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Ordinanza

Ordinanza n. 1404/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina n. 305 del 2025.

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Messina n. 305 del 2025, della cui ottemperanza è stata chiesta l'esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina n. 305 del 2025 nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito. Il ricorso è stato notificato a indirizzi di posta elettronica riconducibili all'Avvocatura dello Stato di Messina, anziché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, competente a patrocinare il Ministero dinanzi al TAR Sicilia - Catania. Poiché il Ministero non si è costituito, il Collegio ha rilevato la nullità della notificazione e la necessità della sua rinnovazione.

La decisione

Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell'Amministrazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., richiamando l'obbligo generale del giudice di ordinare la rinnovazione delle notifiche nulle quando la parte intimata non compare, salvo il caso di inesistenza della notificazione. Ha assegnato 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla notificazione di parte se anteriore, per effettuare la nuova notificazione e 5 giorni per depositare la ricevuta attestante il perfezionamento della notifica per il destinatario. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 30 settembre 2026; non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4 c.p.a.

    obbligo per il giudice di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata, fatti salvi i casi di inesistenza delle medesime

    La notificazione nulla deve essere rinnovata quando la parte intimata non compare, purché non ricorra un'ipotesi di inesistenza della notificazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    La pronuncia è richiamata quale intervento che ha condotto alla formulazione applicata dell'art. 44, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo è stato notificato a un indirizzo di posta elettronica non riconducibile all'Avvocatura dello Stato competente per territorio, la notificazione è nulla, se non inesistente, e deve essere rinnovata qualora l'amministrazione intimata non si sia costituita.
  • Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione nulla nei confronti della parte intimata non comparsa, assegnando un termine perentorio per l'adempimento, salvo che la notificazione sia inesistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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