrati negli atti, il giudice può dichiarare il non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione già presentata, senza definire in via definitiva l'ammontare delle somme dovute.
  • La mancata esecuzione del pagamento non consente di considerare conclusa l'attività commissariale quando il Commissario abbia rappresentato la necessità di completare gli atti amministrativi e di correggere la precedente liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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