Ordinanza n. 169/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, con conseguente esclusione della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva e la conseguente comunicazione di esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. È stata contestata, in particolare, la riserva del 75% prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta, a favore dei soggetti e delle imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area. Secondo la ricorrente, tale riserva opera prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dei requisiti di eco-compatibilità, attribuendo rilievo esclusivo o prevalente alla residenza e impedendole di ottenere una posizione utile in graduatoria. L'amministrazione resistente ha eccepito la tardività della censura rivolta contro la norma regolamentare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% per le imprese residenti, nella parte in cui la riserva prescinde dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità. L'eccezione di tardività è stata ritenuta superabile, poiché la norma regolamentare è stata impugnata unitamente al suo atto applicativo, ossia la collocazione della ricorrente in posizione non utile nella graduatoria; solo da tale applicazione è sorto l'interesse concreto a ricorrere. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che l'impossibilità di svolgere l'attività durante il periodo di stagionalità favorevole avrebbe potuto provocare danni gravi e irreparabili, inclusi il definitivo sviamento della clientela e la perdita di introiti. È stata quindi sospesa, limitatamente alla posizione della ricorrente, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, consentendo lo svolgimento dell'attività di noleggio o locazione con l'unità indicata nella domanda di partecipazione fino alla decisione di merito. La discussione del ricorso è stata fissata per il 30 settembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta approvato con D.M. 24.2.2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
La previsione della riserva del 75% per le imprese residenti, nella parte in cui prescinde completamente dalla qualità dell'offerta in termini di requisiti di eco-compatibilità, presenta sufficienti profili di fondatezza in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
Ha costituito la base normativa per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.
Massime di principio
- Una disciplina regolamentare che riserva una quota significativa di autorizzazioni a operatori residenti nell'area protetta può presentare profili di illegittimità cautelarmente rilevanti quando applichi la riserva prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità pertinenti all'attività autorizzata.
- La censura contro una norma regolamentare può essere esaminata anche se proposta unitamente all'impugnazione dell'atto applicativo, quando l'interesse concreto e attuale a ricorrere sorge soltanto con l'applicazione della norma mediante la collocazione dell'operatore in posizione non utile nella graduatoria.
- Ai fini della tutela cautelare, l'impossibilità di svolgere un'attività economica stagionale nel periodo favorevole può integrare un danno grave e irreparabile, anche per il rischio di definitivo sviamento della clientela e per la perdita di introiti.
- Quando il fumus boni iuris e il periculum in mora risultano sufficientemente dimostrati, il giudice amministrativo può sospendere gli atti di una procedura selettiva limitatamente alla posizione del ricorrente e consentirgli provvisoriamente lo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione fino alla decisione di merito.
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