Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1390

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1390 della Commissione del 28 settembre 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/914 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brie de Meaux» (DOP)]

Normativa europea32020R1390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/914, con cui era stata approvata una modifica non minore del disciplinare della DOP "Brie de Meaux". La correzione riguarda l'inserimento del periodo transitorio concesso dalla Francia ad alcuni operatori che soddisfano le condizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto conferma l'approvazione della modifica del disciplinare e ne subordina la protezione al suddetto regime transitorio.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/914 per includere il periodo transitorio relativo alla modifica del disciplinare della DOP "Brie de Meaux".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Brie de Meaux" e alla modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione, nonché agli operatori stabiliti in Francia che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, beneficiano di un periodo transitorio concesso dalle autorità francesi. Ha efficacia in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile, dalla sua entrata in vigore; non introduce un nuovo regime materiale, ma corregge l'atto di approvazione già pubblicato.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/914 relativo a "Brie de Meaux" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1390 della Commissione interviene in via correttiva sul precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/914, con il quale era stata approvata una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Brie de Meaux". La rettifica si rende necessaria perché, in sede di pubblicazione dell'atto di approvazione, era stato omesso il richiamo al periodo transitorio concesso dalle autorità francesi ad alcuni operatori interessati.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare gli articoli 50, 51, 52 e 53. La modifica del disciplinare era stata esaminata dalla Commissione a seguito della domanda presentata dalla Francia; essendo qualificata come modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non erano state notificate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica era stata approvata con il regolamento (UE) 2020/914.

Periodo transitorio per alcuni operatori francesi

Il punto centrale della rettifica riguarda il periodo transitorio previsto dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le autorità francesi avevano comunicato alla Commissione, con lettera del 26 settembre 2018, che era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022 ad alcuni operatori stabiliti nel territorio francese che soddisfano le condizioni di legge. Tale concessione derivava dal decreto del 29 agosto 2018 relativo alla modifica del disciplinare della DOP "Brie de Meaux", pubblicato il 5 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Operatori interessati e opposizioni nella fase nazionale

Nel testo sono elencati gli operatori interessati dal periodo transitorio, identificati con denominazione sociale e numero SIRET. La Commissione ricorda inoltre che, nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori avevano presentato contestazioni rispetto a specifiche prescrizioni del disciplinare, tra cui:

  • la conservazione della paglia al coperto;
  • l'utilizzo minimo di paglia durante il periodo di stabulazione integrale;
  • il limite di 2 000 kg di materia secca per vacca da latte in produzione in media all'anno per gli alimenti concentrati;
  • le regole sul foraggiamento annuale della mandria da latte basate sull'autonomia d'azienda e di zona;
  • l'area minima di 20 are per vacca da latte al pascolo. Queste informazioni sono richiamate per giustificare la presenza del periodo transitorio, ma il regolamento in sé non riformula nel dettaglio le disposizioni sostanziali del disciplinare.

Effetto della rettifica

Con l'articolo 2, il regolamento corregge l'atto precedente stabilendo espressamente che la protezione della modifica approvata è soggetta al periodo transitorio nazionale. Ne consegue che l'approvazione della modifica del disciplinare resta ferma, ma la sua operatività nei confronti degli operatori beneficiari del regime transitorio è modulata secondo quanto già concesso dalla Francia.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

Con l'articolo 1 è approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome "Brie de Meaux" (DOP).

Periodo transitorio nazionale

L'articolo 2 precisa che la protezione concessa ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, agli operatori che soddisfano le condizioni di tale disposizione, in seguito al decreto francese del 29 agosto 2018 pubblicato il 5 settembre 2018.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/914

Il regolamento nasce per correggere un'omissione riscontrata dopo la pubblicazione del regolamento (UE) 2020/914, nel quale non era stato incluso il periodo transitorio relativo alla DOP "Brie de Meaux".

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protettequalità dei prodotti agricoli e alimentaridiritto alimentareagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.