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Ordinanza

Ordinanza n. 13600/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, del 20 ottobre 2021, n. 8475, già oggetto di precedente ordine di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8475/2021, passata in giudicato. Con precedente sentenza del TAR Lazio n. 464/2024 era stato ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato. Poiché il commissario ad acta nominato nella fase esecutiva non aveva documentato l’avvenuta erogazione delle somme liquidate, la ricorrente ha chiesto la sua sostituzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario, per completare le attività esecutive e assicurare l’integrale attuazione del giudicato, revocare il commissario ad acta precedentemente nominato e sostituirlo con il Dirigente dell’Ufficio III della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma. Il nuovo commissario, con facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere all’esecuzione della sentenza ottemperanda entro 60 giorni dalla richiesta appositamente presentata dalla ricorrente. Le spese della fase sono state compensate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti emerge che il commissario ad acta non ha portato a compimento le attività necessarie per l’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può revocarlo e procedere alla sua sostituzione, individuando un diverso organo o dirigente dotato di idonea capacità esecutiva.
  • La sostituzione del commissario ad acta può essere accompagnata dalla fissazione di un termine perentorio o comunque determinato per l’esecuzione della sentenza ottemperanda, decorrente dalla richiesta della parte interessata quando questa sia necessaria per l’avvio degli adempimenti esecutivi.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza può operare senza compenso e con facoltà di delega, nei limiti stabiliti dal provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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